Il panorama normativo relativo alla deducibilità delle spese professionali ha subito una profonda trasformazione con l’emanazione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il medesimo giorno ed entrato in vigore il 18 giugno 2025. Il provvedimento ha definitivamente risolto le problematiche interpretative e applicative che avevano caratterizzato l’introduzione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge di Bilancio 2025, creando un quadro normativo organico e coerente che incide significativamente sulla determinazione del reddito professionale. L’intervento legislativo si inserisce nel più ampio contesto della riforma fiscale in corso di attuazione, che mira a rafforzare i meccanismi di controllo e contrasto all’evasione fiscale attraverso l’implementazione di sistemi di tracciabilità dei pagamenti. La normativa rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze di trasparenza fiscale perseguite dall’Amministrazione finanziaria e la necessità di garantire sostenibilità operativa agli operatori economici, con particolare riguardo ai professionisti che svolgono attività caratterizzate da elevata mobilità territoriale.
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L’abrogazione della disciplina previgente e il nuovo assetto normativo
Il primo intervento di carattere sistematico operato dal D.L. 84/2025 ha riguardato l’abrogazione del comma 81 lett. b) dell’art. 1 della L. 207/2024, disposizione che aveva introdotto, in capo agli esercenti arti e professioni, specifici obblighi di tracciabilità delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente. Tale intervento si è reso necessario in considerazione dei gravi problemi di coordinamento che la norma originaria aveva determinato rispetto alla disciplina vigente, introdotta dal D.Lgs. 192/2024 in materia di determinazione del reddito professionale.
L’abrogazione presenta efficacia retroattiva limitata, operando dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, che per i soggetti con periodo fiscale coincidente con l’anno solare corrisponde al 2025. Tale scelta temporale evidenzia la volontà del legislatore di garantire certezza applicativa sin dall’inizio del periodo fiscale, evitando la stratificazione di regimi normativi differenti nell’ambito del medesimo anno di imposta.
La rimozione della disciplina previgente ha eliminato le incertezze interpretative che caratterizzavano il rapporto tra obblighi di tracciabilità e criteri di imputazione delle spese al committente. Secondo l’interpretazione letterale della norma abrogata, infatti, gli obblighi sembravano circoscritti alle sole spese oggetto di addebito analitico al committente, lasciando in una zona grigia le spese sostenute direttamente dal professionista nell’esercizio della propria attività.
La nuova disciplina dei rimborsi spese: equilibrio tra controllo e operatività
Il D.L. 84/2025 ha reintrodotto gli obblighi di tracciabilità attraverso un approccio sistematico che integra le disposizioni vigenti senza sovrapposizioni normative. L’intervento principale ha riguardato l’inserimento del comma 2-bis all’interno dell’art. 54 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti.
La nuova disposizione introduce una deroga significativa al principio generale secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, purché addebitate analiticamente in capo al committente ai sensi dell’art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR. In particolare, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, concorrono alla formazione del reddito qualora i relativi pagamenti non siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97.
L’inclusione nel novero degli strumenti tracciabili di bancomat, carte di credito, satispay e altre applicazioni per smartphone collegate a un IBAN testimonia l’attenzione del legislatore verso l’evoluzione tecnologica dei sistemi di pagamento, favorendo l’adempimento degli obblighi attraverso strumenti di largo utilizzo nella prassi commerciale contemporanea.
La limitazione territoriale dell’obbligo rappresenta un elemento di particolare rilievo pratico. Il legislatore ha infatti circoscritto l’applicazione della disciplina alle spese sostenute “nel territorio dello Stato”, riconoscendo implicitamente le difficoltà operative che l’estensione indiscriminata degli obblighi avrebbe comportato per i professionisti che operano in contesti internazionali. Tale scelta normativa tiene conto delle diversità nei sistemi di pagamento vigenti nei vari ordinamenti, evitando di penalizzare attività professionali caratterizzate da dimensione transnazionale.
Parallelamente, la disciplina prevede che nei casi disciplinati dall’art. 54-ter commi 2-5 del TUIR, relativi all’inadempimento del committente negli obblighi di rimborso, le spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente sono deducibili esclusivamente qualora i pagamenti siano stati eseguiti con i sistemi di pagamento tracciabili sopra indicati.
