Nominare un responsabile safeguarding non serve a niente se la scelta è sbagliata. Lo ha chiarito, con una pronuncia destinata a fare giurisprudenza, la Corte federale d’appello FIGC nella sua composizione più autorevole. Le Sezioni Unite hanno messo nero su bianco un principio che molte società sportive – soprattutto quelle dilettantistiche – faranno bene a tenere a mente: la designazione di questa figura è un atto di responsabilità, non una formalità burocratica da spuntare su una lista.
La giurisprudenza federale sportiva segna una svolta nella tutela degli atleti con una pronuncia che va ben oltre il singolo caso di abuso. Le Sezioni Unite della Corte federale d’appello FIGC hanno chiarito che nominare un responsabile safeguarding senza verificarne competenze e idoneità espone presidente e società a responsabilità disciplinare diretta. Non basta adottare modelli organizzativi formalmente ineccepibili: occorre vigilanza effettiva, scelta accurata dei collaboratori e attuazione concreta delle politiche di prevenzione. La decisione introduce il principio della culpa in eligendo anche nel diritto sportivo, ritenendo il presidente responsabile per aver affidato ruoli delicati a soggetti inadeguati. Il responsabile safeguarding, dal canto suo, non può essere figura simbolica ma deve possedere autonomia, indipendenza e competenze multidisciplinari verificabili. Per le società sportive dilettantistiche – spesso con risorse limitate – la pronuncia impone una revisione urgente delle scelte organizzative, pena sanzioni che vanno dalla multa di €300 fino all’inibizione pluriennale per i dirigenti responsabili.
Il caso che ha messo tutto in moto
La vicenda trae origine da condotte gravi attribuite all’allenatore di una prima squadra femminile. Frasi esplicitamente sessuali, espressioni umilianti, pressioni sistematiche per isolare una calciatrice dal resto del gruppo. E poi – questo è il dettaglio che ha colpito di più – la richiesta, riferita da più tesserate, di “farle male” in allenamento, con il pretesto di risolvere tensioni interne.
Il quadro probatorio, afferma la Corte, era “granitico”. Nessun margine per interpretazioni riduttive, nessuno spazio per parlare di goliardia o di scherzo. La squalifica quadriennale inflitta al tecnico è stata confermata. Ma la pronuncia non si esaurisce lì. Anzi, il suo rilievo sistematico più rilevante riguarda tutt’altri soggetti.
Presidente e safeguarding officer: dalla proscioluzione alla condanna
Il presidente della società e il responsabile safeguarding erano stati inizialmente prosciolti in primo grado. In sede di appello, la prospettiva è cambiata radicalmente. Entrambi sono stati ritenuti responsabili. La Corte ha operato una distinzione fondamentale: il presidente non risponde per una responsabilità oggettiva “cieca”, come se fosse automaticamente colpevole di tutto ciò che accade all’interno del sodalizio. Risponde, invece, per aver violato la propria posizione di garanzia.
La differenza non è di poco conto. Significa che adottare un codice di condotta scritto – o dotarsi di un modello organizzativo formalmente ineccepibile – non è sufficiente. Occorre dimostrare di aver predisposto misure effettive di prevenzione, di aver controllato e di aver gestito il rischio. L’inerzia organizzativa, in questo quadro, si traduce nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 4 del Codice di giustizia sportiva.
Culpa in eligendo: la scelta sbagliata costa cara
È sul terreno della cosiddetta culpa in eligendo che la pronuncia assume il suo rilievo più originale. Le Sezioni Unite richiamano espressamente il dovere, in capo al presidente, di scegliere con la dovuta cautela i soggetti a cui affidare ruoli delicati. E richiamano precedenti federali in cui la responsabilità era stata ricondotta proprio alla selezione inadeguata del collaboratore investito di compiti sensibili.
Il parallelismo con il ruolo del responsabile safeguarding sportivo è diretto. Designare questa figura non è un atto neutro: implica una valutazione preventiva di competenza, affidabilità e idoneità concreta. Un presidente che affida il ruolo al primo disponibile – magari a un dirigente già oberato di altri incarichi – non può poi invocare la buona fede se le cose vanno storte.
