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Regime forfetario ex collaboratori sportivi

Previdenza Lavoratori sportivi: riforma e cumulo contributi INPS 2025

26 Settembre, 2025

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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato, lo scorso 22 settembre, la circolare n. 127 che rappresenta un punto di svolta nell’applicazione della riforma del lavoro sportivo. Il documento di prassi mette nero su bianco le modalità operative per l’attuazione delle misure previdenziali contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 – che ha ridisegnato completamente l’architettura della tutela sociale per chi opera nel settore sportivo.

Bisogna partire da un dato: la riforma tocca oltre 400mila lavoratori sportivi in Italia, una platea che spazia dagli atleti di vertice ai preparatori atletici delle serie minori, dagli arbitri di calcio agli istruttori di nuoto delle piscine comunali. Un universo frammentato che ora trova una cornice unitaria nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), operativo dal 1° luglio 2023.

La portata della riforma emerge chiaramente dalle cifre: si stima che circa il 35% di questi lavoratori non avesse alcuna forma di tutela previdenziale prima dell’intervento legislativo. Ecco perché la circolare INPS assume un valore strategico, traducendo in istruzioni operative principi normativi che – bisogna ammetterlo – presentavano non pochi profili di incertezza applicativa.

🕒 Cosa sapere in un minuto

• Dal 1° luglio 2023, il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) unifica e regola la previdenza per oltre 400mila lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti.
• L’annualità minima contributiva è di 260 giorni l’anno e occorrono almeno 20 anni di anzianità assicurativa.
• Cumulo gratuito tra contributi FPSP e altre gestioni INPS (FPLD, CD/CM): utile alla misura della pensione, non al diritto.
• Pensione di vecchiaia: 67 anni con 20 anni di contribuzione, oppure 71 anni con soli 5 anni di contributi effettivi.
• Sono totalizzabili anche i periodi assicurativi maturati all’estero (UE, Svizzera, UK, Paesi convenzionati).
• Attenzione: divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro o co.co.co. (incluse collaborazioni sportive post-quota 100/flessibile).
• Restano aperte criticità sui regimi contributivi misti e sulla fiscalità dei compensi sportivi dilettantistici: sono necessari futuri chiarimenti.

 

Il perimetro soggettivo: chi rientra nel nuovo sistema

Il decreto 36/2021 ha introdotto una definizione onnicomprensiva di “lavoratore sportivo” che supera la tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti. Una scelta che ha suscitato non poche perplessità tra gli operatori del settore, ma che risponde a una logica di equità: medesime prestazioni dovrebbero comportare medesime tutele.

Rientrano nella categoria gli atleti, naturalmente, ma anche allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri e – formula particolarmente ampia – “ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”. Quest’ultima definizione, come spesso accade nel diritto sportivo, lascia margini interpretativi che la prassi dovrà precisare.

Caso particolare quello degli istruttori presso impianti e circoli sportivi e dei direttori tecnici già iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo: per loro è prevista una facoltà di opzione per mantenere il regime previdenziale pregresso che andava esercutata entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Una sorta di “clausola di salvaguardia” che riconosce specificità professionali consolidate.

Contributi e annualità: il meccanismo di calcolo

L’architettura contributiva del FPSP si basa su parametri peculiari. L’annualità minima per accedere alla copertura IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) è fissata in 260 contributi giornalieri. Non si tratta di un numero casuale: riflette l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, suddiviso in 12 mesi da 26 giorni ciascuno.

È una scelta tecnica che fotografa la realtà del settore sportivo, caratterizzato da stagionalità e discontinuità. Un calciatore di Serie A non lavora 365 giorni l’anno come un impiegato statale, e il sistema previdenziale ne tiene conto. Ma attenzione: oltre ai contributi giornalieri occorrono almeno 20 anni di anzianità assicurativa, calcolata dall’arco temporale che intercorre tra il primo contributo versato al FPSP e la decorrenza della pensione.

Nella prassi, questo significa che un atleta che inizia l’attività agonistica retribuita a 18 anni potrà teoricamente andare in pensione a 38 anni, purché abbia maturato i requisiti contributivi. Un meccanismo che riconosce la particolare natura delle carriere sportive, spesso concentrate in un arco temporale relativamente breve ma intenso.

Cumulo contributivo: quando le strade si incrociano

Una delle questioni più delicate riguarda il rapporto tra contribuzione sportiva e contribuzione “ordinaria”. La circolare chiarisce che opera il cumulo gratuito tra I contributi FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) e quelli del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, secondo le disposizioni dell’articolo 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420.

Per gli ex iscritti ENPALS è previsto il cumulo gratuito con la Gestione CD/CM (Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni) ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6. Una norma “archeologica” che continua a produrre effetti per chi ha alle spalle percorsi contributivi misti.

Il sistema diventa più articolato per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP prima del 1996 e per i lavoratori sportivi assicurati dal 1° luglio 2023: la cumulabilità con contribuzione AGO-FPLD e CD/CM è utile solo per determinare la misura del trattamento pensionistico, non il diritto. Condizione imprescindibile: possedere almeno 20 anni di anzianità contributiva nella specifica qualifica di lavoratore sportivo.

