Il regime giuridico e fiscale degli accantonamenti per fondi rischi e oneri rappresenta una delle aree più complesse e articolate del diritto contabile e tributario italiano, caratterizzata da un intreccio di norme civilistiche, principi contabili nazionali e disposizioni fiscali che richiedono un’analisi sistematica e approfondita per una corretta applicazione nella prassi operativa. La presente disamina si propone di esaminare criticamente l’evoluzione normativa più recente, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall’applicazione coordinata della disciplina civilistica ex art. 2424-bis del Codice Civile, dei principi contabili OIC 12 e OIC 31, nonché della normativa tributaria di cui agli artt. 105, 106 e 107 del TUIR.
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L’articolo 2424-bis del Codice Civile e i principi di prudenza
La disciplina civilistica degli accantonamenti trova il proprio architrave normativo nell’art. 2424-bis, comma 3, del Codice Civile, che stabilisce con formulazione tassativa che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”.
Tale disposizione rivela una ratio sistematica di particolare rilevanza: il legislatore ha inteso limitare la discrezionalità degli amministratori nella costituzione di riserve occulte o di fondi generici, imponendo requisiti stringenti che garantiscano la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
I requisiti per la costituzione legittima degli accantonamenti
L’analisi della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa evidenzia come la costituzione di accantonamenti debba rispettare tre requisiti cumulativi:
- Primo requisito: natura determinata della perdita o del debito. Il concetto di “natura determinata” implica che il rischio o l’onere debba essere chiaramente identificabile e riconducibile a specifiche operazioni o situazioni aziendali. Non è sufficiente una generica previsione di perdite future: occorre che sussista un nesso causale diretto tra l’evento scatenante e la potenziale manifestazione del passivo.
- Secondo requisito: esistenza certa o probabile. La formulazione normativa introduce una graduazione nella certezza dell’evento: mentre l’esistenza certa non pone particolari problemi interpretativi, il concetto di “esistenza probabile” richiede un’analisi probabilistica fondata su elementi oggettivi e verificabili. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è sufficiente una mera possibilità remota, dovendo sussistere un fondato convincimento circa il verificarsi dell’evento dannoso.
- Terzo requisito: indeterminatezza dell’ammontare o della data di sopravvenienza. Questo elemento differenzia gli accantonamenti dai debiti certi e determinati, che trovano diversa collocazione nel passivo dello stato patrimoniale. L’incertezza deve riguardare aspetti quantitativi (ammontare) o temporali (data di manifestazione), ma non può estendersi alla stessa esistenza del rapporto giuridico sottostante.
OIC 12 e OIC 31
Il principio contabile OIC 12, dedicato alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio, fornisce indicazioni metodologiche di fondamentale importanza per la corretta classificazione degli accantonamenti nel conto economico. La disposizione stabilisce che gli accantonamenti per fondi rischi sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
Tale impostazione comporta conseguenze operative di rilievo: gli accantonamenti per rischi relativi all’attività caratteristica ed accessoria devono essere iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B.12, mentre quelli relativi all’attività finanziaria trovano allocazione fra le voci delle classi C e D.
Il principio contabile OIC 31: disciplina specifica dei fondi rischi e oneri
Il principio contabile OIC 31 rappresenta la fonte normativa di maggior dettaglio nella disciplina dei fondi per rischi e oneri, fornendo definizioni operative e criteri di valutazione che integrano la disciplina codicistica.
Secondo l’OIC 31, i fondi per rischi sono definiti come “passività di natura determinata ed esistenza probabile, il cui ammontare è stimato”. Tale definizione evidenzia come l’elemento della probabilità assuma carattere discriminante rispetto ad altre tipologie di passività.
I fondi per oneri, invece, sono configurati come “passività di natura determinata ed esistenza certa, per le quali viene effettuata una stima sia per quanto riguarda l’importo che la data di sopravvenienza”. La distinzione terminologica non è meramente formale, ma riflette diversi gradi di certezza nell’an e nel quantum della futura obbligazione.
La classificazione nel conto economico: voci B.12 e B.13
Accantonamenti per rischi (voce B.12)
La voce B.12 del conto economico accoglie gli accantonamenti di competenza dell’esercizio per rischi che non trovano collocazione specifica in altre voci della classe B, costituendo una categoria residuale ma di notevole rilevanza pratica.