La giurisprudenza federale introduce così nel diritto sportivo un principio consolidato in altri ambiti: la responsabilità per scelta inadeguata del delegato. Non basta nominare qualcuno; bisogna verificare che quel qualcuno abbia le caratteristiche per svolgere effettivamente il compito assegnato.
Cosa dice la normativa di riferimento
Il quadro normativo in materia di safeguarding sportivo si è progressivamente rafforzato negli ultimi anni, imponendo obblighi sempre più stringenti alle società sportive.
La disciplina di base: d.lgs. 39/2021 e d.lgs. 36/2021
L’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 impone a società e associazioni sportive di adottare modelli organizzativi idonei alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, e di nominare un responsabile delle politiche di tutela. L’obbligo è rafforzato dalla delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023, che ha istituito l’Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding e ha richiesto autonomia, indipendenza e competenza specifica per chi riveste il ruolo.
Parallelamente, l’art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 prevede la nomina del responsabile della protezione dei minori da parte delle società sportive, figura specifica dedicata alla tutela contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori. Tale nomina deve essere comunicata all’ente affiliante in sede di affiliazione.
Attenzione alla distinzione: la normativa prevede due figure potenzialmente distinte:
-
il responsabile delle politiche di tutela/safeguarding (art. 16, d.lgs. 39/2021) con competenza generale su tutti i tesserati
-
il responsabile della protezione dei minori (art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021) con competenza specifica sui minori
Nella prassi federale, spesso le due funzioni coincidono nella medesima persona, ma è importante verificare che la nomina copra entrambi gli ambiti.
Le tempistiche: quando scattano gli obblighi
La sequenza temporale è rilevante:
-
31 agosto 2023: entrata in vigore dell’obbligo per le federazioni di emanare linee guida (art. 16, comma 1, d.lgs. 39/2021)
-
entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida: le società sportive devono adottare modelli organizzativi conformi
Per le società affiliate alla FIGC, la scadenza effettiva era il 31 agosto 2024, termine entro il quale tutte le società avrebbero dovuto aver adottato il proprio modello organizzativo safeguarding e nominato il responsabile.
Le sanzioni: quanto costa l’inadempimento
Sul fronte sanzionatorio, occorre distinguere due livelli.
1. Sanzioni per omissioni amministrative (mancata nomina, mancata adozione modello)
L’art. 28-bis del CGS FIGC – introdotto con Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024 – prevede:
- società dilettantistiche: multa non inferiore a 300 euro;
- società professionistiche: multa non inferiore a 3.000 euro.
2. Sanzioni per violazioni sostanziali (abusi, violenze, discriminazioni)
Secondo l’art. 28-bis CGS FIGC in combinato con il Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni:
- per violazioni dell’art. 4 del Regolamento Safeguarding: inibizione o squalifica non inferiore a 6 mesi (nei casi più gravi: preclusione permanente da qualsiasi rango o categoria FIGC) e, per il professionistico, ammenda non inferiore a 20.000 euro;
- per violazioni più gravi: inibizione o squalifica non inferiore a 3 anni e, per il professionistico, ammenda non inferiore a 20.000 euro
La pronuncia in esame si colloca proprio in questo secondo ambito: non si tratta di sanzioni per inadempimenti formali, ma di responsabilità per violazione della posizione di garanzia..
La posizione di garanzia del responsabile safeguarding
La Corte si occupa poi della posizione del responsabile safeguarding in termini autonomi, non come semplice emanazione del presidente. Questa figura è titolare di una propria posizione di garanzia. Non può ridursi a una funzione simbolica o meramente burocratica.
Cosa significa in concreto? Significa vigilanza attiva, non passiva. Significa capacità di intercettare segnali di disagio prima che degenerino. Significa obbligo di segnalazione tempestiva alla Commissione federale per le politiche di Safeguarding FIGC. E significa attuazione concreta delle politiche di prevenzione, non solo la loro adozione formale.
