Chi vuole aprire partita IVA nel 2026 optando per il regime forfetario – o chi intende mantenerlo anche per quest’anno – deve fare una verifica preliminare spesso sottovalutata: quella sulle partecipazioni societarie. Il regime è accessibile a chi non supera 85.000 euro di ricavi o compensi annui, ma questa soglia non è l’unico ostacolo. L’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge n. 190/2014 prevede una causa ostativa specifica per chi partecipa, anche indirettamente, a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controlla una SRL attiva nello stesso settore economico. Il punto critico è che le regole non sono uguali per tutti i tipi di partecipazione. Con la Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte modifiche ad altre cause ostative (in particolare alla lett. d-ter) relativa ai redditi di lavoro dipendente), ma la disciplina delle partecipazioni di cui alla lett. d) è rimasta invariata nella sua struttura portante.
Il regime forfetario, accessibile nel 2026 entro la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi, prevede tra le cause ostative più insidiose quella legata al possesso di partecipazioni societarie, disciplinata dall’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014. La norma distingue nettamente due scenari: per le società di persone – SNC, SAS, studi associati e imprese familiari – il solo possesso della quota, anche minoritaria o acquisita per successione, è sufficiente a bloccare l’accesso al regime, con verifica riferita al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le SRL il meccanismo è più articolato: la causa ostativa opera solo se si verificano contemporaneamente il controllo diretto o indiretto della società e la riconducibilità dell’attività della SRL a quella del forfetario. Ma c’è un ulteriore livello di analisi, chiarito dalla Circolare AdE 9/E/2019 e trascurato nella prassi: anche in presenza di entrambe le condizioni, la causa ostativa non scatta automaticamente se la SRL non deduce fiscalmente i costi delle prestazioni del socio forfetario. Un principio che apre importanti spazi di pianificazione e che rende essenziale un’analisi caso per caso a fine anno.
La norma: cosa dice l’art. 1, comma 57, lett. d)
Il testo della disposizione è strutturalmente chiaro: non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Né possono farlo chi controlla direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche riconducibili – anche indirettamente – a quelle svolte dal contribuente. Da questa lettura emerge già la differenza fondamentale: per le società di persone basta il semplice possesso della quota; per le SRL, invece, occorre che si verifichino due condizioni contemporaneamente. Una distinzione che ha conseguenze operative molto rilevanti, e che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha contribuito a chiarire in modo organico – aggiungendo un terzo livello di analisi, quello dei rapporti economici effettivi tra forfetario e SRL, che l’applicazione letterale della norma non avrebbe fatto emergere.
Partecipazioni in società di persone: il meccanismo automatico
Per le partecipazioni in società di persone – SNC, SAS, studi associati, imprese familiari – la causa ostativa opera in modo sostanzialmente automatico. Non occorre valutare la percentuale della quota posseduta, né l’attività svolta dalla società, né il fatto che il contribuente abbia o meno ricevuto redditi da quella partecipazione. Anche una quota minoritaria, priva di qualsiasi influenza gestionale, è sufficiente a far scattare il blocco. La verifica va condotta sull’anno precedente a quello di accesso. Per chi intende applicare il forfait a partire dal 2026, il momento rilevante è quindi il 2025: se al 31 dicembre 2025 il contribuente risultava ancora titolare di una quota in una società di persone, non può accedere al regime agevolato nel 2026 – a meno che non abbia ceduto o dismesso quella partecipazione entro tale data. La risposta all’interpello n. 120 del 10 aprile 2019 ha chiarito una situazione ricorrente nella pratica: il socio accomandante di una SAS, che non ha mai percepito alcun reddito dalla partecipazione e che addirittura l’aveva acquisita per successione ereditaria, non può accedere al regime forfetario finché non cede la quota. Nessuna valutazione sul merito economico, nessuna proporzionalità rispetto all’effettiva incidenza: il solo possesso – anche a titolo di nuda proprietà, come confermato dall’interpello n. 127 del 10 aprile 2019 – è ostativo.
