Le imprese italiane che investono in tecnologie avanzate possono beneficiare di un meccanismo che consente di dedurre fiscalmente più di quanto ammortizzato civilisticamente. Non si tratta di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ma di una vera e propria maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dal reddito imponibile. Una distinzione tutt’altro che formale, perché cambia radicalmente il modo in cui l’agevolazione produce i suoi effetti sul carico fiscale dell’impresa. Il decreto attuativo emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy ha ridisegnato completamente l’accesso a questo beneficio, introducendo un iter procedurale articolato che si sviluppa attraverso tre comunicazioni successive al Gestore dei servizi energetici. Chi pensava di poter semplicemente acquistare un macchinario innovativo e dedurre le maggiori quote di ammortamento in dichiarazione dei redditi si sbaglia. Serve una pianificazione accurata, tempi certi, documentazione precisa. E soprattutto serve coordinamento tra l’ufficio amministrativo, quello tecnico e i fornitori esterni.
Prima comunicazione preventiva: la dichiarazione di intenti al Gse
Tutto prende avvio con una comunicazione che l’impresa deve trasmettere al Gestore dei servizi energetici entro 60 giorni dalla ricezione della notifica del decreto ministeriale. In questa fase iniziale occorre indicare con precisione quali beni si intende acquisire, fornendo anche una stima attendibile dell’investimento complessivo che si prevede di sostenere. Non bastano descrizioni generiche del tipo “impianti industriali” o “apparecchiature elettroniche”. Servono dettagli tecnici che consentano al Gse di classificare correttamente l’investimento e verificare che rientri effettivamente tra quelli agevolabili.
Questa comunicazione preliminare vincola l’impresa alle scelte dichiarate, almeno in linea di principio. Se successivamente l’azienda decide di modificare sostanzialmente il piano di investimento originario, modificando tipologia dei beni o importo complessivo, deve valutare attentamente se tali variazioni siano compatibili con quanto già comunicato. In caso contrario rischia di compromettere l’accesso alla maggiorazione fiscale. E qui si pone un problema pratico non da poco: come fa un’impresa a stimare con precisione assoluta un investimento che magari deve ancora essere definito nei dettagli con i fornitori?
La normativa non prevede margini di tolleranza particolarmente ampi, e questo espone le aziende a un rischio che andrebbe gestito con attenzione. Meglio sovrastimare leggermente l’investimento piuttosto che trovarsi poi con un valore effettivo superiore a quanto dichiarato, perché nella seconda ipotesi il Gse potrebbe contestare l’accesso alla maggiorazione per la quota eccedente. Viceversa, se l’investimento effettivo risulta inferiore alla stima iniziale, non ci sono particolari problemi, si dedurranno semplicemente quote di ammortamento maggiorate su un importo minore.
Comunicazione di conferma: formalizzazione dell’accordo di fornitura
Superato il primo step, l’impresa deve procedere con una seconda comunicazione, sempre da inviare al Gse entro 60 giorni dalla notifica iniziale del decreto. Stavolta occorre trasmettere gli estremi dell’accordo formalizzato con il fornitore, specificando quale percentuale del costo complessivo del bene viene coperta dalla maggiorazione fiscale. Questo passaggio presuppone che sia già stato sottoscritto l’ordine di acquisto, con tutta la documentazione contrattuale in regola.
C’è un aspetto che genera frequentemente incomprensioni. La comunicazione di conferma deve indicare anche la quota del 20% del costo che l’impresa prevede di versare come anticipo al fornitore. Questo perché il decreto stabilisce che almeno il 20% del valore del bene deve essere corrisposto prima della consegna, come dimostrazione concreta dell’impegno assunto dall’impresa. Se questo requisito non viene rispettato, la maggiorazione fiscale può essere messa in discussione in sede di verifica.
E attenzione, perché il versamento dell’anticipo deve risultare pienamente tracciabile. Niente pagamenti in contanti, nemmeno bonifici generici senza una causale dettagliata che specifichi chiaramente il bene oggetto dell’operazione e il riferimento al contratto di fornitura. Il Gse in sede di controllo verifica proprio questo aspetto, e la mancanza di adeguata tracciabilità può costare cara. Non è raro che imprese vengano escluse dal beneficio per questioni meramente formali legate alla documentazione dei pagamenti, pur avendo effettivamente realizzato l’investimento.
