Il passaggio dall’anagrafe Onlus al Registro Unico del Terzo Settore segna una svolta decisiva per gli enti che intendono continuare a ricevere contributi. Dal primo gennaio del prossimo anno, le organizzazioni che non avranno perfezionato la propria posizione presso il Runts vedranno precluso l’accesso ai fondi derivanti dalla destinazione del 5xmille da parte dei contribuenti. La scadenza del 31 marzo rappresenta l’ultimo appiglio per evitare conseguenze patrimoniali rilevanti.
La questione riguarda ancora circa 9.000 realtà che mantengono l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate aggiornati a maggio scorso. Un numero che potrebbe sembrare contenuto, ma che in realtà racchiude organizzazioni che operano in settori nevralgici del welfare e che hanno costruito nel tempo una struttura di finanziamento basata proprio sulle destinazioni volontarie dei cittadini attraverso la dichiarazione dei redditi.
Attualmente il sistema prevede uno stanziamento complessivo che sfiora i 604 milioni di euro, anche se nella prassi le erogazioni effettive si attestano intorno ai 525 milioni. Queste risorse vengono distribuite tra diverse categorie di beneficiari secondo quanto stabilito dal decreto della presidenza del Consiglio del 23 luglio 2020. Si tratta di fondi che derivano dalle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, mediante l’apposizione della firma in uno dei riquadri previsti nel modello 730 o nel modello Redditi.
La ripartizione interessa vari ambiti. C’è chi sostiene la ricerca scientifica e sanitaria, finanziata attraverso canali che fanno capo al ministero della Salute e a quello dell’Università. Altri fondi vanno agli enti che operano nell’ambito della tutela dei beni culturali e delle aree protette. Poi ci sono le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni e dal comitato paralimpico. E naturalmente gli enti del volontariato, categoria nella quale fino ad oggi rientravano anche le Onlus attraverso l’iscrizione alla loro anagrafe specifica.
La fine del regime transitorio per le Onlus
Per tutto il 2025 le organizzazioni iscritte all’anagrafe Onlus hanno potuto continuare a beneficiare del contributo seguendo le procedure consolidate. L’istanza di accreditamento va presentata all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, entro una scadenza che normalmente cade il 10 aprile di ogni anno. Chi è già inserito nell’elenco permanente degli accreditati non deve ripetere la procedura annualmente, a meno che non intervengano modifiche sostanziali nella struttura dell’ente o nella sua denominazione.
Ma questa formula, diciamo così, di comodo, ha i giorni contati. La proroga concessa dal decreto Milleproroghe (convertito con legge n. 15 del 2025) scade con l’anno in corso. A partire dal primo gennaio prossimo l’anagrafe Onlus cesserà di esistere come riferimento valido ai fini dell’accesso al contributo. Le organizzazioni che non avranno completato il passaggio al Runts si troveranno quindi escluse dal meccanismo di riparto, senza possibilità di rientrare se non attraverso una nuova iscrizione che comporta tempi tecnici non immediati.
Le regole per l’iscrizione al Registro del Terzo Settore
Il Runts rappresenta il nuovo contenitore unico per tutte le realtà che intendono operare come enti del Terzo Settore e beneficiare delle relative agevolazioni fiscali. L’iscrizione al registro permette di assumere una delle qualifiche previste dal Codice del Terzo Settore, tra cui quella di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale oppure impresa sociale. La scelta dipende dalle caratteristiche statutarie e dalle attività effettivamente svolte dall’ente.
La procedura richiede innanzitutto una verifica dello statuto vigente. Occorre che il testo contenga le clausole considerate inderogabili dal decreto legislativo 117 del 2017, a partire dalla indicazione precisa delle finalità di utilità sociale e dalla previsione di meccanismi di governance trasparenti. Se lo statuto presenta lacune o formulazioni non conformi, diventa necessario convocare un’assemblea straordinaria per approvare le modifiche. Il verbale dell’assemblea va poi registrato presso l’Agenzia delle Entrate prima di procedere con l’istanza di iscrizione al Runts.
Serve anche predisporre la documentazione contabile. In particolare vanno presentati gli ultimi due bilanci redatti secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Le Onlus avrebbero dovuto già adeguarsi a questo formato negli anni precedenti, ma nella prassi non sempre ciò è avvenuto in modo rigoroso. Chi si trova con bilanci non conformi deve quindi procedere a un adeguamento prima di inoltrare la domanda.
Chi può ancora accedere al 5xmille dal 2026
La normativa identifica con precisione i soggetti che manterranno l’accesso al contributo anche dopo la chiusura dell’anagrafe Onlus. Si tratta in primo luogo degli enti iscritti nel Runts, che possono manifestare la volontà di partecipare al riparto già in sede di iscrizione al registro oppure successivamente, comunque entro il termine del 10 aprile di ciascun anno. L’iscrizione al registro deve però risultare completata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, altrimenti l’accreditamento non produce effetti per quell’annualità.