Pensione anticipata: le regole del gioco

Il trattamento pensionistico si articola su più livelli, con regole differenziate in base alla data di iscrizione al Fondo. Gli sportivi professionisti già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina previgente.

Per questi soggetti sono utili: la contribuzione effettiva versata come sportivo professionista, la contribuzione volontaria versata al medesimo Fondo, la contribuzione d’ufficio (esclusivamente per chi era già iscritto al 31 dicembre 1995) e la contribuzione da riscatto correlata ad attività sportiva.

I lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023 seguono invece i requisiti del sistema integralmente contributivo introdotto dal decreto-legge 201/2011. Si tratta della cosiddetta “Riforma Fornero” applicata al settore sportivo: 67 anni di età per la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi, oppure 71 anni con soli 5 anni di contribuzione effettiva.

CATEGORIA SOGGETTIVA PERIODO ISCRIZIONE FPSP SISTEMA PENSIONISTICO REQUISITI  CONTRIBUTIVI ETÀ PENSIONABILE

CUMULO  CONTRIBUTI

Sportivi Professionisti (già iscritti ante 1995) Prima del 31/12/1995 Retributivo/Misto 20 anni anzianità specifica + contribuzione effettiva/volontaria/d’ufficio Pensione anticipata secondo disciplina previgente Cumulo con AGO-FPLD per sola misura
Sportivi Professionisti (post riforma) Dal 01/01/1996 Contributivo puro 260 contributi giornalieri + 20 anni anzianità assicurativa 67 anni (20 anni contrib.) o 71 anni (5 anni contrib.) Cumulo con AGO-FPLD/CD-CM per misura
Lavoratori Sportivi (nuova disciplina) Dal 01/07/2023 Contributivo puro 260 contributi giornalieri + 20 anni anzianità assicurativa 67 anni (20 anni contrib.) o 71 anni (5 anni contrib.) Cumulo con AGO-FPLD/CD-CM per misura
Istruttori/Direttori Tecnici (opzione) Ante 01/07/2023 Regime pregresso FPLS (se optano) Secondo disciplina FPLS Secondo disciplina FPLS Secondo disciplina FPLS
Ex ENPALS (cumulo speciale) Varie epoche Sistema misto Cumulo gratuito con CD/CM Variabile secondo cumulo Cumulo gratuito ex art. 4-ter D.L. 6/1993

Previdenza Lavoratori sportivi

Contribuzione estera: il riconoscimento transfrontaliero

Il mondo dello sport è per natura globalizzato. Un calciatore italiano può militare in squadre spagnole, tedesche, inglesi; un allenatore di tennis può seguire tornei in tutto il mondo. Il sistema previdenziale ne prende atto riconoscendo i periodi assicurativi maturati all’estero.

Sono totalizzabili i contributi versati nei Paesi UE, SEE, Svizzera e negli Stati extracomunitari che hanno stipulato convenzioni bilaterali con l’Italia. Il requisito minimo è di 52 settimane come previsto dalla normativa europea. La circolare specifica che rimangono validi anche i periodi del Regno Unito, sia precedenti che successivi alla Brexit – una precisazione non scontata considerando le incertezze post-referendum.

La certificazione avviene attraverso i documenti SED per i Paesi UE o i formulari internazionali previsti dalle convenzioni bilaterali. Un aspetto procedurale che può rivelarsi cruciale per perfezionare i requisiti pensionistici, specialmente per chi ha vissuto carriere internazionali.

AMBITO TERRITORIALE STRUMENTO GIURIDICO REQUISITI MINIMI MODALITÀ CERTIFICAZIONE TOTALIZZAZIONE
Paesi UE/SEE Regolamenti UE coordinamento 52 settimane minime Documenti SED Totalizzazione per diritto e misura
Svizzera Accordi bilaterali Secondo convenzione Formulari internazionali Totalizzazione per diritto e misura
Regno Unito (post-Brexit) Mantenimento regime pregresso Secondo prassi consolidata Documentazione equivalente Totalizzazione per diritto e misura
Paesi extra-UE convenzionati Convenzioni bilaterali specifiche Variabile per convenzione Formulari nazionali Secondo singole convenzioni

Previdenza Lavoratori sportivi

Retribuzione pensionabile: massimali a geometria variabile

Il calcolo della pensione si basa sulla retribuzione pensionabile, che varia a seconda della data di iscrizione al Fondo. Per gli sportivi professionisti iscritti entro il 31 dicembre 1995 opera il massimale giornaliero previsto dall’articolo 12, settimo comma, del DPR 1420/1971: si tratta dell’importo del massimale annuo AGO diviso per 312.

I numeri aiutano a capire: per il 2025, il massimale annuo AGO è pari a circa 113.520 euro, che diviso per 312 giorni dà un massimale giornaliero di 364 euro circa. Una soglia che – va detto – pochi sportivi professionisti effettivamente superano, considerando che la contribuzione si calcola sui compensi effettivamente percepiti.

