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Registro unico Onlus: bilanci già allineati alle regole degli Ets

5 Dicembre, 2025

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Negli ultimi anni il mondo del Terzo settore ha vissuto una lunga fase di attesa, quasi sospesa, nella quale vecchie e nuove regole si sono intrecciate in modo non sempre lineare. La stagione che si apre nel 2026 sembra però segnare una linea più chiara. Le Onlus che ancora risultano iscritte all’Anagrafe si troveranno davanti a un passaggio inevitabile verso il Registro unico nazionale del Terzo settore, con bilanci già adeguati alla disciplina prevista per gli Ets. Questo punto, spiega la ricostruzione normativa, appare oggi difficilmente derogabile. Nella prassi operativa si notano quasi sedicimila Onlus ancora presenti negli archivi dell’Amministrazione finanziaria. Per loro, il 2026 non è soltanto un cambio di nome o di etichetta, ma l’ingresso in un quadro di obblighi formali costruiti intorno al D.Lgs. 117 del 2017. Chi sceglierà di non aderire al nuovo sistema dovrà fare i conti con la perdita delle agevolazioni storiche, comprese quelle dell’articolo 150 del Tuir e del D.Lgs. 460 del 1997, che resteranno applicabili solo sino al periodo d’imposta 2025.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 2026 le Onlus devono entrare nel Registro unico per mantenere i benefici fiscali.
  • La qualifica di Ets decorre dall’inizio del periodo d’imposta in cui l’iscrizione è perfezionata.
  • Statuto e bilanci devono essere già adeguati ai modelli previsti per gli Ets.
  • Chi non entra entro il 31 marzo 2026 affronta l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.
  • Le Onlus con personalità giuridica devono verificare il patrimonio minimo richiesto dal D.P.R. 361/2000.

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Quando scatta la qualifica e cosa comporta davvero

Per chi decide di compiere il passo, il legislatore ha stabilito un meccanismo temporale abbastanza netto. L’articolo 34 del D.M. 106 del 2020 chiarisce che l’istanza di iscrizione deve essere coerente con lo statuto vigente e con i bilanci redatti secondo i criteri previsti per gli enti del Registro unico. La qualifica di Ets si considera acquisita dall’inizio del periodo d’imposta in cui l’iscrizione risulta perfezionata. Non conta il giorno di presentazione della domanda, né quello in cui l’ufficio avvia l’istruttoria. L’unico elemento decisivo è la data in cui l’iscrizione viene perfezionata sul Registro.

Questo aspetto apre una serie di scenari pratici. Chi presenta istanza nel 2025 ma ottiene l’iscrizione nel 2026 acquisirà la qualifica dal 1° gennaio 2026. Viene quindi meno l’idea, talvolta diffusa tra gli operatori, di poter “prenotare” la qualifica con un deposito anticipato della documentazione. La retrodatazione, per come è costruito l’impianto normativo, non trova spazio.

Una procedura che richiede coordinamento tra statuto e bilanci

Il passaggio al Registro unico Onlus richiede una piena coerenza tra statuto, bilanci e assetto complessivo dell’ente. Il D.M. 106/2020 chiede che lo statuto sia già adeguato al Codice del Terzo settore, comprese le eventuali clausole inderogabili. Il tema è rilevante perché molti enti, pur avendo aggiornato i documenti fondamentali dopo il 2017, potrebbero non aver completato l’opera, magari tralasciando riferimenti ai controlli, alle attività di interesse generale, alle norme sul patrimonio minimo oppure al funzionamento degli organi collegiali.

La stessa logica vale per i bilanci. L’iscrizione implica che gli schemi previsti dagli articoli 13 e 14 del Codice siano già adottati, a seconda della dimensione dell’ente. Non si tratta di un dettaglio formale. Se una Onlus dovesse depositare un bilancio non conforme al modello ministeriale, l’ufficio sarebbe tenuto a chiedere un adeguamento prima di poter perfezionare l’iscrizione. Una situazione che potrebbe ritardare la data utile ai fini fiscali.

Il Registro unico Onlus come spartiacque per i benefici fiscali

Nella prospettiva delle organizzazioni che operano in ambito sociale da anni, l’adesione al Registro unico non è solo un dovere burocratico. È anche la condizione necessaria per mantenere un insieme ampio di benefici fiscali. Fino alla fine del 2025, infatti, il regime previsto dall’articolo 150 Tuir continua a essere valido, ma dal 2026 si applicheranno le regole fiscali degli Ets.

C’è un aspetto che si tende a sottovalutare: la perdita dello status di Onlus non coincide con l’automatica perdita della continuità delle agevolazioni. L’ordinamento, nella sua parte fiscale, guarda alla qualifica effettiva dell’ente. Se la qualifica Ets non viene acquisita per tempo, vengono meno le disposizioni di favore.

Cosa accade agli enti che non entrano nel Registro entro il 31 marzo 2026

Il nodo più delicato è il tema del patrimonio. Chi non entrerà nel Registro unico Onlus entro il 31 marzo 2026 dovrà affrontare l’obbligo di devoluzione. Il Codice del Terzo settore distingue però tra patrimonio complessivo e patrimonio incrementale. Il primo rimane all’ente, salvo i casi speciali. Il secondo, cioè la parte maturata nel periodo in cui l’organizzazione risultava ancora iscritta all’Anagrafe Onlus, deve essere devoluto secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

È un punto che, nella prassi, rischia di creare confusione. Non tutte le Onlus, infatti, dispongono di un patrimonio significativo. Alcune svolgono attività limitate, altre hanno disponibilità minime, altre ancora operano come raccolte fondi temporanee. La devoluzione, quindi, non è necessariamente un trasferimento rilevante dal punto di vista economico. Resta comunque un adempimento indispensabile per chi deciderà di non entrare nel Registro.

Gli enti con personalità giuridica e le verifiche ulteriori

Le Onlus con personalità giuridica che scelgono il Registro unico dovranno aggiornare la situazione patrimoniale al momento dell’iscrizione. Il tema è noto perché deriva dal D.P.R. 361 del 2000. L’autorità iscrittiva deve verificare che il patrimonio minimo sia rispettato: 15mila euro per le associazioni, 30mila per le fondazioni. È una condizione di permanenza che non può essere ignorata.

Va però considerato che molte Onlus hanno patrimonio variabile nel tempo. In certi casi l’ente dovrà adottare misure correttive prima dell’iscrizione. In altri, basterà un aggiornamento formale della situazione patrimoniale, sostenuto da idonea documentazione.

Conseguenze operative per chi presenta l’istanza nel 2025

Una parte significativa degli enti presenterà la domanda nel corso del 2025. Per loro si aprono due percorsi distinti. Se l’iscrizione sarà perfezionata entro l’anno, la qualifica di Ets decorrerà dal 1° gennaio 2025. Se invece l’iscrizione maturerà nel 2026, la qualifica scatterà dall’inizio del nuovo periodo d’imposta. Il momento dell’istanza, quindi, non è rilevante. Conta l’effettivo perfezionamento.

Per il legislatore questa soluzione garantisce uniformità. Per gli enti può significare un coordinamento più complesso, soprattutto se il bilancio chiuderà in un momento ravvicinato rispetto alla presentazione dell’istanza.

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