La tempistica ristretta di questi primi due adempimenti crea non poche difficoltà operative alle aziende che si trovano a gestire fornitori che richiedono tempi tecnici di personalizzazione del macchinario o che operano dall’estero con procedure contrattuali più complesse. Tra la richiesta di preventivo, la negoziazione delle specifiche tecniche, la formalizzazione dell’ordine e la predisposizione della documentazione da trasmettere al Gse, i 60 giorni possono scorrere molto rapidamente. E se qualcosa si inceppa lungo questo percorso, l’intera agevolazione fiscale rischia di sfumare.
Attestazione finale: la prova dell’investimento realizzato entro il 2028
La terza fase rappresenta il momento conclusivo dell’iter procedurale. Entro il 15 novembre 2028 l’impresa deve attestare che gli investimenti comunicati nelle fasi precedenti sono stati effettivamente realizzati, trasmettendo al Gse tutta la documentazione che certifica l’acquisto, la consegna e soprattutto la messa in funzione dei beni nel ciclo produttivo aziendale. Non è sufficiente presentare la fattura di acquisto, serve la prova che il macchinario sia stato installato e sia operativo.
Qui si pone una questione di coordinamento temporale che può risultare insidiosa nella pratica. L’ordine deve essere emesso entro il 15 novembre 2025, la consegna deve avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma l’attestazione finale può essere trasmessa anche anni dopo, fino al novembre 2028. Questo significa che l’impresa deve conservare per un periodo prolungato tutta la documentazione relativa all’investimento: comunicazioni con il fornitore, verbali di collaudo, attestazioni tecniche rilasciate da soggetti terzi, ricevute dei pagamenti effettuati.
Un onere documentale che non va sottovalutato, soprattutto considerando che in caso di controlli successivi da parte dell’Agenzia delle entrate sarà proprio questa documentazione a fare la differenza tra il riconoscimento pieno della maggiorazione fiscale e la sua contestazione con recupero a tassazione delle maggiori quote dedotte. E siccome parliamo di maggiorazioni che possono arrivare fino al 180% del costo del bene, le somme in gioco non sono affatto trascurabili.
Per i beni immateriali, in particolare i software, la data di effettivo utilizzo coincide con quella in cui il programma viene attivato e inizia a produrre effetti concreti nel processo produttivo. Non conta la data di acquisto della licenza, ma il momento in cui il software entra concretamente in funzione. Una distinzione che può sembrare sottile ma che ha conseguenze pratiche rilevanti, soprattutto quando si parla di sistemi complessi che richiedono fasi di implementazione che si protraggono nel tempo, magari con personalizzazioni successive alla prima installazione.
Percentuali di maggiorazione: come funziona il meccanismo fiscale
Sul fronte dei benefici economici concreti, occorre innanzitutto chiarire il meccanismo di funzionamento della maggiorazione. L’impresa acquista un bene strumentale e lo ammortizza civilisticamente secondo le aliquote ordinarie previste per quella categoria. Dal punto di vista fiscale, però, può dedurre quote di ammortamento maggiorate rispetto a quelle civilistiche, riducendo così il reddito imponibile su cui calcolare le imposte. Maggiore è la percentuale di maggiorazione, maggiore sarà la deduzione fiscale e quindi il risparmio d’imposta complessivo.
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione arriva al 180%. Questo significa che se civilisticamente l’impresa ammortizza il bene in 10 anni con una quota annua del 10%, fiscalmente può dedurre il 28% annuo (il 10% civilistico più il 180% di maggiorazione su quel 10%, che fa altri 18 punti percentuali). Il risparmio d’imposta effettivo, considerando l’aliquota Ires del 24%, si attesta al 43,2% del valore del bene, ma spalmato lungo tutta la durata dell’ammortamento.
Quando l’investimento supera i 2,5 milioni ma resta sotto i 10 milioni di euro, la maggiorazione scende al 100%. In questo caso la quota di ammortamento fiscalmente deducibile diventa il doppio di quella civilistica. Se civilisticamente deduco il 10% annuo, fiscalmente posso dedurre il 20%. Il beneficio fiscale effettivo si riduce al 24% del valore del bene, sempre distribuito lungo gli anni di ammortamento. Per gli importi compresi tra 10 e 20 milioni di euro la maggiorazione ammessa è del 50%, con un vantaggio fiscale che scende al 12% complessivo.
