Con il decreto fiscale d’urgenza del 27 marzo 2026 (DL n. 38/2026, pubblicato in GU n. 72 e in vigore dalla stessa data), il Governo ha rimosso uno degli ostacoli più controversi dell’iper-ammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026: il vincolo che imponeva di acquistare soltanto beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo. La soppressione opera retroattivamente dal 1° gennaio 2026, tutelando le imprese che avevano già investito in macchinari extra-europei. La novità sblocca anche l’iter del decreto attuativo MIMIT-MEF, finora fermo proprio a causa di quella clausola. L’agevolazione – disciplinata dai commi 427-436 dell’art. 1 della L. 199/2025 – consente alle imprese di dedurre un costo figurativo maggiorato fino al 180% per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0, con un meccanismo a scaglioni decrescenti fino a 20 milioni di euro. L’accesso non è automatico: richiede una procedura comunicativa in tre fasi tramite la piattaforma del GSE. Restano aperte alcune questioni interpretative su cui si attende il decreto attuativo e, probabilmente, una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Il vincolo nella legge di bilancio 2026
La storia parte dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). I commi 427-436 dell’art. 1 avevano reintrodotto l’iper-ammortamento, uno strumento che molti operatori conoscono bene: un’impresa che acquista beni strumentali tecnologici può portare in deduzione un valore superiore al costo effettivo, con un effetto diretto sulla riduzione delle imposte dirette (IRES e IRPEF).
Il problema era al comma 427. Lì era scritto che i beni dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”. Una condizione in apparenza secondaria, che però nella pratica si è rivelata un ostacolo significativo. Buona parte dei macchinari e delle tecnologie 4.0 e 5.0 presenti sul mercato – spesso di provenienza americana, giapponese o taiwanese – risultava automaticamente esclusa. Le imprese si trovavano a dover scegliere tra prodotti più competitivi (ma non agevolabili) e prodotti europei (agevolabili, ma magari meno adatti alle proprie esigenze).
Non solo. Il requisito della provenienza geografica stava bloccando anche l’emanazione del decreto attuativo previsto al comma 433, di competenza congiunta del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e del MEF. Senza chiarire prima questa criticità normativa, definire le regole operative non aveva molto senso.
La soppressione del vincolo: come interviene il DL n. 38/2026
L’art. 7 del DL n. 38/2026 interviene in modo chirurgico: sopprime, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, le parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Non una riscrittura, non una modifica parziale. Cancellazione secca di quella clausola.
Il risultato è che l’iper-ammortamento 2026 diventa agnostico rispetto all’origine del bene. Un’impresa italiana può acquistare un robot industriale prodotto in Giappone, un sistema di controllo numerico di fabbricazione americana, una linea automatizzata taiwanese – e accedere comunque all’agevolazione, a parità di tutte le altre condizioni.
La decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026 risolve peraltro un potenziale problema pratico: le imprese che hanno già effettuato o avviato investimenti nei primi mesi dell’anno – magari acquistando beni non prodotti in Europa per ragioni di convenienza o disponibilità tecnica – non rischiano di trovarsi escluse dall’agevolazione per una norma che cambia in corsa.
Cosa si può agevolare: beni ammessi e categorie di investimento
Sgombrato il campo dal vincolo territoriale, vale la pena ricordare cosa può accedere all’iper-ammortamento. Secondo quanto previsto dai commi 427-436 della L. 199/2025, l’agevolazione spetta per due categorie principali di investimento.
La prima riguarda i beni materiali e immateriali 4.0 e 5.0 strumentali nuovi, inclusi rispettivamente negli Allegati IV e V alla stessa legge, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda categoria comprende beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Ai fini del beneficio, l’investimento deve essere realizzato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, e i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.
