In una recente ordinanza, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità solidale nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) non riconosciute. La Suprema Corte ha stabilito che è legittima la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per conto dell’associazione (tipicamente il Presidente), in quanto solidalmente obbligato con essa ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile. L’Amministrazione finanziaria, quindi, ha la facoltà di scegliere a quale obbligato rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche all’ente.
Il caso specifico e il principio di diritto
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava avvisi di accertamento emessi a carico di un’A.S.D. non riconosciuta per il recupero di imposte non versate per più anni. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato gli avvisi al solo soggetto che aveva agito per conto dell’associazione, considerandolo coobbligato solidale ai sensi dell’art. 38 c.c. Il ricorrente, soccombente nei primi due gradi di giudizio, aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo l’erroneità dell’affermazione secondo cui la scelta dei soggetti cui notificare un avviso di accertamento in solido competerebbe all’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. è collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto. Tale responsabilità ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto a quella primaria dell’ente, configurandosi come un’obbligazione solidale di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione.
La ratio della norma e la sua applicazione in ambito tributario
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, per le persone che hanno agito in nome e per conto dell’A.S.D. è quella di contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori. Questo principio è stato ritenuto applicabile anche ai debiti di natura tributaria, con la precisazione che, trattandosi di obbligazioni che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto impositivo, è chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.
La decisione della Cassazione e le sue implicazioni
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità tributaria di chi abbia agito per un’A.S.D. ha carattere accessorio solo nel senso che il soggetto risponde per un debito che è e resta dell’associazione, senza che ciò implichi una graduazione della sua responsabilità rispetto a quella dell’ente. La responsabilità solidale della persona fisica, discendente dall’applicazione dell’art. 38 c.c. in ambito tributario, risponde allo scopo di offrire al fisco una garanzia patrimoniale ulteriore, in aggiunta a quella del fondo comune. Trovando applicazione le regole della solidarietà, l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta alla notifica dell’avviso nei confronti degli altri condebitori.
Esempio pratico
L’A.S.D. “Atletica Leggera” non versa le ritenute d’acconto, l’IRES, l’IRAP e l’IVA per gli anni 2021 e 2022. L’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di accertamento al solo Presidente dell’associazione, Sig. Mario Rossi, che aveva agito in nome e per conto dell’ente nel periodo considerato. La notifica è legittima e il Sig. Rossi è responsabile in solido con l’A.S.D. per il pagamento delle imposte non versate.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nelle A.S.D. non riconosciute, il soggetto che ha agito in nome e per conto dell’ente è responsabile solidalmente con quest’ultimo per i debiti tributari sorti nel periodo in cui ha diretto la gestione associativa. L’Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare l’avviso di accertamento al solo soggetto agente, senza essere tenuta a notificarlo anche all’associazione, in virtù delle regole che disciplinano le obbligazioni solidali. Questa decisione offre al fisco una garanzia patrimoniale ulteriore rispetto a quella del fondo comune dell’ente, tutelando le ragioni creditorie erariali.
Domande e Risposte
D: Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in merito alla notifica dell’avviso di accertamento nelle A.S.D. non riconosciute?
R: La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per conto dell’A.S.D., in quanto solidalmente obbligato con essa ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile. L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere a quale obbligato rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche all’ente.
D: Qual è la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale per le persone che hanno agito in nome e per conto dell’A.S.D.?
R: La ratio è quella di contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, offrendo a questi ultimi una garanzia patrimoniale ulteriore rispetto a quella del fondo comune dell’associazione.
D: La responsabilità solidale della persona fisica che ha agito per l’A.S.D. si applica anche ai debiti tributari?
R: Sì, il principio è stato ritenuto applicabile anche ai debiti di natura tributaria, con la precisazione che, trattandosi di obbligazioni che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto impositivo, è chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.