L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gli schemi ufficiali della Certificazione Unica e della dichiarazione annuale IVA per il 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. I documenti approvati con provvedimenti dello scorso 15 gennaio sostituiscono le versioni provvisorie diffuse a dicembre e introducono diverse modifiche normative che – in particolare per il lavoro dipendente – cambiano in modo abbastanza sensibile la gestione fiscale di alcune voci retributive.
Gli adeguamenti recepiscono misure previste dalla Legge di Bilancio e da altri interventi legislativi del 2025, con particolare riferimento alle agevolazioni per i redditi medio-bassi, ai benefit per chi si trasferisce per lavoro e alle regole IVA per settori specifici come trasporti e logistica. I modelli, completi di istruzioni tecniche e specifiche per la trasmissione telematica, rappresentano il riferimento operativo per professionisti e sostituti d’imposta chiamati agli adempimenti della stagione dichiarativa 2026.
Gli interventi sulla Certificazione Unica lavoro dipendente
La CU 2026 presenta modifiche sostanziali per chi certifica redditi da lavoro dipendente. Il cambiamento più rilevante riguarda l’introduzione di una somma fino a 960 euro che non entra nel calcolo del reddito imponibile per i lavoratori con retribuzioni complessive fino a 20.000 euro annui. Si tratta di una misura che, nella prassi, richiede un’attenzione particolare in fase di compilazione poiché il riconoscimento dell’importo dipende dal rispetto di requisiti specifici che vanno attestati nel modello.
Per la fascia di reddito immediatamente superiore – quella compresa tra 20.000 e 40.000 euro – il modello prevede invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, secondo criteri che modulano il beneficio in base al livello effettivo di retribuzione. Entrambe le misure comportano l’inserimento di codici e importi in sezioni dedicate della certificazione, con campi numerati (dal 718 al 725) che richiedono la verifica dei presupposti applicativi prima dell’erogazione.
Il quadro normativo in cui si inseriscono questi interventi deriva dalla rimodulazione del cuneo fiscale operata negli ultimi anni. Dal 2024 il legislatore ha sostituito il precedente esonero contributivo con meccanismi che agiscono sul versante IRPEF, tentando di rendere più consistente il beneficio per i redditi più bassi attraverso somme detassate anziché attraverso riduzioni di aliquota.
Agevolazioni per mobilità territoriale e premi di risultato
Nella CU 2026 trova spazio anche un benefit specifico destinato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025 che hanno trasferito la residenza per ragioni lavorative. L’agevolazione spetta a chi si sposta in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente e permette di erogare rimborsi per spese di affitto o manutenzione fino a 5.000 euro annui per il primo biennio di assunzione, purché il reddito dell’anno precedente l’assunzione non superi 35.000 euro.
La particolarità di questo fringe benefit consiste nel fatto che solo l’eccedenza rispetto alla soglia di 5.000 euro viene assoggettata a tassazione ordinaria, a differenza di quanto accade per altri benefit in cui il superamento della franchigia comporta la tassazione dell’intero importo. L’inserimento di questi dati richiede la compilazione del punto 476 del modello, dove va attestata la spettanza del beneficio e l’importo effettivamente corrisposto al dipendente.
Altro intervento riguarda i premi di risultato erogati sotto forma di partecipazione agli utili aziendali. Il limite agevolabile per questi compensi – legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione – sale da precedenti soglie più basse a 5.000 euro. Nella prassi operativa questo implica che le aziende possono riconoscere ai dipendenti quote di utili fino a tale importo applicando la tassazione sostitutiva agevolata anziché le aliquote ordinarie IRPEF.
Settori turistico, sanitario e sportivo: le misure specifiche
Per il comparto turistico-alberghiero e ricettivo, il modello CU 2026 recepisce modifiche relative alle mance percepite dai lavoratori. L’ammontare assoggettabile a tassazione sostitutiva subisce un incremento, ampliando la platea di contribuenti che possono beneficiare di un prelievo fiscale ridotto su questa particolare tipologia di reddito. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di sostegno a settori che – tradizionalmente – vedono una componente variabile della retribuzione legata alla soddisfazione del cliente.
Il settore sanitario beneficia di una specifica agevolazione per gli infermieri dipendenti da strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Per il lavoro straordinario di questa categoria professionale viene introdotta una tassazione sostitutiva al 5%, misura che riconosce il particolare impegno richiesto a personale spesso sottodimensionato rispetto alle necessità operative. L’applicazione di questa aliquota ridotta richiede l’individuazione separata dei compensi per straordinario rispetto alla retribuzione ordinaria.
La riorganizzazione normativa del lavoro sportivo trova anch’essa spazio nella CU 2026. I compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche vengono classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e risultano imponibili solo per la parte eccedente 15.000 euro annui. Si tratta di un adeguamento che uniforma il trattamento fiscale di figure professionali che operano in ambiti sportivi specializzati, garantendo una franchigia consistente prima dell’assoggettamento a tassazione ordinaria.
