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PEX: Scissione con conferimento, la soglia temporale triennale per l’esenzione sulle plusvalenze

18 Dicembre, 2025

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Le modifiche introdotte dal legislatore fiscale hanno ridisegnato il perimetro applicativo della participation exemption quando la società beneficiaria nasce da operazioni di scissione mediante scorporo. Il tema centrale riguarda proprio la durata del possesso necessaria prima che la cessione delle quote possa beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 87 del TUIR. Parliamo di una questione che interessa moltissime operazioni di riorganizzazione aziendale, dove la tempistica diventa un elemento determinante nella pianificazione fiscale. Il decreto legislativo 88/2025 ha cercato di fare chiarezza su aspetti che prima generavano incertezze operative (e qualche mal di testa ai professionisti).

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La scissione con scorporo di beni non è assimilabile alla cessione d’azienda;
  • Le partecipazioni ricevute dalla beneficiaria maturano i requisiti Pex solo dopo tre periodi d’imposta;
  • Il vincolo triennale vale anche per società già operative;
  • La ratio è evitare cessioni immediate delle partecipazioni senza reale attività commerciale;
  • Il piano dell’operazione deve includere tempi compatibili con il triennio.

La disciplina normativa dopo il correttivo

Il decreto correttivo ha inserito nell’articolo 173 del TUIR il comma 15-ter, lettera d), che disciplina specificamente le scissioni mediante scorporo quando l’operazione trasferisce elementi patrimoniali non configurabili come azienda. La ratio della norma appare chiara: evitare che attraverso lo scorporo di singoli beni si possano aggirare i vincoli temporali ordinariamente previsti per la Pex.

Secondo quanto previsto dall’articolo 173, le partecipazioni ottenute dalla scissa vengono iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio. Tuttavia, se lo scorporo riguarda un’azienda vera e propria, la situazione cambia radicalmente rispetto al trasferimento di singoli asset.

Il meccanismo del periodo triennale nella Pex

La vera questione operativa ruota attorno alla tempistica. L’articolo 87, comma 2 del TUIR stabilisce che i requisiti oggettivi per fruire della participation exemption (residenza fiscale e commercialità della partecipata) debbano sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente al realizzo.

Quando si verifica uno scorporo di beni non costituenti azienda in una newco, la cessione delle partecipazioni ricevute dalla società scissa può accedere al regime di esenzione solamente se sono trascorsi almeno tre anni. Il calcolo parte dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al momento del realizzo, come chiarito dalla prassi amministrativa.

Facciamo un esempio concreto. Una società Alfa possiede un immobile strumentale e decide nel 2025 di scorporarlo in una beneficiaria Beta (società di nuova costituzione). Alfa riceve le quote di Beta. Se Alfa volesse cedere le quote di Beta nel 2026, non potrebbe godere della Pex perché non è trascorso il triennio richiesto. Solo dal 2028 (quindi dopo tre anni completi) la cessione potrebbe beneficiare dell’esenzione del 95%.

Partecipazioni e regime di neutralità fiscale

La neutralità fiscale nelle operazioni di scissione rappresenta un principio cardine, ma con delle eccezioni significative. Quando lo scorporo ha per oggetto un’azienda completa, le partecipazioni acquisite dalla scissa si considerano immobilizzazioni finanziarie e assumono il valore fiscale corrispondente alla differenza tra attività e passività trasferite.

In questo caso specifico, il periodo di possesso dell’azienda trasferita si cumula con quello delle partecipazioni ricevute. Quindi se Alfa possedeva l’azienda da 5 anni prima dello scorporo, al momento di ricevere le quote di Beta quelle quote “ereditano” virtualmente quei 5 anni di possesso ai fini del computo del triennio per la Pex.

Diverso il discorso quando lo scorporo riguarda beni non costituenti azienda. Qui non opera questa sorta di “travaso” temporale e il possesso delle partecipazioni deve maturare ex novo dal momento della scissione.

I vincoli temporali e il requisito di commercialità

L’aspetto temporale si intreccia con il requisito oggettivo della commercialità previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 TUIR. La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale secondo la definizione contenuta nell’articolo 55 del TUIR.

Questo requisito va verificato continuativamente nel triennio precedente la cessione. Se Beta, nell’esempio di prima, nei primi due anni dopo la costituzione svolge solo attività preparatorie (tipo costruzione di un impianto produttivo), tecnicamente il requisito della commercialità non è soddisfatto per quel periodo. Solo quando Beta inizia l’attività commerciale vera e propria inizia a decorrere il triennio rilevante.

