Le associazioni sportive dilettantistiche si trovano, nei primi mesi del 2025, davanti a un dilemma procedurale di non poco conto. Con il d.lgs. 33/2025, la soglia di esenzione è stata nuovamente introdotta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, ma molte realtà associative hanno già versato le ritenute sui premi inferiori ai 300 euro prima della pubblicazione del decreto avvenuta il 27 marzo scorso. La situazione che si delinea è quella di versamenti effettuati in buona fede ma che, alla luce dell’effetto retroattivo della normativa, si configurano come somme non dovute. Le strade per il recupero esistono, ma richiedono valutazioni ponderate e – come spesso accade nella prassi applicativa – presentano ciascuna specifici profili di rischio.
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L’evoluzione normativa e l’effetto retroattivo
L’art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta, a decorrere dal 29 febbraio 2024. Il legislatore ha operato una scelta di continuità con quanto già previsto dal decreto Milleproroghe, ma la pubblicazione tardiva del testo unico ha generato un periodo di incertezza applicativa che ha indotto numerose associazioni a versare ritenute poi rivelatesi non dovute.
Nella prassi professionale si osserva come il fenomeno non sia affatto isolato: molte ASD hanno operato con la massima cautela, applicando il regime ordinario in assenza di certezze normative. La retroattività, seppur favorevole, crea inevitabilmente situazioni di questo tipo che necessitano di chiarimenti operativi.
Opzioni di recupero: analisi comparativa dei profili di rischio
Per le ASD interessate si delineano tre percorsi possibili, ciascuno con peculiari caratteristiche procedurali e diversi gradi di esposizione al rischio di contestazione.
Istanza di rimborso diretta
La prima via consiste nella presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Si tratta del percorso formalmente più lineare, in quanto si basa sulla mera constatazione dell’indebito versamento. Tuttavia, come spesso accade, la procedura presenta tempi non particolarmente celeri e richiede una documentazione puntuale del caso.
I termini per la richiesta sono estremamente ampi, elemento che – paradossalmente – suggerisce di non affrettare i tempi. Nella casistica comune, infatti, non è raro che intervengano chiarimenti dell’Amministrazione che possano semplificare la procedura o fornire indicazioni specifiche per situazioni analoghe.
Indicazione nell’F24 mediante compensazione
La seconda opzione prevede l’indicazione del versamento eccedentario nel Modello 770 relativo al 2025, per poi utilizzare il credito derivante in compensazione. Si tratta di una procedura più snella dal punto di vista operativo, ma che espone al rischio di contestazioni qualora l’Ufficio dovesse ritenere non sussistente il diritto al credito.
È opportuno notare come questa modalità richieda comunque la presentazione del Modello 770 del 2025, con conseguente dilazione temporale per l’utilizzo del credito. La compensazione, tuttavia, una volta operata correttamente, permette un recupero immediato delle somme.
Correzione del codice tributo
La terza strada, di carattere più tecnico, prevede una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per la correzione del codice tributo utilizzato, trasformando ad esempio il versamento in acconto IRES. Questa soluzione presenta il vantaggio della rapidità esecutiva, ma espone a rischi di contestazione analoghi a quelli della compensazione.
Nella giurisprudenza tributaria si rinvengono precedenti che ammettono correzioni di questo tipo quando sussista un errore materiale nel versamento, purché l’importo sia effettivamente dovuto sotto diversa veste tributaria.
Elementi di criticità procedurale
L’aspetto più delicato riguarda la valutazione del rischio di contestazione. Come evidenziato nel quesito originario, l’ipotesi che la ritenuta fosse comunque dovuta appare “improbabile, ma al momento non possiamo escludere con certezza”. Questa incertezza deriva essenzialmente dalle modalità di pubblicazione e decorrenza del d.lgs. 33/2025.
L’art. 243 D.Lgs. 33/2025 prevede che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1.01.2026”. Tuttavia, l’accennata retroattività dell’agevolazione (dal 29.02.2024) ai sensi dell’art. 45, c. 9 è operativa costituisce oggetto di dibattito interpretativo tra gli addetti ai lavori.