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Registro titolari effettivi

Registro titolari effettivi: accesso solo con interesse giuridico diretto

12 Gennaio, 2026

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Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio europea restringe l’accesso ai dati delle persone fisiche con partecipazioni societarie. L’Italia adegua le norme dopo le indicazioni della Corte UE, subordinando la consultazione alla dimostrazione di un interesse legittimo e concreto.

La svolta del decreto legislativo 210/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026, il decreto legislativo 17 dicembre 2025 n. 210 ha riscritto parte delle regole che governano l’accesso alle informazioni sui titolari effettivi conservate nel Registro delle imprese. La modifica risponde alla necessità di recepire la direttiva (UE) 2024/1640, nota come sesta direttiva antiriciclaggio, che l’Italia aveva tardato a implementare rispetto alle scadenze previste dalla Commissione europea.

Il provvedimento mette ordine in un sistema che fino a pochi mesi fa garantiva trasparenza quasi assoluta. Adesso però chi vuole consultare i dati personali delle persone fisiche titolari effettive deve dimostrare qualcosa di più di una curiosità generica: serve un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, supportato da elementi documentali verificabili.

Cosa cambia per la consultazione del registro

Nella prassi quotidiana, il nuovo assetto normativo supera il vecchio regime di accesso generalizzato. Il dlgs 231/2007, quello che ha dato corpo alla normativa antiriciclaggio italiana, viene ritoccato proprio sul punto dell’accessibilità. L’articolo che disciplina il registro dei titolari effettivi ora prevede che le richieste di consultazione debbano passare attraverso un filtro selettivo, fondato sull’interesse legittimo del richiedente ma anche sulla concreta rilevanza europea della richiesta stessa.

Secondo quanto disposto dall’articolo 31 della direttiva (UE) 2015/849, come modificato dalla normativa recente, l’accesso va garantito solo quando risulta compatibile con un bilanciamento ragionevole tra finalità antiriciclaggio e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo alla riservatezza. Il legislatore italiano ha dovuto quindi rivedere i criteri di valutazione, costruendo un sistema che non si limita più a verificare la legittimazione formale del soggetto richiedente ma esige la prova di una necessità specifica.

Il quadro europeo e la pronuncia della Corte di giustizia

Dietro questa riforma c’è un contenzioso che si è trascinato a lungo davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Due procedimenti paralleli, catalogati come C-684/24 e C-685/24 (con decisione dell’Avvocato generale dello scorso 11 dicembre 2025, si veda ItaliaOggi), hanno messo sotto esame proprio il modo in cui l’Italia aveva costruito il proprio registro. Secondo le Conclusioni depositate dall’Avvocato generale nei procedimenti, il sistema italiano rischiava di violare i diritti fondamentali perché consentiva un accesso troppo ampio, senza subordinarlo alla dimostrazione di un interesse qualificato e verificabile.

La Corte ha sostanzialmente confermato che la consultazione può essere legittima solo se subordinata alla dimostrazione di un interesse forte, giustificato e comprovato. Non basta quindi invocare genericamente l’esigenza di trasparenza o la volontà di verificare la struttura proprietaria di un’impresa: occorre indicare con precisione perché si richiede quella specifica informazione e quale tutela giuridica si intende perseguire.

Interesse legittimo e tutela della riservatezza

Il nuovo sistema si basa su un concetto che nella pratica può risultare complesso da applicare. Cosa significa davvero avere un interesse giuridico diretto? La risposta arriva dai criteri fissati dal decreto ministeriale che dovrà essere emanato dalla Camera di commercio, sulla base di indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3532 del 2024.

In sostanza, chi presenta una richiesta di accesso deve fornire elementi concreti, descrivere la situazione giuridica che intende tutelare e dimostrare che l’accesso a quei dati specifici è indispensabile per far valere un diritto o per adempiere a un obbligo previsto dalla legge. Non è più sufficiente dichiarare un generico interesse commerciale o investigativo.

Si pensi al caso di un creditore che voglia verificare se un proprio debitore abbia trasferito beni intestandoli a società controllate da familiari. Oppure a un’azienda che debba valutare la solidità di un potenziale partner commerciale prima di stipulare un contratto di fornitura pluriennale. In questi casi l’interesse può considerarsi legittimo, ma deve essere documentato: il creditore dovrà produrre la sentenza o il titolo esecutivo, l’azienda dovrà spiegare perché quella verifica è rilevante per la decisione commerciale.