La casistica applicativa più ricorrente comprende:
- Fondo rischi per cause in corso: costituisce probabilmente la tipologia più diffusa nella prassi professionale. La sua costituzione richiede una valutazione probabilistica dell’esito del contenzioso, basata su elementi oggettivi quali la documentazione processuale, i precedenti giurisprudenziali, i pareri di consulenti legali. La stima deve tenere conto non solo dell’eventuale soccombenza principale, ma anche degli oneri accessori (spese legali, interessi, rivalutazione monetaria).
- Fondo rischi per garanzie prestate a terzi: rileva in presenza di fidejussioni, avalli, patronage forte o altre forme di garanzia personale. L’accantonamento deve essere correlato alla valutazione del rischio di escussione, considerando la situazione finanziaria del debitore principale e l’eventuale presenza di controgaranzie.
- Fondo rischi per contratti ad esecuzione differita: assume rilievo in presenza di commesse pluriennali o contratti a lungo termine caratterizzati da aleatorietà nei costi o nei ricavi. L’accantonamento deve essere determinato secondo criteri prudenziali che tengano conto dell’avanzamento lavori e delle previsioni di completamento.
- Fondo rischi su crediti ceduti: trova applicazione nelle cessioni pro soluto con clausole di garanzia o nelle cessioni pro solvendo, dove permane un rischio di rivalsa del cessionario.
Altri accantonamenti (voce B.13)
La voce B.13 accoglie gli accantonamenti per oneri diversi da quelli specificamente contemplati in altre voci della classe B e diversi dai fondi per imposte, quiescenza e TFR.
Le tipologie più significative comprendono:
- Fondo per garanzia prodotti: trova applicazione nelle imprese manifatturiere per la copertura dei costi derivanti dalle garanzie commerciali offerte alla clientela. La determinazione dell’accantonamento richiede analisi statistiche sui resi, sui difetti di produzione e sui costi medi di riparazione.
- Fondo per manutenzione ciclica: assume particolare rilievo per impianti, macchinari, navi, aeromobili soggetti a manutenzioni programmate. La costituzione è subordinata al rispetto di condizioni specifiche: pianificazione dell’intervento, periodicità definita, ragionevole certezza di utilizzo del bene fino al prossimo ciclo manutentivo.
- Dal punto di vista metodologico, il costo totale stimato deve essere ripartito fra i vari esercizi secondo il principio di competenza, utilizzando parametri tecnici che riflettano l’effettivo deterioramento del bene. L’accantonamento annuale può essere determinato secondo la formula: (Costo totale stimato / Periodo di riferimento) × Utilizzo effettivo nell’esercizio.
- Fondo per buoni sconto e concorsi a premio: copre gli oneri futuri derivanti da iniziative promozionali. L’accantonamento deve essere commisurato al valore statistico dei premi che si prevede verranno effettivamente richiesti dalla clientela.
Gli aspetti fiscali
La disciplina fiscale degli accantonamenti presenta una fisionomia autonoma e spesso divergente rispetto a quella civilistica, richiedendo un’analisi coordinata delle disposizioni del TUIR e della prassi amministrativa.
La disciplina dell’articolo 107 TUIR
L’art. 107 del TUIR stabilisce il principio generale dell’indeducibilità degli accantonamenti, salvo specifiche eccezioni tassativamente elencate. Tale impostazione riflette una logica di contrasto all’elusione fiscale e di certezza nell’accertamento, limitando la deducibilità ai soli casi in cui sussistano elementi obiettivi di verifica.
Sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente gli accantonamenti per:
- Manutenzione ciclica: la deducibilità è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa civilistica (periodicità, programmazione, impossibilità di sostituzione con manutenzioni ordinarie). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accantonamento deve essere supportato da documentazione tecnica che dimostri la necessità e la periodicità dell’intervento.
- Manutenzione e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili: rileva per i concessionari di servizi pubblici e per le imprese operanti in regime di concessione. La deducibilità è finalizzata a garantire la funzionalità dei beni che dovranno essere restituiti al concedente.
- Operazioni e concorsi a premio: la deducibilità è limitata agli accantonamenti effettuati nel rispetto della normativa speciale di settore e in presenza di autorizzazioni amministrative.
