Il decreto legislativo 192 del 2025 ha salvato alcune agevolazioni cruciali per le associazioni sportive dilettantistiche. Dopo la paura dell’abrogazione totale, sono state recuperate la detassazione dei proventi da raccolta fondi (massimo due eventi annui) e il tetto al contante sotto i 1.000 euro.
Le agevolazioni recuperate dal decreto correttivo
Il provvedimento del 18 dicembre scorso ha sistemato una situazione che sembrava compromessa. Parliamo di misure che permettono agli enti sportivi dilettantistici di operare con margini fiscali accettabili, soprattutto quando organizzano manifestazioni legate alle proprie finalità statutarie.
La norma ripescata riguarda principalmente tre aspetti. Il primo: i ricavi ottenuti attraverso raccolte pubbliche restano fuori dal reddito imponibile, a patto che si verifichino in modo sporadico e in occasione di eventi particolari – pensiamo a feste sociali, anniversari, campagne di comunicazione verso il pubblico. Anche se vengono offerti piccoli omaggi o prestazioni minori ai sostenitori, il regime di favore tiene.
Il secondo punto tocca la riduzione della percentuale forfettaria applicabile ai proventi: si parla del 3%, una soglia decisamente più leggera rispetto ai parametri ordinari. E poi c’è il vincolo sulla liquidità: niente transazioni in banconote sopra i mille euro. Un paletto che prima era sparito insieme al resto, ma che adesso ritorna.
Cosa prevede l’articolo 143 del Tuir per gli enti non commerciali
Secondo quanto stabilito dal dpr 917 del 1986, gli organismi che non perseguono finalità lucrative possono escludere dalla base imponibile determinate somme. Si tratta di quelle entrate che arrivano da iniziative pubbliche di fundraising, sempre che si tratti di manifestazioni occasionali e non di attività continuative mascherate.
Il riferimento normativo è chiaro: comma 1, lettera a) dell’articolo 143. La disposizione copre tutti gli enti inquadrati nella categoria “non commerciali” ai sensi della lettera c) del primo comma dell’articolo 73. Quindi vale anche per le realtà sportive che hanno scelto il trattamento agevolato previsto dalla legge 398 del 1991.
La raccolta fondi deve avere caratteristiche precise. Deve essere legata a momenti specifici – ricorrenze, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione su temi rilevanti per l’ente. Non può trasformarsi in un’operazione commerciale travestita da beneficenza. E qui entra in gioco il limite quantitativo.
Il regime agevolato della legge 398/1991 e i suoi vantaggi
L’articolo 25 della legge 133 del 1999 disegna il perimetro delle opportunità fiscali per chi opera nello sport amatoriale. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che aderiscono al sistema previsto dalla 398/91 possono applicare vantaggi significativi sui redditi commerciali collegati alle attività istituzionali.
Il tetto massimo annuale è fissato a 51.645,69 euro, una cifra che deriva dal decreto ministeriale del 10 novembre 1999. Ma attenzione: si possono organizzare al massimo due manifestazioni l’anno con queste caratteristiche. Se si sfora, il beneficio salta. E il conteggio vale sia per l’Ires che per l’Irap, quindi l’impatto è doppio.
Oltre alla detassazione parziale, c’è la questione dell’aliquota ridotta al 3% nel calcolo forfettario del reddito. Una percentuale che abbatte notevolmente la pressione tributaria rispetto ai criteri standard applicati agli enti commerciali ordinari. È un meccanismo che premia chi resta dentro i binari dell’attività sportiva genuina, senza derive speculative.
La vicenda dell’abrogazione e del successivo ripristino normativo
A marzo dello scorso anno era arrivato il dlgs 33, il cosiddetto Testo unico su versamenti e riscossione. Entrato in vigore ad aprile, conteneva una disposizione che faceva tremare il settore sportivo: l’articolo 241, comma 1, lettera cc) cancellava l’intero articolo 25 della legge 133 del 1999. La mannaia doveva calare dal primo gennaio 2026.
Nessuna norma sostitutiva, nessuna compensazione. Solo l’abrogazione secca. Le conseguenze sarebbero state pesanti: addio detassazione sulle raccolte fondi, addio aliquota agevolata al 3%, e anche il divieto sul contante oltre i mille euro sarebbe scomparso dal quadro normativo specifico per le realtà sportive dilettantistiche.
Poi è intervenuto il decreto 192 del 18 dicembre 2025. L’articolo 18, comma 4, lettera dd), numero 2, ha modificato quella lettera cc) del dlgs 33. Risultato: è stato annullato soltanto il primo comma dell’articolo 25, mentre i commi successivi – quelli che contengono le agevolazioni concrete – sono stati salvati e ripristinati con effetto immediato.