Il caso della SRL: due condizioni necessarie
La risposta all’interpello n. 120 del 10 aprile 2019 ha chiarito una situazione ricorrente nella pratica: il socio accomandante di una SAS, che non ha mai percepito alcun reddito dalla partecipazione e che addirittura l’aveva acquisita per successione ereditaria, non può accedere al regime forfetario finché non cede la quota. Nessuna valutazione sul merito economico, nessuna proporzionalità rispetto all’effettiva incidenza: il solo possesso – anche a titolo di nuda proprietà, come confermato dall’interpello n. 127 del 10 aprile 2019 – è ostativo.
Il caso della SRL: due condizioni necessarie
La situazione è diversa quando la partecipazione riguarda una SRL. Qui la causa ostativa non scatta in modo automatico, ma solo se si verificano entrambe le condizioni indicate dalla norma. Basta che una delle due manchi, e il contribuente può tranquillamente applicare il regime agevolato. La prima condizione è il controllo diretto o indiretto della società. Il riferimento normativo è l’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Rientrano nel perimetro: la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria; i voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea; l’influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Non è necessario superare il 50% del capitale: la risposta all’interpello n. 126 del 10 aprile 2019 ha confermato che una partecipazione del 49% può integrare il controllo quando è accompagnata da accordi parasociali o contrattuali che assicurano comunque la dominanza decisionale. Senza queste condizioni aggiuntive, il 49% da solo non configura automaticamente controllo. Il controllo può essere diretto – esercitato dal contribuente stesso – oppure indiretto, attraverso altri soggetti. Rientrano in questo perimetro le partecipazioni detenute tramite società controllate, fiduciarie o persone interposte: il coniuge, gli affini entro il 2° grado e i parenti entro il 3° grado. Nella prassi, questa estensione familiare viene spesso sottovalutata, con il rischio di trovarsi in una situazione di controllo indiretto senza averne piena consapevolezza. La seconda condizione riguarda la riconducibilità dell’attività. La SRL partecipata deve svolgere, nel corso dell’anno 2026, attività economiche riconducibili – direttamente o indirettamente – a quelle del contribuente. Il criterio tecnico adottato nella prassi è quello della medesima sezione ATECO: non basta il codice formalmente dichiarato, ma occorre guardare all’attività concretamente esercitata. La causa ostativa va pertanto valutata anno per anno: può emergere o dissolversi in funzione di quanto accade nell’esercizio corrente. Se la causa ostativa si verifica nel corso del 2026, il contribuente fuoriesce dal regime a partire dall’anno successivo (2027), ai sensi del comma 71 dell’art. 1, L. 190/2014 – e non nell’anno stesso in cui si verifica (salvo il superamento della soglia di 100.000 euro, che produce effetti immediati).
Il principio dell’indeducibilità: quando la causa ostativa non opera
Uno degli aspetti più trascurati nella pratica è il seguente: la Circolare AdE n. 9/E/2019 ha precisato che, anche in presenza di entrambe le condizioni sopra descritte (controllo + riconducibilità), la causa ostativa non opera automaticamente. La sua effettiva integrazione dipende dall’esistenza di rapporti economici diretti tra il forfetario e la SRL, e in particolare dalla deducibilità fiscale dei costi da parte della società. In concreto, la causa ostativa si verifica nei due casi seguenti:
- il contribuente forfetario fattura prestazioni o cessioni alla SRL controllata e quest’ultima deduce quei costi nella propria dichiarazione dei redditi;
- il contribuente percepisce compensi come amministratore della SRL controllata, i quali sono tassati con aliquota agevolata in capo al forfetario e dedotti come costo dalla società (risposta interpello n. 108 del 10 aprile 2019).
Al contrario, la causa ostativa non si integra nei seguenti casi:
- il forfetario non intrattiene alcun rapporto economico con la SRL;
- Il forfetario fattura alla SRL ma la società non deduce fiscalmente quei costi (sceglie consapevolmente di renderli indeducibili in dichiarazione).