Questa struttura progressiva, o meglio regressiva guardando alle percentuali, risponde a una logica precisa: concentrare il sostegno pubblico sugli investimenti di dimensioni contenute, che tipicamente caratterizzano le piccole e medie imprese. Le grandi aziende che realizzano investimenti plurimilionari ricevono comunque un beneficio fiscale, ma proporzionalmente inferiore. Il problema è che questa gradualità crea situazioni di confine che richiedono valutazioni attente. Un’impresa che aveva pianificato un investimento da 2,4 milioni e poi per esigenze tecniche deve salire a 2,6 milioni si trova con una maggiorazione che cambia in modo sostanziale, passando dal 180% al 100% sulla quota eccedente i 2,5 milioni.
Software e certificazioni: il nodo della provenienza comunitaria
Quando si entra nel campo dei beni immateriali, in particolare i software legati alla trasformazione digitale delle imprese, la normativa introduce requisiti specifici che riguardano la certificabilità dei prodotti. Per i software che rappresentano almeno il 50% del valore complessivo delle attività aziendali, la certificazione deve obbligatoriamente provenire da soggetti già operanti nell’Unione europea. Non è sufficiente una dichiarazione rilasciata dal produttore estero del software, serve una validazione che provenga da un ente certificatore riconosciuto a livello comunitario.
Questa previsione ha una sua logica di fondo: evitare che attraverso il canale dei beni immateriali possano entrare tecnologie provenienti da paesi extra-Ue senza adeguati controlli sulla loro affidabilità, sicurezza e compatibilità con gli standard europei. Ma nella pratica operativa genera complicazioni non indifferenti. Molti software di livello industriale sono prodotti da aziende americane o asiatiche, e ottenere una certificazione europea richiede tempi e costi aggiuntivi che l’impresa deve mettere in conto fin dall’inizio della pianificazione dell’investimento.
C’è poi tutta la questione dei software open source o delle licenze d’uso che prevedono aggiornamenti continui. Come si certifica un prodotto che per sua natura è in costante evoluzione? La normativa non fornisce indicazioni puntuali su questo aspetto, lasciando ampio spazio a interpretazioni che potrebbero divergere a seconda dell’approccio adottato dal Gse in sede di verifica. Un’area grigia che non aiuta le imprese a pianificare con serenità i propri investimenti in digitalizzazione.
Per i beni materiali, invece, la certificazione può essere rilasciata dalla Camera di commercio oppure direttamente dal produttore attraverso un certificato di origine che attesti la conformità del bene ai requisiti previsti per l’Industria 4.0. In questo caso la procedura è generalmente più lineare, anche se resta l’obbligo di conservare tutta la documentazione certificativa per eventuali controlli successivi.
Scadenze temporali: ordine entro novembre e consegna entro dicembre
Il decreto fissa termini temporali che lasciano poco margine di flessibilità. I beni devono risultare ordinati entro il 15 novembre 2025 e consegnati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Poco più di un mese e mezzo tra l’ordine e la consegna effettiva, un termine che per molte tipologie di beni strumentali risulta oggettivamente difficile da rispettare, soprattutto quando si parla di impianti industriali di una certa complessità che richiedono personalizzazioni, collaudi, trasporti speciali.
La normativa stabilisce che per i macchinari la data di consegna coincida con quella dell’attestazione rilasciata dal produttore che certifica l’avvenuta installazione fisica del bene presso i locali dell’impresa. Non conta quindi la semplice spedizione della merce o il suo arrivo nei magazzini aziendali, ma la sua effettiva messa a disposizione in condizioni tali da poter essere utilizzata nel processo produttivo. Questo significa che vanno considerati anche i tempi di installazione, allacciamento alle utenze, taratura degli strumenti, collaudo funzionale.
E se il fornitore accumula ritardi per ragioni indipendenti dalla volontà dell’impresa? Se un blocco nei trasporti internazionali fa slittare la consegna a gennaio 2026? In questi casi l’azienda si trova in una situazione di oggettiva difficoltà, perché formalmente perde il diritto alla maggiorazione fiscale. Certo, può tentare di dimostrare al Gse che il ritardo è dipeso da cause di forza maggiore non imputabili alla propria volontà, ma questo apre la porta a valutazioni discrezionali che introducono un elemento di incertezza difficile da gestire quando si pianificano investimenti di importo rilevante.
