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Partiti i controlli sugli enti del Terzo Settore

19 Settembre, 2025

Il Ministero del Lavoro ha  dato attuazione concreta al sistema di vigilanza sugli enti del Terzo settore. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 214 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, entrano in vigore le disposizioni che rendono operativi i controlli previsti dagli articoli 93 e 96 del Decreto Legislativo 117/2017.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Il Ministero del Lavoro ha attivato i controlli sugli enti del Terzo Settore con DM 7 agosto 2025.
  • Sono oggetto di vigilanza: APS, ODV, enti generici e filantropici, reti associative iscritte al RUNTS (escluse imprese sociali e società di mutuo soccorso).
  • Verifiche triennali sistematiche su requisiti d’iscrizione, finalità statutarie, corretta gestione del RUNTS.
  • Possibili controlli “straordinari” su segnalazione o rilevazione di irregolarità.
  • Spazio alle reti associative e CSV per controlli delegati, ma permangono dubbi sull’imparzialità.
  • Focus su trasparenza, pubblicazione compensi, rispetto registri volontari e corretto rapporto volontari/lavoratori.
  • Controlli semplificati per enti sotto i 60.000 € di entrate annue.
  • Previsto meccanismo di regolarizzazione e diritto al contraddittorio, con tempi stringenti per eventuali difese.

Ambito soggettivo della vigilanza ministeriale

Il perimetro applicativo del decreto tocca specificamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore generici e quelli filantropici, oltre alle reti associative iscritte al RUNTS. Restano escluse – e questo va sottolineato – le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, già sottoposte rispettivamente al controllo del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo diversi meccanismi di vigilanza.

La scelta normativa appare logica dal punto di vista sistematico, evitando sovrapposizioni di competenze che nella pratica professionale si osservano spesso quando più amministrazioni intervengono sullo stesso soggetto.

Obiettivi e finalità del sistema di controlli ETS

Le verifiche mirano a tre aspetti fondamentali che caratterizzano l’essenza stessa degli enti del Terzo settore. Prima di tutto, la sussistenza e permanenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Secondariamente, il concreto perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che giustificano il regime agevolativo. Infine, l’osservanza degli obblighi scaturenti dall’iscrizione stessa al RUNTS.

Si tratta di una verifica a trecentosessanta gradi che tocca tanto gli aspetti formali quanto quelli sostanziali dell’attività svolta dagli enti controllati.

Articolazione temporale: controlli ordinari e straordinari

Il decreto distingue nettamente tra due tipologie di intervento ispettivo. I controlli ordinari seguiranno una cadenza triennale sistematica per tutti gli ETS iscritti al registro. Per gli enti iscritti nel 2023, ad esempio, la prima verifica dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2026 (salvo diverse disposizioni dell’art. 21 del decreto che rimanda a un decreto dirigenziale per l’individuazione della data di prima applicazione).

I controlli straordinari, invece, nascono da situazioni specifiche: approfondimenti derivanti dalle verifiche ordinarie, segnalazioni di irregolarità o fatti rilevanti, anche provenienti da altre amministrazioni pubbliche. La discrezionalità degli uffici del RUNTS risulta qui più ampia.

Soggetti abilitati alle verifiche ispettive

Accanto agli uffici del RUNTS, il decreto prevede la possibilità che i controlli ordinari vengano effettuati da reti associative nazionali e centri di servizio per il volontariato autorizzati dal Ministero tramite apposite convenzioni. Una scelta che potrebbe sollevare qualche perplessità sotto il profilo dell’imparzialità, considerando che spesso esiste un rapporto associativo tra controllore e controllato.

È opportuno notare come reti e CSV possano operare non solo sugli enti convenzionati ma anche su soggetti non aderenti, purché sussistano specifiche convenzioni con altre reti, CSV o direttamente con gli uffici del RUNTS.

Contenuto delle verifiche ordinarie

L’articolo 11 del decreto delinea un quadro di controlli piuttosto articolato. Si parte dalla verifica della compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e la relativa sezione di iscrizione nel RUNTS. Segue l’accertamento dell’assenza di cause di esclusione ex art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Per APS e organizzazioni di volontariato viene verificato il rispetto del numero minimo di associati, mentre per tutti gli ETS si controlla la presenza negli atti costitutivi delle previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 117/2017.

Particolare attenzione viene riservata al concreto svolgimento di attività di interesse generale in via prevalente, aspetto cruciale che giustifica l’inquadramento nell’ambito del Terzo settore. Nel caso di esercizio di attività diverse, si verifica il rispetto del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali.

Obblighi di trasparenza e pubblicità

Il decreto pone l’accento sul rispetto degli obblighi di trasparenza, particolarmente rilevanti per gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro annui. Questi soggetti devono pubblicare sul proprio sito (o su quello della rete associativa di appartenenza) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi riconosciuti agli organi di amministrazione, controllo, dirigenti e associati.

Si tratta di una disposizione che nella prassi spesso viene trascurata, ma che assume particolare rilevanza nel contesto dei controlli sistematici ora previsti.

Disciplina del volontariato e rapporti di lavoro

I controlli investono anche il corretto rispetto della normativa sul volontariato di cui all’art. 17 del CTS. Viene verificata la tenuta del registro dei volontari, l’adempimento degli obblighi assicurativi nei loro confronti e il mantenimento del corretto rapporto numerico tra volontari e lavoratori (o associati, nel caso delle APS).

Regime semplificato per enti minori

Il decreto prevede controlli semplificati per gli enti che nel triennio antecedente non abbiano superato i 60.000 euro di entrate complessive per ciascuna annualità. Per questi soggetti, le verifiche avverranno con un grado inferiore di dettaglio, concentrandosi solo su alcuni aspetti essenziali.

Una scelta ragionevole che tiene conto della diversa dimensione operativa e del minor impatto che questi enti hanno nel contesto generale del Terzo settore.

Procedimento sanzionatorio e diritto di difesa

Quando dalle verifiche emergono irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l’ente alla regolarizzazione entro un termine compreso tra 30 e 90 giorni. In caso di mancata regolarizzazione o di irregolarità non sanabili, si attiva un procedimento più rigoroso.

L’ente riceve via PEC un verbale e ha 15 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Decorso questo termine, il controllore trasmette al RUNTS una proposta motivata (non vincolante) per eventuali provvedimenti nei confronti dell’ente.

Il sistema garantisce così il contraddittorio, anche se i tempi appaiono piuttosto serrati, specialmente per enti che spesso operano con strutture organizzative limitate.

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