Questo principio apre uno spazio di pianificazione concreto: il contribuente che controlla una SRL operante nello stesso settore non è necessariamente escluso dal forfait, a condizione che non intercorrano rapporti economici con deduzione a favore della società. La verifica va condotta a fine anno, con un’analisi puntuale dei movimenti contabili tra le due entità.
Esempio partico: il consulente con quote in una SRL di servizi
Un consulente fiscale detiene il 55% di una SRL che eroga servizi di contabilità ad altre imprese. Nel 2026 intende applicare il regime forfetario. Il controllo diretto c’è (55%). L’attività della SRL – servizi contabili – è nella medesima sezione ATECO di quella del consulente. Entrambe le condizioni strutturali sono soddisfatte. Ma la causa ostativa opera solo se, nel corso del 2026, la SRL deduce fiscalmente i costi delle prestazioni del consulente o i compensi da amministratore. Se non vi sono rapporti economici con deduzione, il regime è salvo; l’uscita eventuale avverrà dal 2027. Diversa la situazione se lo stesso consulente detenesse il 55% di una SRL che gestisce impianti fotovoltaici. L’attività energetica non è riconducibile all’attività professionale contabile (sezione ATECO differente). La seconda condizione viene meno. Il controllo c’è, ma da solo non basta: la causa ostativa non scatta. Ancora diverso il caso in cui la partecipazione fosse del 25% senza alcun patto parasociale. Qui è la prima condizione a non verificarsi: manca il controllo. La partecipazione può essere anche in un’attività affine, ma senza controllo il blocco non opera. <h2>Schema riepilogativo delle differenze tra società di persone e SRL
| Caratteristica | Società di persone / SAS / SNC | SRL |
|---|---|---|
| Anno di verifica | Anno precedente (2025 per accesso 2026) | Anno di applicazione del regime (2026); uscita dall’anno successivo (2027) ex comma 71 |
| Condizioni richieste | Solo il possesso della partecipazione (anche nuda proprietà) | Controllo + riconducibilità attività (entrambe necessarie) + rapporti economici con deduzione dei costi |
| Quota minima rilevante? | No – anche quota minoritaria | Sì – solo se integra controllo art. 2359 c.c. |
| Reddito percepito rilevante? | No | No in sé – rileva invece la deduzione dei costi da parte della SRL |
| Criterio di riconducibilità | Non applicabile | Medesima sezione ATECO (verifica sull’attività concretamente esercitata) |
| Come rimuoverla | Cessione entro il 31/12 dell’anno precedente | Far venire meno anche solo una delle condizioni, oppure evitare rapporti economici con deduzione |
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Come pianificare
Sul piano operativo, chi si trova titolare di una quota in una società di persone e vuole applicare il forfait nel 2026 deve essersi già liberato della partecipazione entro il 31 dicembre 2025. La cessione nel corso del 2026 non produce effetti retroattivi. Nessun margine di flessibilità su questo punto. Per le partecipazioni in SRL, invece, la valutazione è più articolata e offre maggiori leve di gestione. La causa ostativa può nascere, evolversi o cessare nel corso dell’anno 2026. Chi avvia una nuova attività individuale pur conservando quote in una SRL deve verificare, a fine 2026, se le condizioni ricorrono simultaneamente. Ma deve anche accertare se vi sono stati rapporti economici tra sé e la SRL con deduzione dei relativi costi. Se questa condizione non ricorre – perché non vi sono stati rapporti economici o perché la SRL ha rinunciato alla deduzione – il regime forfetario è salvo anche per il 2027. È una valutazione che richiede coordinamento tra la gestione fiscale individuale e quella societaria. Vale la pena ricordare infine che non tutte le partecipazioni societarie sono ostative. Le quote in SPA, SAPA o in società residenti all’estero restano fuori dal perimetro dell’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014. Stesso discorso per le partecipazioni in società semplici con oggetto meramente immobiliare, salvo che queste non producano redditi di lavoro autonomo o d’impresa (risposta all’interpello n. 114 del 10 aprile 2019). Chi si muove in questi ambiti può – in linea di principio – accedere al regime agevolato senza dover fare i conti con la causa ostativa in esame.


