Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale è atteso all’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, dopo uno slittamento tecnico registrato a inizio giugno 2026. Il testo, ancora in forma di schema di decreto legislativo, non è diritto vigente. Tocca un perimetro ampio: crediti d’imposta da bonus edilizi, fringe benefit per le auto aziendali, familiari fiscalmente a carico, detrazione IVA, raccordo contabile-fiscale per le imprese, trust, adempimento collaborativo e riscossione. Sul punto più delicato – la tassazione dei profitti da cessione di crediti fiscali viene prevista un’imposta sostitutiva del 26% per i professionisti. Il quadro è in evoluzione. Agire prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale richiede prudenza, ma prepararsi con una mappatura delle situazioni esposte è già possibile e conveniente.
La svolta sui crediti d’imposta
Il punto più sensibile riguarda i proventi da cessione o utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. In particolare, i crediti da bonus edilizi acquistati con uno sconto rispetto al valore nominale.
Nelle prime bozze, la soluzione sembrava orientata verso una qualificazione come redditi diversi. La versione approvata in Consiglio dei Ministri, secondo la ricostruzione più aggiornata, cambia però impostazione. L’intervento resta agganciato all’art. 54 del TUIR e riguarda i titolari di reddito di lavoro autonomo.
Il meccanismo è questo: quando un professionista acquista un credito d’imposta a un prezzo inferiore al valore nominale e poi lo utilizza in compensazione, il differenziale positivo assume rilievo fiscale. Non viene però trattato come reddito diverso generalizzato. Dovrebbe concorrere nell’area del lavoro autonomo, con assoggettamento a imposta sostitutiva del 26%.
Si consideri un esempio semplice. Un commercialista acquista un credito edilizio di valore nominale pari a € 100.000, pagando € 82.000. Se lo utilizza in F24 per l’intero valore, il differenziale è pari a € 18.000. Con la nuova regola, quel margine sarebbe tassato con sostitutiva del 26%, quindi con un’imposta pari a € 4.680.
La norma, però, non copre ogni situazione. Resta fuori il caso in cui il credito costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. In quella ipotesi non si parla di margine finanziario. Il credito rappresenta il pagamento della prestazione. Perciò l’importo confluisce nel reddito professionale, secondo le regole ordinarie e per la quota compensata nel periodo.
Il nodo risolto solo in parte
La modifica sui crediti fiscali nasce da una criticità già emersa nella prassi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023, aveva ritenuto fiscalmente irrilevante il differenziale positivo realizzato da persone fisiche cessionarie fuori dall’attività d’impresa.
Il ragionamento era lineare, forse troppo rigido. Se il provento non entra in una delle categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR, non può essere tassato. Mancava, in sostanza, una casella normativa adeguata.
Il correttivo sceglie una strada diversa, ma più stretta rispetto alle prime bozze. Non crea una nuova tassazione generalizzata per tutti i cessionari persone fisiche. Si concentra sui lavoratori autonomi. Ed è proprio qui che la misura prova a superare un’anomalia: l’acquisto di crediti fiscali da parte dei professionisti era diventato un terreno incerto, sospeso tra logica finanziaria e logica reddituale.
La scelta della sostitutiva del 26% ha una funzione evidente. Avvicina il trattamento a una tassazione di tipo finanziario. Allo stesso tempo evita di caricare il differenziale nell’IRPEF progressiva del professionista. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha accolto favorevolmente questa impostazione, perché riduce le distorsioni prodotte dalla disciplina attuale.
Resta un punto cieco. Il testo, così come ricostruito, non sembra risolvere in modo generale il trattamento dei crediti detenuti da soggetti non professionisti. Qui la disciplina continuerà a richiedere prudenza. E forse nuovi chiarimenti.
La disciplina transitoria sui bonus
La partita dei crediti d’imposta non si chiude con la regola ordinaria. Lo schema prevede anche una disciplina transitoria.
La nuova impostazione dovrebbe applicarsi ai crediti acquistati dopo l’entrata in vigore del decreto. Per quelli già acquistati dal 2024, il contribuente potrebbe applicare il nuovo regime tramite dichiarazione integrativa. Senza, però, diritto al rimborso delle maggiori imposte già versate.
È una soluzione pratica, ma non neutra. Chi ha già trattato fiscalmente il differenziale in modo più oneroso potrebbe non recuperare quanto pagato. Chi invece non ha tassato nulla dovrà valutare se riallinearsi. Non è una scelta da fare in automatico.
Nella prassi degli studi, il primo lavoro sarà ricostruire i crediti acquistati. Serviranno data di acquisto, valore nominale, prezzo pagato, utilizzi in F24 e natura del credito. Senza questi dati, il regime del 26% rischia di diventare ingestibile.