In sostanza: non basta che il responsabile esista – deve anche fare il suo lavoro, e deve avere le competenze per farlo.
Gli obblighi operativi del responsabile safeguarding
Secondo le Linee Guida FIGC e le Istruzioni applicative, il responsabile safeguarding deve:
- effettuare la valutazione dei rischi (risk assessment) specifica per la propria società
- predisporre protocolli di controllo idonei alle attività svolte
- attuare misure preventive e attività periodiche di controllo
- ricevere e gestire le segnalazioni interne
- segnalare tempestivamente alla Commissione federale Safeguarding i casi rilevanti
- promuovere attività formative per tesserati, dirigenti e tecnici
- garantire riservatezza e tutela dei segnalanti
- monitorare l’effettività del modello organizzativo adottato
Non si tratta di compiti che possono essere svolti “a margine” di altre incombenze societarie. Richiedono tempo, competenza e soprattutto indipendenza di giudizio.
Il nodo delle competenze multidisciplinari
Qui emerge un problema pratico che riguarda una larga fascia del mondo sportivo dilettantistico. Molte associazioni e società, spesso con risorse limitate, hanno individuato il responsabile safeguarding tra i dirigenti interni già occupati con altri incarichi. Qualcuno ha delegato la funzione a chi aveva già il tesseramento, senza verificare se possedesse davvero le competenze richieste – giuridiche, psicologiche, organizzative.
La decisione delle Sezioni Unite segnala che questa prassi può tradursi in responsabilità disciplinare. E non solo per omessa vigilanza, ma per l’atto in sé della selezione sbagliata. La mancanza di competenza adeguata – in un ruolo chiamato a presidiare diritti fondamentali e la sicurezza dell’ambiente sportivo – diventa indice di inadeguata organizzazione societaria.
Quali requisiti per il responsabile safeguarding?
La normativa e le Linee Guida FIGC richiedono espressamente:
Requisiti soggettivi:
- autonomia e indipendenza rispetto alla struttura societaria (il responsabile non deve essere gerarchicamente subordinato al presidente o ad altri organi)
- assenza di conflitti di interesse (incompatibilità con ruoli tecnici o dirigenziali operativi)
- assenza di condanne penali per reati contro la persona, reati sessuali, discriminazione (art. 16, comma 4, d.lgs. 39/2021)
- onorabilità e affidabilità personale
Competenze richieste:
- conoscenze giuridiche (normativa sportiva, safeguarding, protezione dati personali)
- competenze psicologiche (riconoscimento segnali di disagio, gestione casi delicati)
- capacità organizzative (predisposizione procedure, risk assessment, controlli)
- formazione specifica acquisita tramite corsi federali o qualificati
La delibera CONI n. 255/2023 sottolinea espressamente che il responsabile deve possedere competenze specifiche e operare in condizione di autonomia e indipendenza. Non sono requisiti formali: sono condizioni sostanziali che la giurisprudenza federale ora valuta ai fini della responsabilità disciplinare.
Safeguarding come parametro di qualità organizzativa
La pronuncia sposta il baricentro concettuale. Il safeguarding smette di essere solo un presidio etico e diventa un parametro di valutazione della qualità organizzativa dell’ente sportivo. La scelta del responsabile safeguarding sportivo – e il suo effettivo funzionamento nel tempo – sono ora elementi rilevanti anche sul piano della compliance disciplinare.
Si pensi a un esempio pratico. Una ASD dilettantistica nomina come responsabile safeguarding il proprio segretario, già impegnato con la contabilità e i tesseramenti. Il segretario non ha formazione psicologica né giuridica, non ha partecipato ai corsi federali, e non ha mai segnalato nulla alla Commissione federale per le politiche di Safeguarding.
Se in quel contesto emerge un caso di abuso, la responsabilità non si ferma all’autore del comportamento illecito. Si estende alla struttura: a chi ha nominato il responsabile senza verificarne le competenze (culpa in eligendo), e a chi ricopriva quel ruolo senza svolgere le funzioni connesse (culpa in vigilando).