Va detto che l’Agenzia delle Entrate ha sempre interpretato in modo piuttosto rigoroso il concetto di “esercizio effettivo” dell’attività commerciale, escludendo le mere attività preliminari o preparatorie.

Scorporo verso società preesistenti

Il decreto 88/2025 ha eliminato dal codice civile la limitazione che consentiva lo scorporo solo verso beneficiarie di nuova costituzione. Ora è possibile effettuare scissioni mediante scorporo anche a favore di società già esistenti.

Sul piano fiscale però permangono questioni non del tutto risolte. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 225/2025, ha escluso l’applicazione della neutralità fiscale per gli scorpori verso società preesistenti effettuati prima delle modifiche normative. Il ragionamento si basava sul fatto che l’articolo 173, comma 15-ter del TUIR faceva riferimento solo alle società “di nuova costituzione”.

Con le modifiche del decreto correttivo, la situazione dovrebbe essere superata, ma resta il tema del periodo transitorio e delle operazioni già effettuate. Per le scissioni verso società preesistenti realizzate dall’8 luglio 2025 (data di efficacia del D.Lgs. 88/2025), dovrebbe applicarsi pienamente la disciplina della neutralità e conseguentemente anche le regole sul periodo triennale per la Pex.

Il coordinamento con i conferimenti d’azienda

Il comma 15-ter dell’articolo 173 TUIR richiama espressamente l’articolo 176, comma 4, che disciplina i conferimenti d’azienda in regime di neutralità. Secondo questa disposizione, le aziende acquisite tramite conferimento neutrale si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferente.

Lo stesso meccanismo viene esteso alle partecipazioni ricevute a seguito di scissione mediante scorporo di un’azienda. Le quote della beneficiaria “ereditano” il periodo di possesso dell’azienda scorporata ai fini del calcolo del triennio richiesto per la participation exemption.

Attenzione però a un aspetto spesso trascurato: l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. L’articolo 87, comma 1, lettera b) richiede che le partecipazioni siano classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Nelle scissioni mediante scorporo questa classificazione avviene automaticamente al momento dell’operazione, ma è fondamentale che sia correttamente registrata nel bilancio della scissa.

Profili applicativi e strategie operative

Nella prassi professionale, il vincolo temporale triennale impone una pianificazione accurata delle operazioni di riorganizzazione. Non è raro che gruppi societari programmino scissioni mediante scorporo sapendo già che le partecipazioni verranno successivamente cedute, magari nell’ambito di operazioni di M&A.

In questi casi diventa essenziale valutare se lo scorporo riguarda un’azienda (con possibilità di cumulo del periodo di possesso) oppure singoli beni o rami non aziendali (con obbligo di attendere il triennio pieno). La qualificazione dell’oggetto dello scorporo diventa quindi un passaggio cruciale.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda le società partecipate costituite da meno di tre anni. In questo caso, secondo quanto previsto dall’articolo 87, comma 2, il requisito della commercialità deve sussistere per il minor periodo intercorso tra la costituzione e il realizzo. Quindi se Beta viene costituita nel 2024 tramite scorporo e ceduta nel 2026, basterà che i requisiti oggettivi sussistano per quei due anni, non per tre.

Aspetti di coordinamento con le perdite fiscali

Va ricordato che alle scissioni mediante scorporo non si applica il comma 10 dell’articolo 173 TUIR, che disciplina i limiti al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali. Questa esclusione è espressamente prevista dal comma 15-ter ed è coerente con la natura dell’operazione, dove la scissa non cessa di esistere ma continua la propria attività (anche se eventualmente ridotta).

Diverso è invece il tema delle perdite in capo alla beneficiaria. Se la società beneficiaria è di nuova costituzione, non ha perdite pregresse. Se è preesistente, le sue perdite rimangono e possono essere utilizzate secondo le regole ordinarie, senza subire limitazioni specifiche derivanti dalla scissione.

Considerazioni conclusive sul regime transitorio

Le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 88/2025 hanno una loro decorrenza specifica. Il decreto correttivo stabilisce che le disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, con effetto anche per i periodi precedenti se le dichiarazioni sono state redatte conformemente alle nuove regole.

Questo significa che le scissioni mediante scorporo effettuate nel 2024, prima dell’entrata in vigore formale della nuova disciplina, possono comunque beneficiare della neutralità fiscale se il contribuente ha già applicato nella dichiarazione i criteri previsti dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda invece il vincolo temporale triennale della Pex, questo rimane invariato e deve comunque essere rispettato anche nelle operazioni che hanno beneficiato della neutralità fiscale. Non esistono deroghe o abbreviazioni del periodo, salvo ovviamente il cumulo con il possesso pregresso dell’azienda conferita, dove applicabile.

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