Forfettari e lavoro autonomo: esenzioni e nuove scadenze
Sul versante del lavoro autonomo, una delle modifiche più significative riguarda l’esenzione dall’obbligo di certificazione per i compensi corrisposti a professionisti e autonomi in regime forfettario. Dal periodo d’imposta 2025 questi importi non devono più essere certificati attraverso la CU, alleggerendo gli adempimenti per chi eroga compensi a questa categoria di contribuenti che – come noto – opera al di fuori del sistema ordinario IVA e IRPEF.
L’eliminazione dell’obbligo si giustifica con la circostanza che i redditi percepiti da forfettari non confluiscono nella determinazione dell’imposta secondo le regole ordinarie e non alimentano i dati della dichiarazione precompilata. Nella prassi operativa questo significa che chi corrisponde compensi a professionisti forfettari non deve più predisporre e trasmettere la certificazione, con un risparmio di tempo e risorse per gestire adempimenti che – di fatto – non producevano effetti rilevanti per il Fisco.
Per i compensi da lavoro autonomo esercitato abitualmente e per le provvigioni derivanti da rapporti continuativi (commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale, procacciamento affari), la trasmissione telematica della CU slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026. Lo spostamento riconosce tempi più ampi per raccogliere e verificare dati che spesso richiedono controlli incrociati tra diversi soggetti coinvolti nelle operazioni.
Calendario di trasmissione e dichiarazione precompilata
Il termine ordinario per la trasmissione telematica della Certificazione Unica rimane fissato al 16 marzo 2026 per la maggior parte delle fattispecie. Entro questa data vanno inviate le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e compensi rilevanti per la dichiarazione precompilata.
Il differimento al 30 aprile 2026 si applica esclusivamente alle certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni da rapporti continuativi, come già evidenziato. Per le certificazioni che attestano unicamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata, il termine slitta addirittura al 31 ottobre 2026, coincidente con la scadenza del modello 770.
Questi termini differenziati producono effetti diretti anche sulla disponibilità della dichiarazione precompilata. L’Agenzia delle Entrate ha infatti modificato il calendario di messa a disposizione dei modelli 730 precompilati, spostandolo dal 30 aprile al 20 maggio proprio per consentire l’integrazione completa delle Certificazioni Uniche trasmesse entro fine aprile. Il collegamento tra CU e precompilata diventa così più lineare, riducendo il rischio di incongruenze o dati mancanti che potrebbero emergere in fase di verifica da parte del contribuente.
Dichiarazione IVA 2026: trasporti, logistica e società di gruppo
Sul fronte IVA, il modello 2026 recepisce gli interventi normativi del 2025 con particolare riferimento ai settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Nei quadri VE e VJ trovano ora collocazione le prestazioni di servizi rese a imprese operanti in questi comparti quando è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.
Si tratta di un meccanismo che inverte il normale schema di versamento IVA. Anziché far gravare l’adempimento sul prestatore del servizio, la norma consente (su opzione) che sia il committente a versare l’imposta per conto di chi ha reso la prestazione. Nella pratica questo sistema semplifica gli obblighi per operatori – spesso di dimensioni ridotte – che forniscono servizi a grandi committenti strutturati, spostando su questi ultimi la gestione amministrativa dell’IVA.
Il quadro VE prevede ora, nella sezione 4 al rigo VE38, l’inserimento di campi specifici (campo 2 e campo 3) destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi a queste prestazioni. Analogamente, il quadro VJ è stato rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e riorganizzato in due sezioni distinte: la prima dedicata alla determinazione dell’imposta per operazioni specifiche, la seconda riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, con dati da inserire nel nuovo rigo VJ30.
Sul versante delle società di gruppo, il modello IVA 2026 presenta semplificazioni significative. Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro del rigo VX4 che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Nel quadro VW non compare più il rigo VW21, precedentemente utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo secondo i criteri della normativa antielusiva.
Analoghe modifiche interessano il prospetto IVA 26/PR relativo alla liquidazione di gruppo. Nel quadro VS, sezione 1, il campo 4 è ora costituito da una casella riservata alle società non operative secondo quanto previsto dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, mentre il rigo dedicato all’estromissione dei crediti da società di comodo è stato rimosso in coerenza con le modifiche apportate al quadro VW del modello principale.
Termini di presentazione e modello IVA Base
La dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Dato che il primo febbraio del 2026 cade di domenica, il termine iniziale slitta al 2 febbraio. La trasmissione può avvenire direttamente da parte del contribuente oppure tramite intermediari abilitati ai sensi del D.P.R. n. 322/1998.
Secondo le disposizioni vigenti, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine risultano valide, anche se soggette alle sanzioni previste per il ritardo. Quelle trasmesse invece con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta in base ai dati dichiarati.
