Il quadro VQ della dichiarazione IVA serve a fotografare una situazione ben precisa: quei versamenti periodici che il contribuente non ha effettuato spontaneamente oppure che sono stati ripresi dopo una sospensione per eventi eccezionali. Non riguarda l’anno in corso, ma anni d’imposta precedenti. Un dettaglio che non va mai trascurato: il quadro va compilato obbligatoriamente anche in assenza di nuovi versamenti non spontanei nell’anno, purché in una dichiarazione di anni precedenti risulti ancora una differenza positiva tra credito potenziale e credito effettivamente liquidato.
A cosa serve davvero il quadro VQ
Il punto di partenza è capire cosa ci entra e cosa no. I versamenti effettuati in sede di ravvedimento operoso restano fuori dal quadro VQ: vanno compresi nel campo 3 del rigo VL30 della dichiarazione annuale di riferimento, insieme agli interessi trimestrali e all’acconto IVA, come versamenti periodici regolari.
Il quadro VQ accoglie invece una categoria distinta: i versamenti eseguiti a seguito di avvisi di irregolarità emessi ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/1972 – più precisamente la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 – oppure quelli derivanti da cartelle esattoriali, incluse quelle generate da rateizzazioni, rottamazioni e simili. Ci rientrano anche i versamenti sospesi per eventi eccezionali, una volta che la ripresa è avvenuta.
Una precisazione rilevante: se l’avviso di irregolarità o la cartella di pagamento si riferiscono al periodo d’imposta 2025 (anno oggetto della dichiarazione IVA 2026), i versamenti corrispondenti non transitano dal quadro VQ. Vanno indicati esclusivamente nel rigo VL30, rispettivamente nelle colonne 4 e 5. È una distinzione che nella prassi genera confusione, ma la logica è lineare: il quadro VQ riguarda esclusivamente anni d’imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione.
Quando sorge l’obbligo di compilazione
La compilazione del quadro VQ non è automatica. Scaturisce, per il singolo contribuente, dalla contemporanea presenza di due condizioni: in uno o più anni precedenti, l’IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche non è stata versata integralmente; e la differenza tra il credito potenziale e il credito effettivamente liquidato nella dichiarazione annuale di quell’anno è positiva. Se tale differenza è zero o negativa, il quadro non va compilato per quell’annualità.
Va ribadito con chiarezza: anche in assenza di nuovi versamenti non spontanei nell’anno corrente, il contribuente è tenuto a continuare a compilare il quadro VQ negli anni successivi fintanto che la differenza tra credito potenziale e credito liquidato non si azzeri per effetto dei versamenti tardivi nel frattempo effettuati.
Le colonne del quadro VQ: struttura completa
Nei righi da VQ1 a VQ5, le colonne da compilare sono le seguenti.
Colonna 1 – l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata (es. 2022, 2021, ecc.).
Colonna 2 – la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e quella effettivamente versata. Corrisponde alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1. Nel caso di procedura di liquidazione IVA di gruppo, il riferimento è il rigo VW30 del prospetto IVA 26PR. Se la differenza è negativa o zero, la colonna non si compila.
Colonna 3 – la differenza, se positiva, tra il credito potenziale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della dichiarazione dell’anno di colonna 1 (rigo VW33 in caso di gruppo). Il rigo va compilato solo se la differenza è positiva, ma – attenzione – va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei nel periodo in corso, finché la differenza resta positiva.
Il credito potenziale – nozione centrale del quadro VQ – è pari al risultato, se positivo, della seguente somma algebrica dei campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno di colonna 1:
VL4 + VL11 (col.1) + VL12 (col.1) + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30 (col.1) + VL31 – VL3 – VL20 – VL21 – VL22 – VL23
Colonna 4 – l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno di colonna 1 già versata a titolo non spontaneo (comunicazioni di irregolarità, cartelle, versamenti sospesi ripresi) fino alla data di presentazione della dichiarazione precedente, cioè della dichiarazione IVA 2025. Tale importo è pari alla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente riferite al medesimo anno di colonna 1. Serve a raccordare le dichiarazioni successive e a evitare duplicazioni nel calcolo del credito.