Restano ammesse al beneficio anche le associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni o al Comitato Italiano Paralimpico. Per queste realtà la gestione del 5xmille continua attraverso i rispettivi organi di affiliazione, senza passare dal Runts. Analoga disciplina vale per gli enti che operano nella ricerca scientifica e universitaria, vigilati dal ministero competente, e per quelli che si occupano di ricerca sanitaria sotto la supervisione del ministero della Salute.
Una categoria particolare riguarda gli enti che svolgono attività nei settori individuati dalla legge 15 del 2017 e 11 del 2011 in favore di soggetti svantaggiati. Si tratta di organizzazioni che operano in ambito sociale, con finalità di reinserimento lavorativo o assistenza a persone in condizioni di fragilità economica o sociale. Anche questi soggetti possono continuare a ricevere il contributo, purché risultino vigilati dai ministeri interessati e rispondano ai requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
Le conseguenze per chi resta fuori dal Runts
La mancata iscrizione al registro entro il termine del 31 marzo comporta effetti che vanno oltre la semplice esclusione dal contributo del 5xmille. Le organizzazioni che non completano il passaggio perdono infatti la qualifica di Onlus dal primo gennaio senza acquisire quella di ente del Terzo Settore. Di conseguenza vengono meno anche le agevolazioni fiscali collegate, a partire dall’applicazione del regime di non commercialità previsto per le attività di interesse generale svolte da questi soggetti.
Ma c’è un aspetto ancora più delicato, che riguarda il destino del patrimonio. Gli enti che cessano di essere Onlus senza iscriversi al Runts devono infatti devolvere a favore di organizzazioni con finalità analoghe l’incremento patrimoniale maturato durante il periodo in cui hanno beneficiato della qualifica. In pratica occorre calcolare la differenza tra il patrimonio netto al momento dell’iscrizione all’anagrafe Onlus e quello risultante alla data del primo gennaio prossimo. Questa operazione può risultare complessa, soprattutto per gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione molti anni fa e che potrebbero non disporre di una ricostruzione contabile precisa di quei valori iniziali.
Il legislatore ha previsto che il ministero del Lavoro fornisca indicazioni operative sulla modalità di calcolo e di devoluzione del patrimonio incrementale. Al momento però queste istruzioni di dettaglio non sono ancora disponibili, il che crea una situazione di incertezza per gli enti che si stanno orientando verso l’opzione di non iscriversi al Runts. La scelta di rimanere fuori può avere senso in alcuni casi specifici, ad esempio quando l’organizzazione intende comunque cessare l’attività oppure quando presenta caratteristiche strutturali incompatibili con i requisiti richiesti per diventare ente del Terzo Settore.
La gestione operativa del contributo dal 2026
Con l’entrata a regime del nuovo sistema, cambia anche l’amministrazione che si occupa di gestire l’intero procedimento di accreditamento e riparto. Fino ad oggi era l’Agenzia delle Entrate a occuparsi della verifica dei requisiti e della pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al beneficio. Dal prossimo anno questa competenza passa al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che opera attraverso gli uffici del Runts.
Il ministero pubblica entro il 20 aprile di ogni anno l’elenco degli enti iscritti al registro che hanno manifestato la volontà di partecipare al riparto. Gli enti hanno poi tempo fino al 30 aprile per segnalare eventuali errori materiali o omissioni. Entro il 10 maggio viene pubblicata la versione definitiva dell’elenco, comprensiva delle correzioni apportate. Questo calendario rispetta sostanzialmente le tempistiche già previste per l’anagrafe Onlus, ma introduce una maggiore integrazione con il sistema informatico del Runts.
Gli enti devono comunicare al registro le coordinate bancarie per ricevere l’accredito del contributo. Il codice Iban va inserito direttamente nella piattaforma telematica del Runts, e può essere modificato in qualsiasi momento in caso di variazioni del conto corrente intestato all’organizzazione. Le somme vengono erogate entro termini che dipendono dall’anno fiscale di riferimento. Per i redditi dichiarati nel 2025, ad esempio, l’erogazione dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2028, anche se nella prassi i tempi effettivi risultano generalmente più brevi per gli enti che hanno comunicato tempestivamente l’Iban.
Gli adempimenti successivi all’erogazione
Chi riceve il contributo assume precisi obblighi di rendicontazione. Entro un anno dalla ricezione delle somme occorre redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa che spieghi nel dettaglio come sono state impiegate le risorse. Il rendiconto va redatto utilizzando il modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente sul proprio sito istituzionale. Non si tratta di un semplice adempimento formale, dato che i controlli sulla corretta utilizzazione dei fondi possono essere attivati anche a distanza di tempo.
Le somme del 5xmille devono essere destinate alle finalità statutarie dell’ente, con particolare riferimento alle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. Non è ammesso l’utilizzo per scopi diversi da quelli dichiarati in sede di accreditamento, né per coprire spese non direttamente riconducibili all’attività istituzionale. La trasparenza nell’impiego delle risorse rappresenta del resto uno dei principi cardine su cui si fonda l’intera riforma del Terzo Settore, e il mancato rispetto di questi obblighi può comportare la revoca del contributo e l’esclusione dai riparti futuri.