Modalità operative per le associazioni e società sportive dilettantistiche
Nella prassi quotidiana degli enti sportivi, queste regole si traducono in scelte gestionali precise. Chi organizza una festa sociale o una gara commemorativa può strutturare l’evento prevedendo contributi volontari da parte dei partecipanti o degli sponsor, senza che questi importi vengano tassati come ricavi commerciali.
Esempio concreto: un circolo velico celebra i cinquant’anni di attività con una regata aperta al pubblico. Durante la manifestazione raccoglie donazioni per finanziare i corsi giovanili, offrendo ai sostenitori gadget simbolici – magliette, cappellini, spillette. Se l’importo complessivo resta sotto il tetto dei 51.645,69 euro e si tratta della prima o seconda iniziativa dell’anno con queste caratteristiche, non genera materia imponibile né ai fini Ires né Irap.
Diverso il caso di un’attività continuativa mascherata da raccolta occasionale. Se il circolo organizza ogni mese una “serata di beneficenza” con vendita di biglietti e servizio bar, siamo oltre il perimetro dell’agevolazione. L’occasionalità è un requisito sostanziale, non formale.
Sul fronte dei pagamenti in contanti, il vincolo dei 1.000 euro vale per qualsiasi transazione. Significa che un’iscrizione a un corso annuale da 1.200 euro non può essere saldata con banconote, nemmeno in più tranches se riferite alla stessa operazione. Serve bonifico, carta, assegno bancario. E questo indipendentemente dal fatto che l’ente applichi o meno il regime forfettario della 398/91.
Il quadro delle aliquote ridotte nel sistema forfettario sportivo
La percentuale del 3% applicabile ai proventi commerciali rappresenta uno degli elementi più vantaggiosi del regime. Funziona così: l’ente sportivo incassa ricavi da attività collaterali – bar, vendita merchandising, affitto impianti a terzi – che rientrano nella sfera commerciale. Invece di calcolare il reddito analitico con tutti i costi deducibili, applica il coefficiente ridotto sul totale degli incassi.
Facciamo un caso numerico. Una polisportiva dilettantistica realizza 80.000 euro di proventi commerciali nell’anno. Con il sistema ordinario dovrebbe tenere contabilità separata, distinguere costi diretti e indiretti, calcolare margini effettivi. Con il forfettario al 3%, il reddito imponibile si determina moltiplicando 80.000 per 0,03: vengono fuori 2.400 euro. Su questa base si applicano poi le aliquote Ires e Irap previste per gli enti non commerciali.
Ovviamente ci sono limiti e condizioni. Il regime agevolato della legge 398/91 richiede che l’ente sia effettivamente costituito come associazione o società sportiva dilettantistica, con iscrizione al registro CONI. E le attività commerciali devono rimanere accessorie rispetto a quelle istituzionali. Se una polisportiva gestisce un bar che fattura più dell’attività sportiva vera e propria, potrebbe scattare un problema di prevalenza che mette in discussione l’intero assetto fiscale.
Tabella riepilogativa delle misure applicabili
| Agevolazione | Limite quantitativo | Ambito applicativo |
|---|---|---|
| Detassazione raccolte fondi | 51.645,69 € annui | Massimo 2 eventi occasionali |
| Aliquota forfettaria ridotta | 3% sui proventi commerciali | Enti in regime L. 398/1991 |
| Divieto contanti | Operazioni da 1.000 € in su | Tutte le transazioni dell’ente |
| Esclusione da Ires e Irap | Nei limiti sopra indicati | Solo proventi da attività connesse |
Gli effetti pratici del ripristino normativo dal primo gennaio
Con l’entrata in vigore del dlgs 192/2025, dal primo giorno dell’anno in corso le associazioni e società sportive dilettantistiche possono nuovamente pianificare le raccolte fondi con la certezza del trattamento fiscale agevolato. La finestra temporale tra marzo 2025 (quando era stata annunciata l’abrogazione) e dicembre (quando è arrivata la correzione) aveva creato parecchia incertezza.
Molti enti avevano sospeso iniziative già programmate, temendo di incassare somme che poi sarebbero state tassate integralmente. Altri avevano consultato i commercialisti per capire se esistessero strade alternative, magari spostando le raccolte su enti terzi che avrebbero poi girato le somme attraverso convenzioni. Tutto questo adesso rientra, almeno per chi opera nel perimetro dello sport dilettantistico.
Resta aperta la questione della retroattività. Chi ha organizzato eventi tra aprile e dicembre 2025, nel periodo in cui formalmente l’articolo 25 risultava abrogato ma non ancora sostituito, può applicare il regime agevolato? La risposta più prudente è che la disposizione del dlgs 192 ha effetto dal primo gennaio 2026, quindi copre solo gli eventi successivi. Per le situazioni pregresse servirebbe un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, magari attraverso una risoluzione o una circolare interpretativa che estenda il beneficio anche alle operazioni del 2025, applicando il principio del favor rei fiscale.



