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Prospetto spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria

Prospetto spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria: sufficiente come giustificativo per tutte le dichiarazioni

23 Luglio, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente sciolto il nodo interpretativo che da mesi teneva in sospeso professionisti e contribuenti in merito all’efficacia del prospetto spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria. Con la FAQ pubblicata il 17 luglio 2025, viene sancito definitivamente che il prospetto dettagliato delle spese sanitarie del Sistema Tessera Sanitaria può sostituire i singoli documenti di spesa non solo per il modello 730, ma anche per il modello REDDITI PF, indipendentemente dalla modalità di compilazione della dichiarazione. Una decisione che segna una svolta epocale nella gestione documentale delle detrazioni sanitarie, superando anni di incertezze operative e interpretazioni divergenti che avevano creato non pochi grattacapi negli studi professionali.

Prospetto spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria: le radici del cambiamento

La questione affonda le sue radici nelle modifiche introdotte dall’articolo 6 del D.L. 73/2022, che ha riscritto il comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2014. Un intervento normativo che, pur con l’obiettivo di semplificare, aveva inizialmente generato più dubbi che certezze.

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Il nuovo framework prevedeva che, per le dichiarazioni precompilate presentate tramite CAF o professionisti abilitati, il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 non venisse effettuato sui dati delle spese sanitarie rimasti invariati rispetto alla precompilata. Una semplificazione importante, ma che lasciava scoperte ampie zone grigie applicative.

L’aspetto più critico riguardava proprio la documentazione: CAF e professionisti dovevano limitarsi a verificare la corrispondenza tra quanto esibito dal contribuente e gli importi aggregati della precompilata, ma restava il dubbio su quali modalità documentali fossero ammissibili e per quali tipologie di dichiarazioni.

La circolare 14/2023: chiarimenti parziali e nuovi interrogativi

L’Agenzia delle Entrate aveva tentato un primo chiarimento con la circolare 19 giugno 2023, n. 14, introducendo la possibilità di sostituire scontrini, ricevute e fatture con il prospetto dettagliato scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria. Un’innovazione significativa, ma collocata sistematicamente nel paragrafo dedicato al modello 730, creando un’interpretazione per così dire “a geometria variabile”.

La scelta redazionale di inserire tale chiarimento sotto la rubrica “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti” aveva inevitabilmente suggerito un’applicazione limitata. Eppure, sia il modello 730 che il modello REDDITI PF contenevano rimandi generali alla circolare per approfondimenti sulla documentazione sanitaria, alimentando interpretazioni contrastanti.

Nella prassi professionale si erano così consolidati orientamenti diversi: alcuni operatori applicavano la semplificazione solo per il 730, altri la estendevano al REDDITI PF sulla base di un’interpretazione estensiva dei principi generali. Una situazione di incertezza che richiedeva urgentemente un intervento chiarificatore dell’Amministrazione.

La FAQ del 17 luglio: il definitivo chiarimento atteso

La FAQ pubblicata il 17 luglio 2025 ha finalmente posto fine alle speculazioni interpretative, stabilendo in modo inequivocabile che il prospetto dettagliato delle spese sanitarie può essere utilizzato “indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF)”.

Un chiarimento che, per quanto tardivo, risulta particolarmente apprezzato dagli operatori del settore, che ora possono applicare criteri uniformi indipendentemente dal modello dichiarativo prescelto. La portata della decisione va ben oltre il mero aspetto tecnico: si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione documentale delle detrazioni sanitarie.

Aspetto ancora più rilevante è l’estensione della facoltà anche alle dichiarazioni non precompilate. Come già anticipato nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio, il prospetto può essere utilizzato anche dai contribuenti che “non intendono avvalersi del servizio web della dichiarazione precompilata” e compilano autonomamente la propria dichiarazione.

Meccanismi operativi: tra semplificazione e controlli

L’utilizzo del prospetto richiede il rispetto di precise modalità procedurali che l’Agenzia ha definito con dovizia di particolari. Il contribuente deve accompagnare il prospetto con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attraverso la quale attesta che il documento corrisponde esattamente a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Si tratta di un meccanismo che bilancia efficacemente esigenze di semplificazione e controllo. Da un lato, vengono eliminati gli oneri di conservazione ed esibizione di ogni singolo documento di spesa; dall’altro, viene mantenuto un presidio di veridicità attraverso l’autocertificazione, con tutte le responsabilità penali che ne derivano.