La cessione dello studio professionale
Nelle bozze precedenti era prevista una norma sulla cessione dello studio professionale individuale acquisito per successione o per atto gratuito, con riconduzione dell’eventuale plusvalenza tra i redditi diversi. La versione più recente del testo avrebbe espunto questa disposizione.
La scelta non è secondaria. Significa che il Governo ha preferito non chiudere ora una questione che tocca il confine tra patrimonio personale, organizzazione professionale e continuità dell’attività. Il tema però resta sul tavolo: la cessione di uno studio ricevuto gratuitamente può generare valore economico reale, ma trasformare quel valore in reddito imponibile richiede una norma scritta con molta precisione, per evitare di tassare anche situazioni non assimilabili a vere operazioni speculative.
Fringe benefit per le auto aziendali
Il correttivo interviene sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR in materia di valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. È importante precisare che le percentuali base – già fissate dalla Legge di Bilancio 2025 e operative dal 2025 – restano confermate. Il correttivo interviene su aspetti specifici, non reintroduce l’intero regime.
Le percentuali vigenti sul valore forfetario corrispondente a 15.000 km annui (tabelle ACI) sono le seguenti:
| Tipo di veicolo | Percentuale fringe benefit |
|---|---|
| Veicoli tradizionali (benzina/diesel) | 50% |
| Veicoli ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli full electric | 10% |
Il correttivo introduce poi regole specifiche per accessori e allestimenti non adeguatamente valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Viene inoltre segnalato un incremento collegato alla vetustà del veicolo, dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione: le flotte aziendali più datate potrebbero avere effetti payroll diversi rispetto al passato.
Sul piano operativo, i contratti di assegnazione, le policy auto e i cedolini paga dovranno essere rivisti alla luce della disciplina transitoria applicabile ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2025.
Familiari a carico e welfare aziendale
Tra gli interventi sulle persone fisiche c’è la modifica dell’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, che riguarda il trattamento fiscale dei familiari quando non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
Il correttivo elimina il requisito generalizzato di convivenza o di corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Tale requisito resta rilevante solo per le altre persone indicate dall’art. 433 c.c. diverse da coniuge e figli, quando la specifica norma richiama i familiari fiscalmente a carico.
La modifica ha effetti anche sul welfare aziendale: molte prestazioni sono costruite attorno alla nozione di familiare. Se il perimetro cambia, devono essere riviste le regole interne dei piani e le procedure di controllo documentale. La decorrenza retroattiva dal periodo d’imposta 2025 rende la verifica ancora più delicata: potrebbero emergere riflessi su benefit già riconosciuti.
La detrazione IVA guadagna tempo
Sul fronte IVA, il correttivo interviene sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Il termine per esercitare il diritto alla detrazione viene esteso: la detrazione potrà essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Lo stesso allungamento si riflette sulla registrazione delle fatture.
Un esempio: per una fattura di acquisto con diritto alla detrazione sorto nel 2026, il recupero potrà avvenire fino alla dichiarazione IVA relativa all’anno 2028 (da presentarsi entro aprile 2029). Restano ovviamente fermi i requisiti sostanziali: operazione inerente, imposta assolta e documento correttamente ricevuto.
Per gli studi professionali è una novità molto pratica, che riduce il rischio di perdere IVA per errori o ritardi documentali. Ma non deve diventare un alibi per abbassare i controlli: un termine più lungo richiede archivi e procedure ancora più ordinate.
Reddito d’impresa e raccordo contabile-fiscale
Il capitolo imprese è ampio. Il correttivo rafforza il raccordo tra bilancio e reddito imponibile, con interventi su azioni proprie, obbligazioni, piani azionari, marchi, avviamento e attività immateriali.
Un punto centrale riguarda il riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, per ricomporre disallineamenti generati da operazioni anteriori al periodo in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine del periodo successivo. L’opzione dovrebbe essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo successivo al 31 dicembre 2025, con imposta sostitutiva da versare in unica soluzione.
La misura interessa soprattutto imprese con storie contabili complesse: cambi di principi contabili, operazioni straordinarie e differenze OIC o IAS non ancora assorbite.
Perdite fiscali e conferimenti minusvalenti
Il correttivo contiene una norma di interpretazione autentica sull’art. 84, comma 3, del TUIR in materia di limitazioni al riporto delle perdite fiscali. Il trasferimento della partecipazione rilevante sussiste anche quando oggetto del trasferimento è la partecipazione nella società che controlla la società portatrice delle perdite. Il chiarimento guarda alle catene societarie e serve a evitare aggiramenti tramite società intermedie.
Viene poi corretta la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti: il regime di realizzo controllato viene esteso anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale. Se tale valore è però inferiore anche al valore normale, occorre assumere il minore tra costo fiscale e valore normale. La finalità antiabuso è evidente.