Sarebbe stato probabilmente più ragionevole prevedere un margine di tolleranza, magari legato a situazioni oggettivamente documentabili attraverso comunicazioni scritte con il fornitore o certificazioni rilasciate da terzi. Invece il testo normativo non contempla questa possibilità, lasciando tutto alla rigidità del termine del 31 dicembre 2025 senza eccezioni. Una scelta che potrebbe penalizzare proprio le imprese più virtuose, quelle che ordinano macchinari particolarmente innovativi che per loro natura richiedono tempi di produzione e personalizzazione più lunghi.
Verifiche del Gse: controlli sostanziali sulla documentazione
Il Gestore dei servizi energetici non si limita a ricevere passivamente le comunicazioni trasmesse dalle imprese. L’ente ha il compito preciso di verificare che i dati dichiarati corrispondano alla realtà degli investimenti effettuati, e dispone di strumenti ispettivi piuttosto incisivi per effettuare questi controlli. Quando emergono discordanze tra quanto dichiarato e quanto documentato, scattano le procedure di contestazione che possono portare fino alla disconoscimento totale della maggiorazione fiscale applicata, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori quote di ammortamento dedotte negli anni precedenti.
Le verifiche del Gse si concentrano in particolare su alcuni aspetti critici: la tracciabilità dei pagamenti effettuati all’atto dell’acquisto, la congruità tra le caratteristiche tecniche dichiarate e quelle effettive del bene acquistato, il rispetto puntuale dei termini temporali fissati dal decreto, la corretta classificazione del bene tra quelli effettivamente agevolabili secondo i parametri dell’Industria 4.0. Non è raro che in sede di controllo emergano problemi legati a documentazione incompleta o non perfettamente conforme ai requisiti richiesti.
E quando questo succede, l’impresa deve attivarsi rapidamente per integrare la documentazione mancante o per fornire chiarimenti sulle discordanze rilevate. I tempi di risposta sono generalmente stretti, nell’ordine di 30-60 giorni a seconda della natura della richiesta, e non ammettono ritardi. Se l’impresa non riesce a fornire elementi sufficienti a chiarire la propria posizione, il Gse procede con la segnalazione all’Agenzia delle entrate, che a sua volta può avviare un accertamento fiscale con recupero delle imposte non versate più sanzioni e interessi.
La piattaforma gestionale che il Gse sta progressivamente implementando dovrebbe in teoria semplificare le procedure di comunicazione e verifica, rendendo più immediato lo scambio di informazioni tra l’ente e le imprese. Ma nella fase transitoria che stiamo attraversando si registrano sovrapposizioni tra il vecchio sistema cartaceo e il nuovo sistema digitale, con conseguenti difficoltà operative per le aziende che devono capire quale canale utilizzare per le diverse tipologie di comunicazione. Manca ancora quella standardizzazione procedurale che renderebbe il tutto più fluido e meno soggetto a errori formali.
Requisiti di base: sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
L’accesso alla maggiorazione fiscale non è automatico per tutte le imprese che investono in beni strumentali innovativi. Il decreto pone alcuni requisiti di base che devono essere rispettati affinché il beneficio possa essere riconosciuto. Primo fra tutti il rispetto integrale delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. L’impresa deve essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal Testo unico sulla sicurezza, compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi, la formazione obbligatoria dei lavoratori, la nomina delle figure preposte alla gestione della sicurezza aziendale.
Sul fronte contributivo e previdenziale la situazione deve essere parimenti regolare. Non possono beneficiare della maggiorazione fiscale le imprese che presentano irregolarità nei versamenti Inps o Inail, nemmeno se si tratta di ritardi temporanei o di contestazioni in corso di definizione. La verifica della regolarità contributiva viene effettuata attraverso il documento unico di regolarità contributiva, che ha validità limitata nel tempo e deve quindi essere rinnovato periodicamente. Un’impresa che risulta in regola al momento della prima comunicazione al Gse potrebbe non esserlo più quando arriva il momento della verifica finale, con tutte le conseguenze del caso.
C’è poi tutta la questione degli aiuti di Stato. Le maggiorazioni fiscali previste dal decreto rientrano nella disciplina europea degli aiuti alle imprese, e devono quindi rispettare i massimali previsti dai regolamenti comunitari. Questo significa che un’impresa che ha già beneficiato di altre agevolazioni pubbliche deve verificare attentamente che la somma complessiva degli aiuti ricevuti non superi le soglie consentite per la propria dimensione aziendale e per il settore in cui opera.
