L’emanazione del provvedimento direttoriale n. 309107 del 29.07.2025 dell’Agenzia delle Entrate segna un momento di svolta operativa per il settore dei trasporti e della logistica. La normativa rende finalmente applicabile il regime speciale di assolvimento dell’IVA da parte del committente, introdotto dall’articolo 1, commi 59 e seguenti della Legge n. 207/2024, configurandosi come disciplina transitoria nell’attesa dell’autorizzazione europea per l’implementazione del reverse charge.
Regime opzionale IVA trasporti e logistica: Inquadramento sistematico della nuova disciplina normativa
Il meccanismo introdotto presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono nettamente dalle tradizionali forme di inversione contabile. Si tratta infatti di un regime opzionale attraverso il quale il committente può provvedere al versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore del servizio, mantenendo tuttavia ferma la responsabilità solidale di quest’ultimo per l’imposta dovuta. Tale configurazione normativa, che nella prassi applicativa potrebbe generare non poche questioni interpretative, si discosta significativamente dal classico reverse charge per avvicinarsi piuttosto al meccanismo dello split payment disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72.
La disciplina trova applicazione nei contratti di appalto, subappalto e negli affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, riguardanti prestazioni rese nei confronti di imprese operanti nel trasporto e movimentazione di merci e nei servizi di logistica. L’ambito oggettivo di applicazione ha subito significative modifiche con l’art. 9 del DL 84/2025, che ha eliminato il precedente requisito del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, ampliando considerevolmente il perimetro applicativo della normativa.
Modalità procedurali per l’esercizio dell’opzione
L’esercizio dell’opzione richiede la trasmissione telematica di apposita comunicazione utilizzando il software denominato “ReverseChargeLogistica”, messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. La comunicazione presenta durata triennale e si considera efficace dalla data di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
Il modello approvato presenta una struttura articolata che richiede particolare attenzione nella fase compilativa. Il frontespizio contiene i dati identificativi del committente, del prestatore e dell’eventuale dichiarante (qualora diverso dal committente), accompagnati dalla necessaria sottoscrizione e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000. Il Quadro A si articola in tre sezioni specifiche: la sezione I è dedicata ai dati del contratto per il quale si esercita l’opzione, con possibilità di compilare più moduli nel caso di plurimi contratti tra le medesime parti; la sezione II contempla l’eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati; la sezione III riguarda i dati relativi ai luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Profili operativi e meccanismi di versamento dell’imposta
Dal punto di vista operativo, la disciplina mantiene inalterato l’obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/72. Il versamento dell’IVA da parte del committente avviene mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 29.07.2025 ha istituito il codice tributo “6045” fornendo le relative istruzioni per la compilazione del modello F24. L’impossibilità di compensazione nell’ambito della liquidazione periodica rappresenta un elemento di criticità operativa che assimila maggiormente questo regime allo split payment piuttosto che a un tradizionale reverse charge, comportando inevitabili impatti sui flussi di cassa dei soggetti committenti.
Estensione della disciplina ai rapporti di subappalto
Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda l’estensione del regime opzionale ai rapporti tra subappaltatori. Il provvedimento stabilisce che l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori e che l’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti per i quali viene esercitata l’opzione si presenta un’autonoma comunicazione, intendendo per “committente” il soggetto subappaltante e per “prestatore” il subappaltatore. Questa previsione, che anticipa la legge di conversione del DL 84/2025, trova poi espressa conferma normativa nell’art. 9 del decreto, il quale ha stabilito che l’opzione può essere esercitata “da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti”.
Analisi delle principali criticità interpretative
Nell’esperienza applicativa emergono diversi profili di criticità che meritano attenta considerazione. L’individuazione delle “imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica” potrebbe beneficiare, come opportunamente evidenziato da Assonime nella circolare n. 17/2025, di un riferimento specifico ai codici ATECO utilizzati dai soggetti passivi in sede di dichiarazione di inizio attività, analogamente a quanto già previsto per altre fattispecie di reverse charge disciplinate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR 633/72.
Un ulteriore profilo problematico riguarda il coordinamento temporale tra il regime opzionale e l’eventuale introduzione del reverse charge obbligatorio. La durata triennale dell’opzione potrebbe infatti sovrapporsi con l’autorizzazione europea ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE, creando situazioni di incertezza applicativa che nella prassi richiederanno probabilmente interventi normativi chiarificatori.
Meccanismi correttivi e possibilità di modifica
Il sistema prevede la possibilità di correggere i dati di una comunicazione già trasmessa mediante invio di una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, non è possibile rettificare opzioni esercitate e comunicate, ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali opzioni. Questa distinzione, apparentemente sottile, assume rilevanza pratica significativa per gli operatori del settore.
Implicazioni operative e profili di criticità applicativa
L’introduzione del nuovo regime comporta inevitabili modifiche nei processi amministrativi e contabili dei soggetti operanti nel settore. Da un lato, i prestatori di servizi vedranno alleggeriti gli oneri finanziari legati all’anticipo dell’IVA, dall’altro i committenti dovranno riorganizzare i propri sistemi per gestire i versamenti diretti all’Erario. La responsabilità solidale del prestatore rimane ferma anche nel nuovo regime, configurando un meccanismo ibrido che presenta caratteristiche peculiari rispetto ai tradizionali sistemi di inversione contabile.