Il meccanismo delle variazioni fiscali
Gli accantonamenti non compresi nell’elencazione dell’art. 107 TUIR, pur essendo civilisticamente corretti, determinano l’obbligo di operare una variazione in aumento del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza.
Il successivo utilizzo del fondo genera, per converso, il diritto ad una variazione in diminuzione, purché l’onere sottostante sia fiscalmente rilevante. Tale meccanismo, disciplinato dall’art. 163 TUIR (divieto di doppia imposizione), richiede un’accurata tenuta delle scritture ausiliarie per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni.
La prassi professionale evidenzia frequenti criticità nella gestione di tali variazioni, specie in presenza di utilizzi parziali del fondo o di storni per sopravvenuta insussistenza del rischio.
Le implicazioni per l’IRAP
La disciplina IRAP presenta un regime ancora più restrittivo. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 esclude espressamente dalla base imponibile le voci B.12 e B.13 del conto economico, determinando l’indeducibilità integrale degli accantonamenti per rischi e oneri.
Tale impostazione si giustifica in ragione della natura produttiva dell’IRAP, che mira a colpire il valore aggiunto effettivamente generato dall’attività d’impresa, escludendo componenti reddituali caratterizzati da aleatorietà o incertezza.
La gestione operativa dei fondi: utilizzi, eccedenze e storni
La fase gestionale successiva alla costituzione dei fondi presenta profili di complessità non trascurabili, richiedendo procedure operative che garantiscano la corretta rappresentazione contabile e la conformità alla normativa fiscale.
L’utilizzo diretto del fondo
Quando si verifica l’evento per cui il fondo era stato costituito, l’utilizzo può avvenire secondo due modalità:
- Utilizzo diretto: il costo viene imputato direttamente al fondo, senza transitare per il conto economico dell’esercizio. Tale modalità è applicabile quando il fondo risulta capiente rispetto all’onere manifestatosi.
- Utilizzo misto: in caso di insufficienza del fondo, la differenza viene imputata come costo dell’esercizio di manifestazione, determinando un impatto economico aggiuntivo.
La gestione delle eccedenze
Qualora il fondo risulti eccedente rispetto all’obbligazione effettivamente manifestatasi, l’eccedenza deve essere stornata attraverso l’iscrizione di un componente positivo di reddito. L’OIC 31 precisa che tale componente deve essere classificato nella stessa area gestionale (caratteristica, accessoria, finanziaria) in cui era stato rilevato l’originario accantonamento.
Dal punto di vista fiscale, lo storno di fondi precedentemente indeducibili non determina tassazione, configurandosi come mera riclassificazione contabile priva di rilevanza reddituale.
Aspetti procedurali e di controllo: la revisione periodica delle stime
La corretta gestione dei fondi rischi e oneri richiede l’implementazione di procedure di controllo interno che garantiscano:
- Revisione periodica delle stime: i fondi devono essere oggetto di verifica sistematica ad ogni chiusura di bilancio, aggiornando le valutazioni in base alle informazioni sopravvenute.
- Documentazione delle valutazioni: è essenziale mantenere evidenza dei criteri utilizzati, delle fonti informative e dei pareri di esperti che hanno supportato le stime.
- Segregazione contabile: i diversi fondi devono essere tenuti separati per facilitare la tracciabilità e il controllo delle movimentazioni.
Criticità applicative e orientamenti della prassi
L’esperienza professionale evidenzia ricorrenti criticità nell’applicazione della disciplina, in particolare:
- Difficoltà nella valutazione probabilistica: la distinzione tra rischi “probabili”, “possibili” e “remoti” presenta spesso margini di soggettività che richiedono il supporto di valutazioni tecniche specialistiche.
- Problemi di correlazione temporale: l’incertezza sui tempi di manifestazione degli eventi può comportare la necessità di aggiornamenti frequenti delle stime, con conseguenti impatti sulla rappresentazione della continuità aziendale.
- Complessità nella gestione fiscale: il coordinamento tra discipline civilistica e tributaria richiede competenze specialistiche per evitare errori nelle variazioni dichiarative.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato orientamenti interpretativi che privilegiano la sostanza economica delle operazioni rispetto alla forma contabile, richiedendo un approccio sistematico nella valutazione della congruità degli accantonamenti.