Il documento OIC 34, operativo per i bilanci dal 1° gennaio 2024, introduce un cambiamento sostanziale nella gestione contabile delle manifestazioni a premio, superando il precedente regime disciplinato dall’OIC 31. La nuova normativa stabilisce criteri più articolati per la rilevazione dei ricavi collegati a operazioni promozionali, differenziando il trattamento in base alla natura dei premi concessi.
Evoluzione del quadro normativo
Nel sistema previgente, regolato dall’OIC 31, le aziende dovevano istituire un apposito “fondo per operazioni e concorsi a premio” a fronte del costo previsto per l’adempimento degli impegni assunti con i clienti. Questo accantonamento avveniva in correlazione ai ricavi realizzati nell’esercizio per i prodotti oggetto della campagna promozionale.
Con l’introduzione dell’OIC 34, tale impostazione è stata completamente rivista. La disciplina precedente è stata eliminata mediante specifici emendamenti al documento OIC 31, rilasciati contestualmente alla pubblicazione del nuovo principio contabile.
Distinzione fondamentale nella natura dei premi
L’OIC 34 introduce una distinzione fondamentale nel trattamento contabile delle manifestazioni a premio, basata sulla natura dei beni o servizi concessi:
- Premi rientranti nell’attività caratteristica dell’azienda: quando i beni o servizi offerti come premio appartengono alla stessa categoria di quelli venduti ordinariamente dall’impresa
- Premi non rientranti nell’attività caratteristica: quando i beni o servizi offerti come premio sono diversi da quelli abitualmente commercializzati dall’azienda
Questa distinzione determina modalità di contabilizzazione significativamente diverse.
Contabilizzazione dei premi appartenenti all’attività caratteristica
Per le operazioni in cui il cliente ha diritto a ricevere beni o servizi venduti ordinariamente dall’azienda, si applica il principio dell’identificazione e valorizzazione separata delle unità elementari di contabilizzazione.
Una vendita collegata a una manifestazione a premio si configura come un contratto comprensivo di due differenti prestazioni che richiedono rilevazioni contabili distinte. La parte del prezzo attribuibile al premio non può essere iscritta come ricavo al momento della vendita iniziale, ma deve essere rilevata nell’esercizio in cui si prevede di concedere effettivamente il premio.
Operativamente, al momento della vendita/prestazione, l’azienda deve:
- rilevare ricavi per l’intero prezzo complessivo del contratto
- rettificare i ricavi in misura corrispondente alla parte del prezzo attribuibile al premio futuro
Sulla contropartita contabile della rettifica dei ricavi, in assenza di indicazioni specifiche nel principio, Assonime nella circolare n. 30/2023 ha proposto due alternative: la rilevazione di un fondo oneri oppure di un risconto passivo.
Contabilizzazione dei premi estranei all’attività caratteristica
Il paragrafo 17 dell’OIC 34 stabilisce un’eccezione alla regola generale quando i premi concessi non rientrano nell’attività caratteristica dell’azienda. In questo caso, le prestazioni previste dal contratto non devono essere trattate come singole unità elementari di contabilizzazione.
Un esempio chiarificatore è quello di un’azienda alimentare che regala libri di ricette ai clienti che accumulano punti. In questa situazione:
- i ricavi vengono rilevati integralmente al momento della vendita/prestazione;
- il costo previsto per l’acquisto dei premi viene accantonato in un fondo oneri, senza rettificare i ricavi.
Questo approccio mantiene sostanzialmente inalterato il trattamento previgente per questa specifica fattispecie.
Prima applicazione e regole transitorie
Per quanto concerne la prima applicazione dell’OIC 34, il principio prevede come regola generale l’applicazione retroattiva (paragrafo 44), con effetto anche sulle operazioni realizzate negli esercizi precedenti.
Tuttavia, il principio concede due semplificazioni alternative:
- non rideterminare i dati comparativi relativi all’esercizio 2023;
- adottare l’applicazione prospettica, limitando i nuovi criteri ai contratti stipulati dall’inizio del primo esercizio di applicazione.
Risulta pertanto logico riferirsi alle manifestazioni a premio avviate dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore del nuovo principio contabile.
In sintesi
IN SINTESI Qual è la principale novità introdotta dall’OIC 34 rispetto al precedente OIC 31? L’OIC 34 sostituisce integralmente l’approccio precedente alla contabilizzazione delle manifestazioni a premio, eliminando l’obbligo di accantonare un fondo specifico e introducendo criteri più articolati basati sulla natura del premio concesso. Cosa cambia nella rilevazione contabile dei premi? La nuova normativa distingue tra premi appartenenti all’attività caratteristica dell’azienda e premi estranei, applicando trattamenti contabili differenti a seconda della tipologia. Come si contabilizzano i premi appartenenti all’attività caratteristica? La vendita si considera un contratto con prestazioni distinte: il ricavo relativo al premio non viene rilevato subito ma solo quando il premio sarà effettivamente erogato, rettificando inizialmente i ricavi e registrando un fondo oneri o un risconto passivo. Come si trattano i premi non legati all’attività caratteristica? In questi casi, i ricavi vengono rilevati integralmente al momento della vendita, mentre il costo dei premi viene accantonato in un fondo oneri, mantenendo una logica simile alla disciplina precedente. Quali sono le regole previste per la prima applicazione dell’OIC 34? È prevista l’applicazione retroattiva, ma con possibilità di semplificazioni: non rideterminare i dati comparativi del 2023 o applicare il principio solo ai contratti a partire dal 1° gennaio 2024. |