Il calcolo della cumulabilità non è sempre immediato, perché vanno considerati aiuti di diversa natura ricevuti in un arco temporale che può coprire anche più anni. Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, sgravi fiscali di vario tipo: tutto va sommato e confrontato con i massimali europei. Un’operazione che richiede competenze specifiche e che conviene affidare a un consulente esperto in materia di incentivi alle imprese, per evitare di trovarsi in situazioni di superamento dei limiti con obbligo di restituzione parziale o totale dei benefici ricevuti.
Il contenuto innovativo: non basta acquistare macchinari nuovi
Un aspetto che viene spesso sottovalutato riguarda l’obbligo di dimostrare che i beni acquistati rappresentino un effettivo salto tecnologico rispetto alla dotazione preesistente dell’azienda. Non è sufficiente comprare un macchinario nuovo di zecca, deve trattarsi di un bene che introduce funzionalità prima non disponibili, che aumenta il livello di automazione del processo produttivo, che migliora l’interconnessione tra i diversi sistemi aziendali. Il decreto parla espressamente di “contenuto innovativo rispetto alle dotazioni preesistenti”, e questa formula va interpretata in modo rigoroso.
Come si dimostra concretamente questo contenuto innovativo? Attraverso una relazione tecnica che illustri le caratteristiche del bene, le sue funzionalità specifiche, il modo in cui si integra nel processo produttivo esistente, i miglioramenti attesi in termini di efficienza operativa o di qualità del prodotto finito. Questa relazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire al Gse di valutare se effettivamente ci si trova di fronte a un investimento innovativo o se invece si tratta di una semplice sostituzione di beni obsoleti con beni analoghi ma più recenti.
La questione si complica quando l’impresa opera in settori dove l’innovazione tecnologica procede per piccoli passi incrementali piuttosto che per salti discontinui. Un’azienda che sostituisce un tornio tradizionale con uno a controllo numerico fa chiaramente un investimento innovativo che giustifica la maggiorazione fiscale. Ma se sostituisce un controllo numerico di prima generazione con uno più recente, la valutazione diventa più sfumata. Dove passa esattamente il confine tra innovazione agevolabile e semplice ammodernamento non agevolabile?
Il decreto non fornisce parametri oggettivi e misurabili, lasciando questa valutazione alla sensibilità tecnica dell’ente verificatore. Un’indeterminatezza che crea margini di incertezza difficili da gestire per le imprese in fase di pianificazione degli investimenti. Sarebbe auspicabile che il Gse pubblicasse delle linee guida tecniche con esempi concreti di investimenti che hanno superato positivamente la verifica e altri che invece sono stati esclusi, in modo da fornire alle aziende un riferimento più chiaro prima ancora di impegnare risorse finanziarie rilevanti.
Esclusioni settoriali: chi resta fuori dal perimetro agevolativo
Non tutti i settori economici hanno accesso alla maggiorazione fiscale sulle quote di ammortamento. Restano esclusi in modo esplicito i produttori di combustibili fossili, considerati incompatibili con gli obiettivi di transizione energetica che ispirano le politiche industriali europee. Fuori anche il comparto siderurgico, almeno per quanto riguarda gli investimenti ordinari di ammodernamento, mentre potrebbero rientrare nel perimetro agevolativo progetti specificamente orientati alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’adozione di tecnologie innovative.
Anche le spese ammissibili seguono una logica piuttosto restrittiva. Vengono riconosciuti i costi diretti di acquisto del bene, quelli di trasporto e installazione presso i locali dell’impresa, le spese per l’addestramento iniziale del personale che dovrà utilizzare il nuovo macchinario. Restano invece fuori dal beneficio le consulenze generiche, i costi di progettazione preliminare non strettamente connessi all’acquisto del bene specifico, le spese amministrative interne sostenute per gestire l’intero iter di accesso all’agevolazione.
Quest’ultimo aspetto merita una riflessione particolare. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la complessità procedurale richiede un impegno organizzativo tutt’altro che trascurabile, con personale interno che deve dedicare tempo ed energie per gestire le comunicazioni con il Gse, raccogliere la documentazione necessaria, interfacciarsi con i fornitori. Ebbene, tutti questi costi restano interamente a carico dell’impresa senza alcun riconoscimento fiscale agevolativo. Una scelta comprensibile dal punto di vista della ratio normativa, ma che nella pratica penalizza soprattutto le imprese di dimensioni contenute che non hanno uffici dedicati e devono quindi distogliere risorse da altre attività.
