La presentazione del modello 770/2025 si avvicina rapidamente. La scadenza del 31 ottobre impone ai sostituti d’imposta di prestare attenzione particolare alla compilazione del quadro SI, destinato alla comunicazione degli utili distribuiti nel 2024. Una sezione che richiede precisione e che presenta alcune peculiarità normative da non trascurare, soprattutto dopo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La presentazione del modello 770/2025 è obbligatoria solo per dividendi effettivamente pagati ai soci nel 2024 (principio di cassa, non di delibera).
- Compilare il quadro SI per tutti gli utili distribuiti: da SI4 a SI13 utili assoggettati a ritenuta, rigo SI14 utili non soggetti a ritenuta.
- Anche gli utili non soggetti a ritenuta devono essere riportati nel quadro SK con dati del percipiente.
- Versamento ritenute: primo trimestre 16 aprile, secondo 16 luglio, terzo 16 ottobre, quarto 16 gennaio; codice tributo 1035.
- Dal 2018 ritenuta unica del 26% su dividendi, anche su partecipazioni qualificate (fine distinzione tra qualificate/non qualificate).
- Recenti chiarimenti delle Entrate: attenzione al momento di nascita del diritto e ai regimi transitori (interpello 454/2022, principio di diritto n.3/2022).
- Verificare la trasmissione della Certificazione Unica e Certificazione utili prima dell’invio del 770.
Quando scatta l’obbligo dichiarativo
Il punto di partenza è chiaro. Conta la data di pagamento effettivo dei dividendi, non quella della delibera assembleare che ne ha disposto la distribuzione. Una società che ha deliberato nel 2024 ma non ha materialmente erogato le somme ai soci entro il 31 dicembre dello stesso anno non è tenuta a compilare il modello 770/2025.
Vale ovviamente il contrario. Delibere assunte in anni precedenti, i cui importi siano stati corrisposti nel corso del 2024, generano l’obbligo di presentazione del modello. Si tratta di un principio di cassa che nella prassi trova talvolta applicazioni non immediate, specie quando le tempistiche tra delibera e pagamento si dilatano.
La compilazione del quadro SI
Il quadro SI accoglie tutti i dati relativi agli utili distribuiti. Sia quelli sottoposti a ritenuta secondo quanto previsto dall’art. 27 del DPR 600/1973, sia quelli che per varie ragioni non scontano tale prelievo. Quest’ultima categoria trova spazio specificamente nel rigo SI14, mentre i righi da SI4 a SI13 ospitano le informazioni sugli utili assoggettati a ritenuta.
La distinzione non è puramente formale. Gli utili non soggetti a ritenuta devono essere riportati anche nel quadro SK, dove occorre indicare puntualmente i dati identificativi del percipiente. Una duplicazione che serve al Fisco per tracciare con precisione i flussi distributivi.
Scadenze per il versamento delle ritenute
Il versamento delle ritenute operate sui dividendi segue un calendario trimestrale. Entro il 16 aprile va versato quanto trattenuto nel primo trimestre. Il 16 luglio è il termine per il secondo trimestre (aprile-giugno). Si prosegue con il 16 ottobre per il terzo trimestre e infine con il 16 gennaio dell’anno successivo per le distribuzioni del quarto trimestre.
Il codice tributo da utilizzare è il 1035. Nella pratica professionale si osserva che le società tendono a concentrare le distribuzioni in determinati periodi dell’anno, spesso in corrispondenza dell’approvazione del bilancio.
L’evoluzione del regime di tassazione
Dal 1° gennaio 2018 il trattamento fiscale dei dividendi in capo alle persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d’impresa ha subito una semplificazione. La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate è venuta meno. In ogni caso si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata sull’intero importo percepito.
La Legge 205/2017 aveva previsto un regime transitorio per le delibere assunte entro il 31 dicembre 2022. Questo periodo ponte ha generato non poche incertezze interpretative, culminate in due importanti prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022, il Fisco ha inizialmente adottato un’interpretazione restrittiva. Secondo tale orientamento, i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate dovevano scontare la ritenuta del 26%, indipendentemente dalla data di assunzione della delibera.
L’arco temporale di vigenza del regime transitorio e il principio di cassa portavano a questa conclusione. Una posizione già espressa con la risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019 e successivamente confermata.
Tuttavia, con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, le Entrate hanno modificato il precedente orientamento. Il ragionamento si è spostato sul momento di nascita del diritto alla percezione del dividendo. Nelle società di capitali tale diritto sorge con l’assunzione della delibera assembleare, non con il pagamento materiale. Da quel momento il socio diventa creditore nei confronti della società.
Il regime applicabile prima del 2018
Per completezza occorre ricordare come venivano trattate le partecipazioni qualificate prima dell’entrata in vigore della disciplina attuale. Gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 erano imponibili per il 40%. La percentuale saliva al 49,72% per gli utili maturati dall’esercizio successivo fino a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Una percentuale intermedia del 58,14% si applicava agli utili maturati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Un sistema a scaglioni temporali che aveva una sua logica ma che nella pratica professionale generava frequenti dubbi applicativi.
Gli utili in regime di trasparenza fiscale
Nel quadro SK trovano evidenza anche situazioni particolari. Il punto 48 di tale sezione accoglie gli utili e le riserve formatesi nei periodi in cui risulta efficace l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.
Questi utili non concorrono a formare il reddito dei soci secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Si tratta di una fattispecie che coinvolge principalmente società a ristretta base partecipativa che hanno optato per tale regime.
Aspetti operativi da non trascurare
La corretta compilazione del modello richiede attenzione ai dettagli. È necessario verificare preventivamente di aver trasmesso nei termini previsti la Certificazione Unica e, ove richiesta, la Certificazione degli utili. Senza tali adempimenti l’invio del 770 non può essere validato dal sistema telematico.
Le società che gestiscono più tipologie di redditi possono optare per invii separati. Una facoltà che consente di suddividere i flussi dichiarativi per redditi di lavoro dipendente, autonomo, capitale e così via. Nella prassi tale opzione viene utilizzata quando la gestione interna prevede separazioni organizzative tra diverse aree.