Agricoltura, Pillar Two e accise
Nel reddito agrario e d’impresa agricola il correttivo interviene sugli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR per coordinare le nuove regole con le attività connesse, l’uso di immobili e i soggetti che possono accedere ai regimi speciali.
Sul piano internazionale vengono ritoccati i riferimenti all’imposizione minima globale (D.Lgs. n. 209/2023), precisando entità rilevanti, responsabilità solidale e regimi qualificati. Il tema interessa i gruppi multinazionali e le strutture a controllo congiunto. Sul fronte accise, il testo interviene sul D.Lgs. n. 504/1995 per gas naturale, officine elettriche, servizi ausiliari e impianti da fonti rinnovabili.
Trust e imposte indirette
Il correttivo mette mano anche all’imposta sulle successioni e donazioni, con riflessi sulle imposte ipotecaria e catastale. La disciplina della tassazione in uscita dei trust viene coordinata con il riferimento alle imposte ipotecaria e catastale: per i trasferimenti immobiliari non rileva solo l’imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento finale, ma possono entrare in gioco anche le imposte collegate alla pubblicità immobiliare.
Vengono inoltre corretti rinvii, termini, interessi e garanzie nelle ipotesi di rateazione. Sembrano dettagli, ma nella pratica notarile e nelle pianificazioni patrimoniali determinano il costo effettivo dell’operazione.
Compliance, controlli e riscossione
Il decreto correttivo si muove anche sul terreno della compliance. I contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo potranno rateizzare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute in esecuzione delle risposte dell’Agenzia delle Entrate. La decadenza dal beneficio comporta iscrizione a ruolo, sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e interessi secondo il D.P.R. n. 602/1973.
Arriva poi lo stop ai pagamenti in contanti presso gli sportelli dell’agente della riscossione, con uso obbligato di canali telematici e strumenti di pagamento tracciabili. Il correttivo interviene anche sui controlli delle autoliquidazioni nei tributi indiretti, sulla data certa dei rendiconti ex art. 152 del TUIR e sull’utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per i forfetari viene meno, dal 2026, la riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata a specifici obblighi di tracciabilità: una misura meno visibile ma concreta, che riallinea le piccole partite IVA ai termini ordinari.
Le principali novità in sintesi
| Area | Intervento previsto | Impatto operativo |
|---|---|---|
| Crediti d’imposta – professionisti | Differenziale positivo: redditi diversi o sostitutiva 26% (bozze divergenti) | Ricostruzione di acquisti, utilizzi, prezzo pagato e valore nominale |
| Crediti come corrispettivo | Esclusione dal regime sostitutivo quando il credito remunera una prestazione | Verifica della causa economica del credito ricevuto |
| Auto aziendali | Affinamento su accessori, vetustà e disciplina transitoria | Revisione di policy, payroll e contratti di assegnazione |
| Familiari a carico | Revisione dell’art. 12, comma 4-ter, TUIR con effetto dal 2025 | Controllo di welfare aziendale, detrazioni e benefit già riconosciuti |
| Detrazione IVA | Termine esteso al secondo anno successivo alla nascita del diritto | Maggiore tempo, ma archivi e controlli più strutturati |
| Reddito d’impresa | Raccordo contabile-fiscale e riallineamento dei disallineamenti pregressi | Mappatura di divergenze OIC, IAS e operazioni pregresse |
| Trust e imposte indirette | Coordinamento con imposte ipotecaria e catastale | Ricalcolo del costo fiscale delle pianificazioni patrimoniali |
| Adempimento collaborativo | Rateazione fino a 20 rate trimestrali | Gestione finanziaria più flessibile, con decadenza severa |
| Riscossione | Stop ai contanti presso gli sportelli | Uso obbligato di canali tracciabili |
| Fondi pensione europei | Ritenuta sui dividendi elevata al 20% | Maggiore carico per investitori istituzionali esteri |
Un correttivo utile, ma non semplice
Il quarto correttivo della riforma fiscale prova a mettere ordine in punti veri. La disciplina dei crediti d’imposta dei professionisti ne è l’esempio più evidente: senza una norma, il sistema restava appeso a ricostruzioni di prassi non sempre soddisfacenti.
Qualunque sia la soluzione finale tra redditi diversi e sostitutiva al 26%, la norma darà stabilità. Ma la stabilità vale solo per il perimetro coperto. Per il resto – specialmente per i soggetti non professionali – la questione non appare chiusa in modo definitivo.
Anche l’allungamento della detrazione IVA ha un pregio pratico, riducendo decadenze spesso sproporzionate rispetto all’errore. Il vero limite è un altro: il correttivo semplifica alcuni problemi inserendo nuove eccezioni, decorrenze, regimi transitori e opzioni. Per i contribuenti è un sollievo solo se gli studi riescono a trasformare la norma in procedure leggibili e operative.