L’estensione della tracciabilità alle spese dirette del professionista
L’innovazione di maggiore portata sistematica introdotta dal D.L. 84/2025 riguarda l’estensione degli obblighi di tracciabilità alle spese sostenute direttamente dal professionista nell’esercizio della propria attività. L’inserimento del comma 6-bis all’interno dell’art. 54-septies del TUIR subordina la deducibilità di specifiche categorie di spese all’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, eliminando definitivamente i dubbi interpretativi che avevano caratterizzato l’applicazione della normativa previgente.
Le spese soggette al nuovo regime comprendono innanzitutto quelle relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente sostenute direttamente dal professionista nella propria attività. Tale previsione risolve il problema interpretativo che aveva caratterizzato l’applicazione del precedente art. 1 comma 81 lett. b) della L. 207/2024, il quale, sotto il profilo strettamente letterale, sembrava subordinare gli obblighi di tracciabilità alla circostanza che le spese fossero addebitate analiticamente al committente.
La disciplina si estende inoltre alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi. Tale previsione assume particolare rilievo nell’ambito dell’organizzazione professionale contemporanea, caratterizzata da forme di collaborazione articolate e da meccanismi di subfornitura che richiedono regole chiare per la gestione degli aspetti fiscali.
Infine, gli obblighi si applicano alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora la deducibilità spetti ai sensi delle disposizioni del Capo V del TUIR relativo ai redditi di lavoro autonomo. La precisazione normativa esclude dal regime le spese di vitto e alloggio relative alle trasferte dei dipendenti dei professionisti, che restano deducibili nei limiti di cui all’art. 95 comma 3 del TUIR, evidenziando la specificità del regime applicabile ai redditi professionali.
Il regime temporale di applicazione e le sue implicazioni operative
La struttura temporale di applicazione della nuova disciplina presenta un articolato sistema di decorrenze differenziate che riflette la complessità dell’intervento normativo e la necessità di garantire transizioni graduali nell’implementazione degli obblighi.
Per quanto concerne le spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, la disciplina si applica alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025. Per i soggetti con periodo fiscale coincidente con l’anno solare, tale previsione comporta l’applicazione retroattiva degli obblighi dall’inizio del 2025, creando una situazione di incertezza per le operazioni già concluse nei primi mesi dell’anno.
Le altre disposizioni, diverse da quelle riguardanti le spese oggetto di riaddebito e i relativi rimborsi, si applicano invece alle spese sostenute a partire dal 18 giugno 2025. Tale distinzione temporale comporta che le spese sostenute fino al 17 giugno 2025 restano deducibili anche se pagate in contante, fermi restando i consueti obblighi documentali previsti dalla disciplina generale.
La differenziazione delle decorrenze crea un quadro applicativo complesso che richiede particolare attenzione nella gestione amministrativa degli studi professionali. Gli operatori devono infatti distinguere tra diverse categorie di spese e diversi momenti temporali, implementando sistemi di controllo che garantiscano il rispetto degli obblighi senza compromettere l’efficienza operativa.
L’impatto sui soggetti IRAP e le limitazioni soggettive
Gli obblighi di tracciabilità introdotti dal D.L. 84/2025 si applicano anche ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ampliando significativamente il perimetro di rilevanza della disciplina. Tuttavia, l’esclusione delle persone fisiche dal tributo a partire dal 2022 determina che, nella pratica applicativa, gli obblighi operano esclusivamente per società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, associazioni tra professionisti e studi associati.
Tale limitazione soggettiva presenta implicazioni rilevanti sotto il profilo dell’equità del sistema tributario. Mentre i professionisti individuali sono soggetti agli obblighi esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti associativi devono confrontarsi con un doppio livello di adempimenti che può comportare complessità aggiuntive nella gestione amministrativa.
La scelta del legislatore di mantenere l’applicazione anche ai fini IRAP per i soggetti ancora tenuti al tributo evidenzia la volontà di garantire coerenza sistemica nella disciplina della tracciabilità, evitando frammentazioni normative che potrebbero generare comportamenti opportunistici nella scelta delle forme organizzative.