Il registro rimane operativo ma sotto controllo giudiziale

Va detto che il registro dei titolari effettivi non viene chiuso. Resta accessibile, continua a svolgere la funzione di trasparenza prevista dalle norme europee, ma ora opera con modalità selettive. Anzi, per alcuni soggetti qualificati l’accesso rimane pieno: autorità giudiziarie, forze dell’ordine, organismi di vigilanza, unità di informazione finanziaria. Tutti questi enti mantengono la possibilità di consultare liberamente i dati senza dover dimostrare ogni volta un interesse specifico.

Per tutti gli altri soggetti privati, inclusi quelli portatori di interessi diffusi come giornalisti, associazioni di categoria o enti del terzo settore, la situazione è diversa. L’accesso diventa subordinato a una richiesta motivata, che deve passare attraverso una valutazione caso per caso.

Le conseguenze per professionisti e operatori economici

Chi opera quotidianamente con verifiche societarie, compliance antiriciclaggio o due diligence commerciale dovrà adattarsi al nuovo scenario. I professionisti, commercialisti e avvocati in primis, non potranno più fare affidamento su una consultazione immediata del registro. Dovranno strutturare le richieste in modo più articolato, allegando documentazione che giustifichi la necessità di accedere a informazioni così sensibili.

Prendiamo il caso di uno studio legale incaricato di assistere un cliente in una controversia societaria. Prima bastava una visura per conoscere la catena di controllo di una società. Adesso occorrerà spiegare quale specifica questione legale rende necessaria quella informazione, allegando magari l’atto di citazione o la procura conferita dal cliente. E non è detto che la Camera di commercio autorizzi sempre l’accesso: tutto dipenderà dalla valutazione di proporzionalità e necessità effettuata dall’ente gestore.

Sanzioni e controlli in caso di accesso improprio

Il sistema prevede anche meccanismi sanzionatori per chi tenta di accedere al registro senza averne titolo o fornendo dichiarazioni false. Chi utilizza indebitamente le informazioni ottenute o le divulga senza autorizzazione rischia conseguenze sia amministrative che penali. La normativa antiriciclaggio già prevedeva sanzioni per chi viole le regole sulla riservatezza dei dati sensibili, ma il nuovo assetto rafforza i controlli.

Gli operatori del registro hanno infatti l’obbligo di verificare le richieste e di respingere quelle che non rispettano i requisiti. Si tratta di un compito delicato, che richiede competenze giuridiche specifiche e che potrebbe generare contenziosi amministrativi in caso di diniego.

Impatto sulle indagini giornalistiche e sulla trasparenza pubblica

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’effetto di queste restrizioni sulla libertà di informazione. Giornalisti investigativi e testate che si occupano di inchieste su corruzione, evasione fiscale o infiltrazioni criminali nell’economia legale hanno storicamente fatto affidamento sulla trasparenza dei registri imprenditoriali per ricostruire assetti proprietari opachi o individuare prestanome.

Il nuovo regime non esclude questa possibilità, ma la subordina alla dimostrazione di un interesse pubblico rilevante. Un giornalista che intenda accedere ai dati dovrà spiegare quale inchiesta sta conducendo, quale rilevanza pubblica ha la vicenda e perché l’accesso a quella specifica informazione è indispensabile per il proprio lavoro. In alcuni casi potrebbe essere necessario ottenere un’autorizzazione preventiva del giudice, soprattutto se la richiesta riguarda persone non sottoposte a indagini formali.

Questo solleva interrogativi sul giusto equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca. La direttiva europea lascia margini di interpretazione agli Stati membri, che devono trovare una mediazione tra esigenze contrapposte.

Prospettive e possibili sviluppi

Il decreto 210/2025 rappresenta solo un primo passo. Mancano ancora i decreti attuativi che definiranno nel dettaglio le modalità operative, i moduli di richiesta, i tempi di risposta e le procedure di reclamo in caso di diniego. La Camera di commercio dovrà emanare linee guida chiare per evitare che le Camere territoriali applichino criteri difformi, creando disparità di trattamento tra richiedenti.

Non si esclude che nei prossimi mesi possano emergere ulteriori indicazioni dalla giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sui primi ricorsi contro i dinieghi di accesso. Anche il Garante per la protezione dei dati personali potrebbe intervenire con pareri o provvedimenti specifici, soprattutto se dovessero verificarsi violazioni della privacy o utilizzi impropri delle informazioni ottenute.

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