La comunicazione del domicilio digitale personale degli amministratori societari al Registro delle imprese non sconta l’imposta di bollo. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 67, pubblicata il 6 marzo 2026, che risolve un dubbio interpretativo nato dall’estensione dell’obbligo PEC introdotta dalla legge di bilancio 2025. Una pronuncia attesa da migliaia di professionisti e imprese alle prese con la scadenza del 31 dicembre 2025 – o, per chi ha ricevuto la nomina successivamente, con l’adempimento contestuale all’iscrizione della carica.
- La risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 conferma l’esenzione da bollo e diritti di segreteria per la comunicazione al Registro delle imprese della PEC degli amministratori.
- L’obbligo riguarda in via alternativa: amministratore unico, amministratore delegato o – in loro assenza – presidente del CdA di società di capitali, cooperative e consortili.
- L’esenzione opera solo se la pratica contiene esclusivamente la comunicazione del domicilio digitale: pratiche cumulative scontano il regime ordinario.
- La PEC dell’amministratore deve essere personale e non coincidente con quella dell’impresa.
- Sanzione per omissione: da 206 a 2.064 euro, ridotta a 1/3 se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Il quadro normativo sull’obbligo di domicilio digitale
La vicenda ha radici lontane. Nel 2008, con il DL 185, il legislatore impose alle società di dotarsi di una PEC e di comunicarla al Registro delle imprese. Già allora, l’art. 16 comma 6 prevedeva che l’iscrizione dell’indirizzo di posta certificata – e le successive variazioni – fossero esenti dal bollo e dai diritti di segreteria.
Col tempo, quell’obbligo si è allargato. Il DL 179/2012 lo estese alle imprese individuali in fase di prima iscrizione o già operative. E nel 2013, con la risoluzione n. 45/E del 5 luglio, l’Agenzia delle Entrate confermò che l’esenzione valeva anche per le ditte individuali: una lettura diversa avrebbe generato una disparità di trattamento tra soggetti tenuti al medesimo adempimento.
L’ultimo tassello è arrivato dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 860), che ha modificato l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 aggiungendo in coda le parole “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”. Una formulazione molto ampia – forse troppo – che avrebbe potuto coinvolgere ogni tipo di amministratore in qualunque società. Il DL 159/2025, all’art. 13 comma 3 lettera a), ha poi circoscritto i soggetti interessati a tre figure precise: amministratore unico, amministratore delegato oppure – in mancanza di quest’ultimo – presidente del consiglio di amministrazione.
Soggetti obbligati e termini per la comunicazione
Le figure apicali coinvolte sono dunque tre, in via alternativa. L’obbligo grava sull’amministratore unico nelle società che adottano quel modello di governance. Dove esista un consiglio di amministrazione, la comunicazione spetta all’amministratore delegato. Solo se questa figura manca, subentra il presidente del CdA.
Quanto ai soggetti coinvolti, la nota operativa Unioncamere del 10 novembre 2025 ha chiarito che l’obbligo riguarda le società di capitali, le società cooperative e le società consortili. Sono invece esclusi gli amministratori di società di persone (SNC, SAS) e i soggetti che ricoprono cariche diverse – consiglieri semplici, presidenti di comitati direttivi e altre figure di governance. Una parte della dottrina ritiene che rientrino nell’obbligo anche le società semplici esercenti attività agricola e le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, ma sul punto non vi è ancora una pronuncia ufficiale unitaria.
È un aspetto che merita attenzione operativa: non tutti gli amministratori sono tenuti all’adempimento, ma solo quelli puntualmente individuati dalla norma.
La PEC dell’amministratore, tra l’altro, non può coincidere con quella dell’impresa. Serve un indirizzo personale, distinto, univoco. Le società già iscritte al Registro al momento dell’entrata in vigore del DL 159/2025 avevano tempo fino al 31 dicembre 2025 per adempiere. Per le nomine successive, la comunicazione va fatta contestualmente all’iscrizione della carica.
Chi non provvede rischia la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata – quindi da 206 a 2.064 euro – in forza del rinvio espresso operato dall’art. 13 comma 4 del DL 159/2025 all’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008. La sanzione si riduce a un terzo se l’adempimento interviene nei 30 giorni successivi alla scadenza. Va detto che Unioncamere, nelle proprie indicazioni operative, aveva suggerito alle Camere di commercio di non avviare procedimenti sanzionatori in pendenza dei chiarimenti interpretativi necessari.