Colonne 5, 6 e 7 – i versamenti non spontanei effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA 2025 e la data di presentazione della dichiarazione IVA 2026, così distinti:
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Colonna 5: versamenti a seguito di comunicazioni di irregolarità (quota imposta con codice tributo 9001 e anno di riferimento pari all’anno di colonna 1)
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Colonna 6: versamenti a seguito di notifica di cartelle di pagamento
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Colonna 7: versamenti a seguito di ripresa dopo sospensione per eventi eccezionali
Colonna 8 – il credito che matura per effetto dei versamenti delle colonne 5, 6 e 7. È pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo:
(col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0
Questo importo va obbligatoriamente riportato nel rigo VL12 della medesima dichiarazione, concorrendo così alla liquidazione annuale IVA 2025. Il mancato riporto in VL12 determina una liquidazione annuale non corretta.
Colonna 9 – il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti, qualora diverso dal dichiarante, come accade ad esempio in caso di incorporazione quando l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante.
Colonna 10 – in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione che ha effettuato i versamenti periodici IVA. Serve a raccordare il credito di colonna 8 con la corretta sezione 3 del quadro VL.
Colonna 11 – casella da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione IVA di gruppo, qualora i versamenti delle colonne 5, 6 e 7 si riferiscano all’IVA periodica relativa alla medesima procedura. In tal caso il credito di colonna 8 confluisce nel rigo VW31 del prospetto IVA 26PR anziché in VL12.
| Colonna | Contenuto | Riferimento normativo/modello |
|---|---|---|
| 1 | Anno d’imposta di riferimento | – |
| 2 | IVA dovuta – IVA versata (se positiva) | VL30 campo 2 – (campi 3+4+5) |
| 3 | Credito potenziale – credito liquidato (se positiva) | Formula su campi VL; confronto con VL33 |
| 4 | Versamenti non spontanei già indicati nella dichiarazione precedente | Somma col. 4+5+6+7 del VQ modello precedente |
| 5 | Versamenti da comunicaz. irregolarità (periodo intercorrente) | Cod. tributo 9001 anno di col. 1 |
| 6 | Versamenti da cartelle (periodo intercorrente) | – |
| 7 | Versamenti da ripresa sospensioni (periodo intercorrente) | – |
| 8 | Credito maturato – da riportare in VL12 | (col.5+6+7) – max(col.2-col.3-col.4; 0) |
| 9 | Codice fiscale soggetto diverso dal dichiarante | Operazioni straordinarie |
| 10 | Numero modulo (trasformazioni soggettive) | Contabilità separate |
| 11 | Casella gruppo IVA | Procedura liquidazione IVA di gruppo |
Regole di compilazione del modulo
Le istruzioni ministeriali del modello IVA 2026 precisano che i quadri VN, VP, VQ e VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate ex art. 36 o di trasformazioni sostanziali soggettive. La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
Un esempio concreto per capire la logica
Si prenda la dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno d’imposta 2022. Nel corso di quell’anno il contribuente ha versato mensilmente 1.000 euro: nel rigo VL30 campo 2 figura 10.000 euro, nel campo 3 figura 9.000 euro. La differenza di colonna 2 è quindi 1.000 euro. La dichiarazione si è chiusa con un credito effettivamente liquidato (VL33) di 3.000 euro. Il credito potenziale – calcolato applicando la formula ministeriale ai campi del quadro VL di quella dichiarazione – è pari a 1.000 euro.
Poiché il credito potenziale (1.000 euro) è inferiore al credito liquidato (3.000 euro), la differenza sarebbe negativa: la colonna 3 non si compila. A seguito di una comunicazione di irregolarità non definita è stata notificata una cartella di pagamento, poi pagata nel settembre 2025 per 1.000 euro: questo importo va in colonna 6 del quadro VQ della dichiarazione IVA 2026 (anno di imposta 2025). Il credito di colonna 8 – risultato del calcolo (1.000 – il maggiore tra 1.000-0-0 e 0) = 0 – è zero, perché il versamento copre esattamente la differenza di colonna 2 senza generare un eccedenza creditoria aggiuntiva. Questo importo, se positivo, avrebbe dovuto confluire in VL12.
L’esempio mostra bene la logica del sistema: il quadro VQ fotografa la situazione pregressa, distingue i versamenti anno per anno e tiene traccia dei versamenti tardivi che, via VL12 (o VW31 per il gruppo), influenzano correttamente la liquidazione finale.