La procedura operativa risulta quindi relativamente semplice: accesso al portale Sistema TS, download del prospetto dettagliato, redazione della dichiarazione sostitutiva e conservazione di entrambi i documenti. Un processo che richiede pochi minuti ma può sostituire scatole intere di scontrini e ricevute.

Limiti applicativi e casistiche escluse dalla semplificazione

Non tutto però può essere ricondotto al prospetto standardizzato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che resta fermo l’obbligo di conservare ed esibire la documentazione originale quando la detrazione “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive”.

Nell’esperienza applicativa, ciò riguarda principalmente le spese sostenute per familiari a carico affetti da patologie specifiche che richiedono documentazione medica aggiuntiva, gli acquisti effettuati all’estero o presso esercizi non collegati al circuito Sistema TS, nonché particolari dispositivi medici che necessitano di prescrizione specialistica dettagliata.

Si consideri, ad esempio, il caso delle spese per protesi o ausili per disabili, dove la detrazione del 19% può essere applicata sull’intero importo solo se accompagnata da prescrizione medica che attesti la correlazione con la specifica patologia. In questi casi, il prospetto del Sistema TS, pur riportando l’importo della spesa, non può sostituire la documentazione medica necessaria per dimostrare il diritto alla detrazione nella misura più favorevole.

Regime dei controlli: differenze tra precompilata e dichiarazione ordinaria

Un aspetto di particolare rilevanza tecnica riguarda il regime dei controlli applicabile nelle diverse modalità dichiarative. Come opportunamente chiarito nella risposta parlamentare, i limiti ai poteri di controllo previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 trovano applicazione esclusivamente per le dichiarazioni precompilate.

Questo significa che i contribuenti che optano per la compilazione autonoma della dichiarazione, pur potendo beneficiare della semplificazione documentale offerta dal prospetto Sistema TS, rimangono soggetti al regime ordinario di controllo. L’Amministrazione finanziaria mantiene quindi piena facoltà di richiedere e verificare la documentazione originale, senza le limitazioni specifiche del regime precompilato.

Tale distinzione si giustifica con la diversa natura dei dati: mentre nella precompilata le informazioni derivano da comunicazioni di soggetti terzi (farmacie, medici, strutture sanitarie) già sottoposte a controlli e verifiche, nelle dichiarazioni ordinarie i dati sono inseriti direttamente dal contribuente senza validazioni preventive.

Prospettive evolutive e impatti sulla digitalizzazione fiscale

L’estensione dell’utilizzo del prospetto Sistema TS rappresenta un tassello significativo nel più ampio processo di digitalizzazione del rapporto fisco-contribuente. La misura si inserisce in una strategia complessiva di valorizzazione dei dati telematici acquisiti dall’Amministrazione, riducendo progressivamente l’onere documentale cartaceo.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso favorevole ai contribuenti l’utilizzo di documentazione digitale certificata, riconoscendo piena valenza probatoria ai dati estratti da sistemi informatici pubblici. Questo orientamento trova ora piena conferma nell’approccio amministrativo, che privilegia fonti informative strutturate e verificabili.

Nella pratica professionale si osserva già un crescente apprezzamento per strumenti che consentono di razionalizzare la gestione documentale, liberando risorse da destinare ad attività di maggior valore aggiunto. La possibilità di sostituire decine o centinaia di documenti cartacei con un unico prospetto digitale certificato rappresenta un evidente salto qualitativo nell’efficienza operativa.

Aspetti spesso trascurati e criticità ricorrenti

Nell’esperienza applicativa emergono alcuni aspetti che meritano particolare attenzione. Il primo riguarda la tempistica: il prospetto Sistema TS riflette i dati comunicati dagli erogatori entro le scadenze previste, ma potrebbe non includere spese sostenute presso strutture inadempienti o in ritardo nella trasmissione.

Un secondo aspetto critico riguarda la completezza dei dati: alcune categorie di spese sanitarie potrebbero non confluire nel Sistema TS a causa di esenzioni normative o particolari regimi applicativi. È il caso, ad esempio, di alcune prestazioni erogate da enti pubblici o di spese sostenute in contesti emergenziali dove la normale procedura di certificazione risulta compromessa.

La casistica comune evidenzia inoltre situazioni in cui il prospetto Sistema TS riporta importi aggregati che richiedono analisi dettagliata per la corretta attribuzione delle detrazioni. Si pensi alle spese sostenute per più soggetti della stessa famiglia o a prestazioni erogate in parte a carico del SSN e in parte a pagamento.

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