Per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi dal 1° luglio 2023 si applica invece il massimale di retribuzione imponibile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995: il sistema contributivo “puro” che caratterizza le pensioni più recenti.

CATEGORIA ISCRITTI BASE CALCOLO MASSIMALE APPLICABILE MODALITÀ DETERMINAZIONE
Iscritti ante 31/12/1995 Retribuzione pensionabile giornaliera Massimale AGO annuo ÷ 312 Art. 12, c. 7, DPR 1420/1971
Iscritti post 01/01/1996 Sistema contributivo Massimale L. 335/1995 Art. 2, c. 18, L. 335/1995
Iscritti dal 01/07/2023 Sistema contributivo Massimale L. 335/1995 Art. 2, c. 18, L. 335/1995

Previdenza Lavoratori sportivi

Le prestazioni del FPSP: un ventaglio completo

Il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi assicura una gamma completa di prestazioni: pensione di vecchiaia anticipata (riservata agli iscritti ante 1995), pensione di vecchiaia secondo i parametri del decreto-legge 201/2011, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare e supplemento di pensione.

È interessante notare come il sistema mantenga la pensione di vecchiaia anticipata per chi era già nel sistema prima del 1996. Si tratta di un riconoscimento delle specificità del settore sportivo, dove le carriere possono concludersi molto prima dei 67 anni canonici. Un calciatore professionista difficilmente può continuare l’attività oltre i 40 anni, e il sistema previdenziale ne tiene conto.

Incumulabilità: quando la pensione esclude il lavoro

La circolare ribadisce un principio generale del sistema pensionistico italiano: l’incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro. Il divieto si estende anche al lavoro svolto all’estero e – aspetto spesso trascurato – ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall’importo.

Quest’ultima precisazione ha una portata pratica significativa. Molti ex atleti continuano a collaborare con le società sportive come osservatori, consulenti, commentatori televisivi. Se la collaborazione è inquadrata come co.co.co., scatta automaticamente il regime di incumulabilità.

Il divieto opera per diverse categorie: titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dei fondi lavoratori dipendenti e autonomi, beneficiarie di pensioni privilegio, pensioni anticipate per lavoratori precoci, quota 100, pensioni anticipate con 64 anni e 38 di contributi, pensioni anticipate flessibili e quelle conseguite computando prestazioni di previdenza complementare secondo l’articolo 1, comma 183, della legge 207/2024.

TIPOLOGIA PENSIONE REDDITI INCOMPATIBILI ECCEZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione anticipata lavoratori precoci Tutti i redditi da lavoro (anche estero) Lavoro autonomo occasionale < 5.000€ Art. 1, cc. 199-205, L. 232/2016
Quota 100 Tutti i redditi da lavoro + co.co.co Lavoro autonomo occasionale < 5.000€ Art. 14, D.L. 4/2019
Pensione anticipata flessibile Tutti i redditi da lavoro + co.co.co Lavoro autonomo occasionale < 5.000€ Art. 14.1, D.L. 4/2019
Pensione con prestazioni complementari Redditi da lavoro correlati Secondo modalità acquisizione Art. 1, c. 183, L. 207/2024
Assegni invalidità Redditi oltre soglie specifiche Secondo disciplina generale Disciplina AGO applicabile

Previdenza Lavoratori sportivi

Scenari applicativi: casi pratici e criticità

La normativa presenta alcune zone grigie che emergeranno nella prassi applicativa. Un esempio: come si calcola l’anzianità contributiva per un atleta che ha alternato periodi di professionismo e dilettantismo? La circolare fornisce i principi generali, ma ogni situazione andrà valutata caso per caso.

Altro aspetto delicato: il rapporto tra compensi sportivi dilettantistici e regime di incumulabilità. La riforma ha esteso le tutele previdenziali anche al settore dilettantistico, ma questo comporta che anche i compensi “minori” possano incidere sui diritti pensionistici. Una novità che molti operatori ancora non hanno metabolizzato.

Profili di criticità e prospettive evolutive

La riforma del lavoro sportivo rappresenta un cambio di paradigma che, inevitabilmente, genera incertezze applicative. La circolare INPS rappresenta un primo importante tassello, ma non risolve tutti i dubbi interpretativi.

Restano aperti, ad esempio, gli aspetti legati alla fiscalità dei compensi sportivi dilettantistici oltre la soglia di esenzione, il coordinamento tra diverse gestioni previdenziali, la gestione delle posizioni contributive pregresse. Questioni che richiederanno ulteriori interventi di prassi e, probabilmente, anche correttivi normativi.

L’obiettivo dichiarato dal legislatore – garantire tutele uniformi a chi lavora nello sport – è condivisibile. I risultati si vedranno nei prossimi anni, quando il sistema andrà definitivamente a regime e sarà possibile valutare l’efficacia delle scelte compiute.

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