Per i beni acquisiti in leasing la situazione presenta alcune peculiarità tecniche che vale la pena approfondire. La maggiorazione delle quote di ammortamento spetta dal momento in cui il bene entra nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, ma il calcolo della maggiorazione va effettuato sul valore complessivo del bene, non sulle singole rate di leasing pagate anno per anno. Questo può generare un disallineamento temporale tra il momento in cui matura il diritto formale alla maggiorazione e quello in cui si concretizza il vantaggio fiscale effettivo attraverso la deduzione delle maggiori quote.
Cumulabilità con altre agevolazioni: il rispetto dei massimali europei
La possibilità di cumulare la maggiorazione fiscale delle quote di ammortamento con altre forme di sostegno pubblico è subordinata al rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Quando gli aiuti ricevuti rientrano nel regime de minimis, il limite complessivo riferito a un triennio mobile è fissato a 300.000 euro per impresa, con alcune eccezioni settoriali che prevedono soglie inferiori. Ma la maggiorazione fiscale sull’ammortamento dei beni strumentali non rientra automaticamente nel de minimis, può essere concessa anche come aiuto notificato alla Commissione europea, e in questo caso i massimali sono diversi.
Il tema della cumulabilità diventa quindi particolarmente delicato quando l’impresa ha già beneficiato o intende beneficiare di altri incentivi per lo stesso investimento. Ad esempio, un’azienda che ottiene un contributo regionale a fondo perduto per l’acquisto di macchinari innovativi può comunque accedere alla maggiorazione fiscale statale? In linea di principio sì, ma deve verificare attentamente che la somma complessiva degli aiuti non superi la percentuale massima ammissibile per quella tipologia di investimento, per quella dimensione d’impresa e per il settore specifico in cui opera.
Un calcolo che richiede competenze tecniche non banali e che conviene fare con il supporto di un consulente esperto in materia di incentivi alle imprese. Sbagliare questa valutazione significa esporsi al rischio di dover restituire parte degli aiuti ricevuti, con tutto quello che ne consegue in termini di sanzioni e interessi. E siccome parliamo di somme potenzialmente rilevanti, l’errore può avere conseguenze pesanti sulla situazione finanziaria dell’impresa.
C’è poi da considerare che alcune forme di agevolazione sono tra loro alternative, non cumulative. Se un’impresa ha già utilizzato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo per un determinato progetto, potrebbe non poter applicare anche la maggiorazione fiscale sulle quote di ammortamento degli stessi beni strumentali utilizzati per quel progetto. La verifica della compatibilità va fatta caso per caso, analizzando la natura giuridica delle diverse agevolazioni e le loro specifiche condizioni di accesso previste dai rispettivi decreti attuativi.
Situazioni problematiche: quando la norma non fornisce risposte chiare
Nella pratica applicativa emergono con una certa frequenza situazioni che la normativa non disciplina in modo esplicito, lasciando ampio spazio a interpretazioni divergenti. Un caso ricorrente riguarda gli investimenti programmati a cavallo dell’anno fiscale. L’impresa emette l’ordine di acquisto nel novembre 2025 rispettando il termine previsto, ma per ragioni tecniche indipendenti dalla propria volontà la consegna del macchinario avviene solo nel gennaio 2026. Formalmente l’investimento non rientra nei termini previsti dal decreto, ma se il ritardo è dipeso da cause di forza maggiore sarebbe oggettivamente iniquo negare la maggiorazione fiscale.
Il Gse ha un margine di discrezionalità nel valutare queste situazioni borderline, ma mancano criteri univoci e pubblicamente disponibili che orientino tale discrezionalità. Sarebbe utile che l’ente pubblicasse un vademecum operativo con le casistiche più ricorrenti e le relative soluzioni interpretative adottate, in modo da fornire alle imprese un riferimento chiaro prima ancora di attivare la procedura e impegnare risorse. Invece tutto resta affidato a valutazioni ex post, che per loro natura introducono un elemento di imprevedibilità difficile da gestire per chi deve pianificare investimenti plurimilionari.
