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Manifestazioni a premio

Manifestazioni a premio: allineamento tra contabilità e tassazione

8 Ottobre, 2025

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Il trattamento fiscale delle manifestazioni a premio si è recentemente arricchito di precisazioni che meritano un esame attento. Il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, pur non affrontando in modo esplicito tale fattispecie, ha comunque fornito – attraverso la propria Relazione illustrativa – elementi interpretativi rilevanti per la corretta gestione delle implicazioni tributarie. La questione centrale ruota attorno al coordinamento tra le modalità di rappresentazione contabile dettate dall’OIC 34 e il principio di derivazione rafforzata applicabile ai fini IRES e IRAP.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Le manifestazioni a premio vanno distinte tra quelle con premi estranei o appartenenti all’attività caratteristica d’impresa.
  • Se il premio è estraneo all’attività caratteristica, i ricavi si iscrivono per intero e il costo del premio si accantona in un fondo oneri (OIC 34), assumendo rilevanza fiscale per il principio di derivazione rafforzata.
  • Per i premi rientranti nell’attività caratteristica, la quota di ricavo legata al premio va differita all’esercizio in cui avviene la concessione.
  • Nei sistemi a punti e buoni sconto su acquisti futuri, i ricavi si espongono al netto dello sconto.
  • La corretta qualificazione dei premi è essenziale per l’allineamento tra bilancio e tassazione e per la deducibilità delle spese.

Distinzione preliminare tra tipologie di manifestazioni

Occorre innanzitutto operare una distinzione fondamentale. Non tutte le manifestazioni a premio presentano le medesime caratteristiche sotto il profilo della natura delle prestazioni coinvolte. Quando i beni o i servizi che costituiscono il premio non rientrano nell’attività caratteristica dell’impresa (si pensi a un’azienda di prodotti alimentari che offre ai clienti libri di cucina quale omaggio), il documento OIC 34 prevede un trattamento contabile peculiare che deroga alla regola generale dell’identificazione separata delle singole unità elementari di contabilizzazione.

La rappresentazione contabile in tali circostanze prevede che i ricavi vengano iscritti per l’intero ammontare del corrispettivo contrattuale, mentre il costo previsto per l’erogazione del premio viene accantonato in un apposito fondo oneri senza operare rettifiche sui ricavi medesimi. Tale impostazione trova fondamento nel paragrafo 17 del principio contabile nazionale.

Rilevanza fiscale della classificazione in fondo oneri

La Relazione illustrativa allegata al decreto ministeriale del 27 giugno 2025 ha chiarito – e questo assume rilievo pratico considerevole – che in presenza di manifestazioni a premio con beni estranei all’attività caratteristica occorre coordinare le nuove modalità di contabilizzazione previste dall’OIC 34 con quanto disposto dall’articolo 2, secondo comma, del DM n. 48 del 1° aprile 2009 e dall’articolo 9 del DM 8 giugno 2011.

Il riconoscimento fiscale della classificazione contabile comporta, in virtù dei richiami normativi sopra menzionati, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 107 del TUIR. Ne deriva che la classificazione del costo nel fondo oneri (così come prevista dall’OIC 34) assume rilevanza fiscale diretta per effetto del principio di derivazione rafforzata. Di conseguenza, trovano applicazione i limiti alla deducibilità degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio stabiliti dal terzo comma dell’articolo 107 del Testo Unico.

Si consideri che tale meccanismo determina un allineamento sostanziale tra modalità di rappresentazione in bilancio e conseguenze fiscali, aspetto non sempre scontato nella prassi applicativa.

Manifestazioni con premi rientranti nell’attività caratteristica

Differente si presenta la situazione qualora le operazioni a premio prevedano la concessione di beni o servizi che rientrano nell’ordinaria attività commerciale dell’impresa. In tale ipotesi trova applicazione la regola generale dell’identificazione, valorizzazione e contabilizzazione separata delle diverse unità elementari che compongono l’operazione complessiva (da un lato la vendita del bene o la prestazione del servizio principale, dall’altro la manifestazione a premio in sé).

La porzione del prezzo complessivo attribuibile al premio futuro non può essere rilevata come ricavo nel momento in cui viene effettuata la vendita o la prestazione iniziale. Tale componente deve invece essere rilevata nell’esercizio in cui si prevede di dare esecuzione all’impegno assunto con il cliente mediante la concessione del premio stesso.

Dal punto di vista operativo, al momento della vendita o prestazione iniziale, occorre:

i) rilevare i ricavi in misura pari al prezzo complessivo del contratto;

ii) rettificare i ricavi in misura corrispondente alla quota di prezzo attribuibile al premio che sarà successivamente riconosciuto al cliente.

Il caso particolare dei buoni sconto su acquisti futuri

L’esempio illustrativo numero 3 contenuto nel documento OIC 34 riconduce a questa seconda fattispecie le manifestazioni a premio basate su sistemi di accumulo punti. In tali meccanismi i clienti maturano progressivamente, attraverso gli acquisti effettuati in un determinato arco temporale, dei punti premio che, al raggiungimento di determinate soglie oppure alla conclusione della raccolta, consentono di ottenere uno sconto in denaro su acquisti successivi (i cosiddetti “buoni sconto”).

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025 ha specificato che, quando le operazioni e i concorsi a premio prevedono la possibilità per il cliente di fruire di sconti su acquisti futuri, i ricavi devono essere iscritti al netto di tale sconto. Si configura in tal caso un fenomeno di natura qualificatoria, con la conseguente rilevanza della rappresentazione contabile ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Da queste indicazioni emerge come, per le manifestazioni a premio che coinvolgono beni o servizi propri dell’attività caratteristica dell’impresa, le modalità di rappresentazione contabile previste dall’OIC 34 dovrebbero assumere rilevanza fiscale in virtù del principio di derivazione rafforzata. Ne consegue il differimento dei ricavi (nella parte attribuibile al premio) all’esercizio in cui si prevede di adempiere all’impegno assunto di concedere il premio stesso.

Implicazioni operative per i soggetti obbligati

L’interpretazione fornita dalla Relazione illustrativa al decreto ministeriale – pur non avendo lo stesso valore vincolante delle disposizioni normative primarie – offre comunque agli operatori indicazioni utili per orientare le scelte contabili e fiscali. Nella prassi professionale si osserva come il coordinamento tra rappresentazione contabile e trattamento fiscale non sempre risulti agevole, specialmente in presenza di casistiche complesse o di manifestazioni a premio articolate su più esercizi.

La corretta qualificazione della natura del premio (come elemento rientrante o meno nell’attività caratteristica) rappresenta quindi un passaggio preliminare imprescindibile. Da tale qualificazione dipendono sia le modalità di rilevazione contabile sia, di riflesso, le conseguenze ai fini della determinazione del reddito imponibile.

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