L’interpello e il nodo dell’esenzione dal bollo
Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 – quella pensata per la PEC dell’impresa – potesse coprire anche la comunicazione della PEC personale degli amministratori. Il dubbio non era infondato: la norma originaria parla testualmente di “iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese”, con riferimento esplicito all’impresa in quanto tale. Non menziona gli amministratori.
Per capire la portata del quesito, occorre ricordare come funziona l’imposta di bollo sulle comunicazioni al Registro delle imprese. L’art. 1 comma 1-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972 prevede l’applicazione del tributo su domande, denunce e atti presentati – per via telematica o su supporto informatico – nella misura di 17,50 euro per le ditte individuali, 59 euro per le società di persone e 65 euro per le società di capitali. In astratto, la comunicazione della PEC dell’amministratore rientrerebbe nel perimetro applicativo di questa disposizione.
La risposta n. 67/2026 dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, nella risposta a interpello, ha accolto una lettura sistematica della normativa. Ha ricostruito l’evoluzione legislativa – dal DL 185/2008 alla legge di bilancio 2025 – evidenziando come il legislatore abbia progressivamente ampliato l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale: prima le società, poi le imprese individuali, infine gli amministratori. E in tutti i passaggi precedenti, l’esenzione dal bollo ha seguito l’obbligo.
Il ragionamento del Fisco poggia sull’identità di ratio tra le diverse fattispecie. Lo scopo della norma – a detta dell’Agenzia – risiede nella volontà di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione” e di “uniformare l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale”. Un obiettivo identico tanto per la PEC societaria quanto per quella degli amministratori. L’Agenzia rileva altresì l’identità dell’iscrizione posta in essere nei due casi, il che rafforza ulteriormente l’applicabilità dell’esenzione.
Su questo presupposto, l’Agenzia ha concluso che l’esenzione prevista dall’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 si applica anche alla comunicazione della PEC degli amministratori. Una soluzione coerente col precedente della risoluzione 45/E del 2013, quando lo stesso principio di parità di trattamento portò a estendere l’esenzione alle imprese individuali pur in assenza di una previsione letterale esplicita.
Il limite: esenzione solo per la comunicazione del domicilio
C’è però un aspetto che l’Agenzia tiene a precisare – e che nella prassi operativa fa una certa differenza. L’esenzione dal bollo opera esclusivamente per le comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati dall’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 (come modificato). Non vale per comunicazioni effettuate da altri soggetti, né per pratiche che – oltre alla PEC – contengano ulteriori dati o modifiche.
In termini concreti: se un professionista invia al Registro delle imprese una pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore, nessun bollo è dovuto. Ma se nella stessa pratica vengono inserite anche variazioni di altro tipo – ad esempio, modifiche al domicilio fisico o alla rappresentanza legale – l’esenzione non copre l’intero atto. In tal caso, il bollo e i diritti di segreteria tornano dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale.
Questo chiarimento riprende in sostanza le indicazioni operative già diffuse da Unioncamere: la pratica di sola comunicazione PEC dell’amministratore si compila tramite il Modello S2 (solo riquadri obbligatori) e il Modello INT P di modifica (riquadro 2), inserendo la PEC nell’apposita sezione. In alternativa, il solo Modello INT P con una nota aggiuntiva che specifichi trattarsi della mera comunicazione della PEC e del relativo regime di esenzione.
Un esempio pratico per capire i risparmi
Per dare un’idea dell’impatto economico, si pensi a una Srl con amministratore unico che debba comunicare la PEC personale del proprio rappresentante legale. Senza l’esenzione, la pratica avrebbe comportato 65 euro di bollo (tariffa per società di capitali) oltre ai diritti di segreteria camerali. Grazie alla risposta n. 67/2026, quel costo si azzera – a condizione che la pratica contenga unicamente la comunicazione del domicilio digitale.
Diversamente, immaginiamo una Spa il cui CdA, in sede di rinnovo delle cariche, debba iscrivere la nomina del nuovo amministratore delegato e al contempo comunicarne la PEC. In questo caso l’adempimento “principale” è l’iscrizione della nomina, e su quello il bollo resta dovuto. L’esenzione copre solo la componente accessoria relativa al domicilio digitale.
| Tipologia di pratica | Bollo dovuto | Diritti segreteria |
|---|---|---|
| Sola comunicazione PEC amministratore | Esente | Esenti |
| Comunicazione PEC + variazione domicilio fisico | Dovuto (59 o 65 euro) | Dovuti |
| Prima nomina/rinnovo carica + comunicazione PEC | Dovuto sulla nomina | Dovuti sulla nomina |
| Variazione PEC amministratore già iscritta | Esente | Esenti |