Accanto al modello IVA ordinario, completo di tutti i quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ), resta disponibile il modello IVA Base 2026 in versione semplificata. Questo schema ridotto comprende il frontespizio e i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT, destinato ai contribuenti che hanno determinato l’imposta secondo le regole generali senza applicare regimi speciali e che hanno effettuato solo occasionalmente cessioni di beni usati o operazioni soggette a particolari discipline.
Benefici premiali per ISA e concordato preventivo
Per quanto riguarda i rimborsi IVA, le istruzioni del quadro VX precisano che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. Tra questi rientrano i soggetti che hanno applicato gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) e che – sulla base dei risultati ottenuti – sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per rimborsi fino a 50.000 euro annui, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 11, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2017.
Analoghi benefici spettano ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. n. 13 del 2024. Anche per questi soggetti opera l’esonero dal visto di conformità, situazione che va segnalata barrando l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” collocata nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.
Si tratta di misure premiali che riconoscono maggiore affidabilità fiscale a chi adotta comportamenti collaborativi o si sottopone a meccanismi di verifica preventiva dell’affidabilità. L’esonero dalla garanzia o dal visto riduce i costi e i tempi per ottenere il rimborso del credito IVA, incentivando l’adesione a strumenti come gli ISA e il concordato preventivo.
Quadro VP e comunicazioni del quarto trimestre
Il quadro VP della dichiarazione IVA merita un’attenzione particolare per quanto riguarda i termini di compilazione e trasmissione. Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, facoltà prevista dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.
Tuttavia, tale opzione può essere esercitata solo se la dichiarazione viene presentata entro il mese di febbraio. Se il contribuente opta per questa modalità, deve compilare il quadro VP senza necessità di compilare i quadri VH o VV (salvo che vi siano dati da gestire relativi a trimestri precedenti al quarto). Se invece la dichiarazione viene presentata oltre febbraio, occorre necessariamente utilizzare il quadro VH oppure il quadro VV per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche.
Nella prassi operativa questa alternativa richiede una scelta consapevole da parte del contribuente o del suo consulente. L’invio entro febbraio con compilazione del quadro VP consente di assolvere in un’unica soluzione sia all’obbligo dichiarativo annuale sia alla comunicazione dei dati del quarto trimestre, evitando trasmissioni separate. Chi invece preferisce posticipare l’invio della dichiarazione oltre febbraio deve aver già provveduto alla comunicazione delle liquidazioni periodiche tramite i quadri VH o VV.
Operazioni straordinarie e successioni nella CU
Le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 dedicano un’apposita sezione alle situazioni particolari generate da operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e successioni. In questi casi occorre distinguere tra operazioni che comportano l’estinzione del sostituto d’imposta e quelle che non determinano tale effetto, poiché le modalità di compilazione della certificazione cambiano a seconda della fattispecie.
Quando si verifica un’operazione straordinaria con estinzione del sostituto, vanno indicati correttamente i soggetti subentranti e prestata particolare attenzione ai campi relativi ai conguagli e ai dati identificativi del sostituto stesso. Una gestione non corretta di queste situazioni può generare duplicazioni di reddito nei flussi dichiarativi oppure errori che compromettono l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le successioni mortis causa richiedono anch’esse un trattamento specifico. Gli eredi o il curatore dell’eredità giacente subentrano negli obblighi del sostituto d’imposta deceduto e devono provvedere alla trasmissione delle certificazioni relative ai redditi erogati dal de cuius prima del decesso. Le modalità operative prevedono l’utilizzo di codici particolari che identificano la situazione successoria e consentono all’Amministrazione finanziaria di gestire correttamente i dati.
Quadro CT e ricezione telematica del modello 730-4
Il quadro CT della Certificazione Unica ha una funzione specifica: serve a comunicare i dati necessari per la ricezione telematica dei modelli 730-4, che contengono i risultati contabili delle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti abilitati. Questo quadro deve essere compilato obbligatoriamente dai sostituti d’imposta che non hanno mai comunicato una sede telematica per la ricezione dei 730-4 e che trasmettono almeno una CU contenente redditi di lavoro dipendente.
Chi invece ha già comunicato in passato una sede telematica valida non è tenuto a compilare nuovamente il quadro CT, a meno che non intenda modificare i dati precedentemente forniti. Il quadro CT non deve essere compilato nelle forniture contenenti solo redditi di lavoro autonomo, poiché tali redditi non alimentano il flusso dei modelli 730 ma confluiscono direttamente nella dichiarazione Redditi.
La corretta compilazione del quadro CT è fondamentale per garantire che il sostituto d’imposta riceva tempestivamente i prospetti di liquidazione necessari per effettuare i rimborsi o trattenere le somme a debito risultanti dalle dichiarazioni dei dipendenti. Errori o omissioni in questo quadro possono causare ritardi nei conguagli e problemi operativi nella gestione dei rapporti con i dipendenti che hanno scelto il proprio datore di lavoro come sostituto per il 730.