La delibera CONI n. 255/2023 e le Linee Guida FIGC richiedono autonomia e indipendenza della figura. Non a caso: un responsabile dipendente gerarchicamente dal presidente o coinvolto in altri incarichi societari non può garantire quella terzietà che il ruolo esige. La Corte recepisce questo impianto e lo traduce in conseguenze disciplinari concrete.
Cosa cambia per le società sportive
La riflessione operativa è inevitabile. Le società che non hanno ancora verificato i requisiti del proprio responsabile safeguarding sportivo farebbero bene a farlo adesso. Non è una questione di adempimenti formali – quelli, nella maggior parte dei casi, ci sono già. È una questione di sostanza: chi è quella persona, cosa sa fare, e cosa ha fatto finora.
Check-list operativa per le società sportive
- Verifica formale: il responsabile safeguarding è stato nominato? La nomina è stata comunicata alla federazione?
- Verifica sostanziale competenze: il responsabile possiede formazione specifica? Ha partecipato a corsi qualificati?
- Verifica indipendenza: il responsabile ha altri incarichi societari? È subordinato gerarchicamente ad altri organi?
- Verifica operatività: il responsabile ha effettuato il risk assessment? Ha predisposto protocolli operativi?
- Verifica attività: il responsabile ha svolto attività formativa per i tesserati? Ha gestito segnalazioni?
- Verifica requisiti negativi: assenza di condanne penali ostative?
- Documentazione: esistono verbali, report, documenti che attestano l’effettiva attività svolta?
Implicazioni organizzative e di costo
Per le società sportive dilettantistiche, spesso caratterizzate da risorse economiche limitate e gestione volontaristica, la pronuncia pone questioni pratiche non trascurabili.
Costi diretti:
- formazione del responsabile safeguarding (corsi federali, aggiornamenti)
- eventuale consulenza esterna professionale (avvocati, psicologi)
- predisposizione documentazione (modelli, codici, procedure)
Costi indiretti e organizzativi:
- tempo dedicato alle attività di vigilanza e controllo
- revisione governance associativa (separazione ruoli, indipendenza)
- attività formativa interna per tesserati e dirigenti
La tentazione di “risparmiare” affidando il ruolo a soggetti già presenti ma non qualificati può rivelarsi, alla luce di questa pronuncia, un rischio economico e disciplinare ben maggiore
Conclusioni: il safeguarding come funzione, non come formalità
Il sistema disegnato dall’art. 16 del d.lgs. 39/2021 e rafforzato dai principi CONI 2023 non tollera figure di facciata. Richiede competenza specifica e capacità effettiva di intervento. La responsabilità del sodalizio non si esaurisce nella condotta del singolo tesserato che ha sbagliato. Si estende alla cultura interna e alla struttura organizzativa che ha permesso – o non ha impedito – che il problema si verificasse.
Il safeguarding, insomma, è una funzione. E come ogni funzione, deve essere affidata a qualcuno in grado di svolgerla davvero. La pronuncia delle Sezioni Unite non lascia molto spazio a interpretazioni alternative su questo punto.
La lezione per le società sportive è chiara: il responsabile safeguarding non è un adempimento burocratico da “sistemare” per evitare sanzioni amministrative. È un presidio organizzativo sostanziale, la cui inadeguatezza espone l’intera struttura a responsabilità disciplinare diretta. La scelta sbagliata non è più un problema “del responsabile”, ma diventa un problema del presidente che lo ha scelto e della società che lo ha tollerato.
Detto altrimenti: anche l’assenza di episodi gravi non è una difesa, se non si è fatto nulla per verificare l’idoneità di chi ricopre quel ruolo. La vigilanza effettiva, non quella documentale, è ora lo standard richiesto. E il prezzo dell’inerzia organizzativa, come dimostra questa pronuncia, può essere molto alto.