Un altro nodo problematico riguarda la sostituzione di beni che erano già stati oggetto di precedenti agevolazioni fiscali. Se un’impresa ha beneficiato del super ammortamento nel 2019 per l’acquisto di un determinato macchinario, e nel 2025 decide di sostituirlo con un modello tecnologicamente più evoluto, può accedere nuovamente alla maggiorazione fiscale? In linea teorica sì, a condizione che il nuovo bene rappresenti un upgrade tecnologico significativo rispetto al precedente. Ma se si tratta di una sostituzione con un modello solo marginalmente più performante, il rischio è che il Gse contesti l’accesso al beneficio sostenendo che non si configura un effettivo salto innovativo.
Anche qui mancano parametri oggettivi e misurabili che consentano di tracciare una linea netta tra situazioni agevolabili e non agevolabili. Tutto si gioca sulla capacità dell’impresa di dimostrare, attraverso documentazione tecnica adeguata, che il nuovo investimento porta un reale incremento di efficienza o di qualità nei processi produttivi. Una dimostrazione che in alcuni settori è relativamente semplice, in altri risulta molto più complessa e soggetta a valutazioni opinabili.
Suggerimenti operativi per ridurre i rischi di contestazione
Alla luce della complessità procedurale che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti, risulta evidente che l’impresa interessata a beneficiare della maggiorazione fiscale deve organizzarsi con largo anticipo e con metodo. Non si può improvvisare, servono competenze specifiche sia sul versante tecnico-ingegneristico che su quello amministrativo-fiscale. Il primo suggerimento operativo è quindi quello di costituire un gruppo di lavoro interno che segua l’intero iter dall’inizio alla fine, evitando che la gestione venga frammentata tra più uffici con il rischio concreto di perdere il filo della situazione e di mancare qualche scadenza cruciale.
Sul piano documentale, conviene predisporre fin da subito un fascicolo completo dove raccogliere sistematicamente tutti i documenti che potrebbero essere richiesti in fase di verifica da parte del Gse o dell’Agenzia delle entrate: preventivi ricevuti dai fornitori, ordini di acquisto formalizzati, contratti sottoscritti, fatture di acquisto, ricevute di pagamento con evidenza della tracciabilità, attestazioni tecniche rilasciate dai produttori, relazioni di collaudo firmate da tecnici qualificati. Questo fascicolo va tenuto costantemente aggiornato e deve essere facilmente accessibile, perché in caso di richiesta da parte degli organi di controllo i tempi di risposta sono generalmente stretti e non ammettono ritardi.
Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori, è opportuno inserire già in fase di negoziazione contrattuale clausole specifiche che regolino gli aspetti connessi all’agevolazione fiscale. Ad esempio, va stabilito chi ha l’onere di produrre l’attestazione di installazione e messa in funzione del bene, entro quali termini precisi questa attestazione deve essere rilasciata, quali conseguenze si determinano in caso di ritardi nella consegna imputabili al fornitore. Può sembrare eccessivamente formalistico, ma nella pratica questi dettagli fanno spesso la differenza tra un iter che procede senza intoppi e uno che si inceppa per questioni apparentemente secondarie.
Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la pianificazione finanziaria dell’investimento. La maggiorazione fiscale produce i suoi effetti benefici lungo l’intero periodo di ammortamento del bene, che può essere anche di 10-15 anni a seconda della tipologia. Questo significa che il vantaggio fiscale non si concentra tutto nell’anno di acquisto, ma si spalma nel tempo attraverso la deduzione di maggiori quote annue di ammortamento. L’impresa deve quindi mettere in conto che il beneficio economico effettivo si realizzerà gradualmente, e non può aspettarsi un immediato impatto positivo sulla liquidità aziendale come invece avverrebbe con un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Tabella riepilogativa: maggiorazione fiscale per scaglioni di investimento
| Importo investimento | Maggiorazione fiscale | Quota ammortamento deducibile (esempio 10% civilistico) | Risparmio fiscale effettivo (Ires 24%) | Durata beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% | 28% annuo (10% + 18% maggiorazione) | 43,2% del valore del bene | Distribuito lungo periodo ammortamento |
| Da 2,5 a 10 milioni € | 100% | 20% annuo (10% + 10% maggiorazione) | 24,0% del valore del bene | Distribuito lungo periodo ammortamento |
| Da 10 a 20 milioni € | 50% | 15% annuo (10% + 5% maggiorazione) | 12,0% del valore del bene | Distribuito lungo periodo ammortamento |