Beneficiari, requisiti soggettivi e condizioni di accesso
La platea dei beneficiari comprende i titolari di reddito d’impresa, con esclusione delle imprese prive di continuità aziendale (quelle in liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale) e di quelle che abbiano subito sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Oltre ai requisiti soggettivi, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali (DURC regolare). Si tratta di condizioni già presenti nei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e che il legislatore ha riproposto anche per il nuovo strumento. La presenza di un DURC irregolare, anche temporanea, paralizza la deducibilità della quota di iper-ammortamento relativa al periodo interessato.
La misura del beneficio: scaglioni e meccanismo di calcolo
La misura del beneficio non è fissa: varia in base all’entità dell’investimento, secondo una struttura a scaglioni decrescenti. Nella forma massima, l’incremento figurativo del costo raggiunge il 180%. Ai fini pratici, significa che un bene acquistato a 1 milione di euro viene fiscalmente trattato come se fosse costato 1,8 milioni: la differenza riduce la base imponibile su cui si calcolano IRES e IRPEF.
| Fascia di investimento | Maggiorazione del costo fiscale |
|---|---|
| Fino a 2.500.000 euro | 180% |
| Oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro | 100% |
| Oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro | 50% |
Un chiarimento che ancora manca – e su cui si attende il decreto attuativo – riguarda il perimetro temporale di applicazione degli scaglioni. In passato, il limite massimo di investimento era riferito alla singola annualità (quindi ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 andava considerato separatamente). La stessa logica dovrebbe valere anche stavolta, ma occorre una conferma esplicita. Se invece i limiti fossero riferiti all’intero triennio, il meccanismo cambierebbe radicalmente per le imprese che distribuiscono investimenti su più anni. Si consideri il caso di un’impresa che preveda di investire 8 milioni nel 2026 e altri 8 milioni nel 2027: se i limiti sono annuali, entrambi gli investimenti ricadono nella fascia del 100%; se fossero cumulativi, il secondo rientrerebbe già nella fascia al 50%.
È opportuno precisare che le quote di maggiorazione non incidono sugli acconti IRPEF e IRES dovuti per il 2026: gli effetti finanziari dell’agevolazione non possono essere anticipati. L’iper-ammortamento, inoltre, non ha impatto sui valori contabili del bene, che resta iscritto al costo storico; si sostanzia invece in una variazione in diminuzione extracontabile in dichiarazione dei redditi, correlata ai piani di ammortamento calcolati ai coefficienti fiscali del D.M. 31 dicembre 1988 (con riduzione alla metà nel primo esercizio).
La documentazione tecnica: perizia asseverata e dichiarazione sostitutiva
Per accedere all’agevolazione, le caratteristiche tecniche del bene e il requisito dell’interconnessione devono essere attestati tramite perizia asseverata redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, la perizia è sostituibile da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tutta la documentazione – comprese fatture, perizie e comunicazioni al GSE – deve essere conservata per dieci anni dal completamento dell’investimento.
La procedura di accesso: le tre comunicazioni al GSE
L’accesso all’iper-ammortamento non è automatico. Le imprese devono trasmettere telematicamente apposite comunicazioni al Gestore dei servizi energetici (GSE), attraverso una piattaforma dedicata accessibile tramite SPID. La procedura si articola in tre passaggi obbligatori.
| Fase | Contenuto e tempistica |
|---|---|
| 1. Comunicazione preventiva | Prima dell’avvio dell’investimento. Contiene dati identificativi dell’impresa, struttura produttiva, descrizione sintetica dei beni, importo complessivo e suddivisione per fascia di maggiorazione. |
| 2. Comunicazione di conferma | Entro 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva. Richiede l’attestazione del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. |
| 3. Comunicazione di completamento | A consuntivo, al termine dei lavori e comunque entro il 15 novembre 2028. Attesta l’effettivo completamento degli investimenti con importo finale. |
A seguito di ciascuna comunicazione, il GSE rilascia una ricevuta di avvenuto invio e – per la comunicazione preventiva – comunica l’esito delle verifiche entro 10 giorni, richiedendo eventuali integrazioni da fornire entro ulteriori 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità previste comporta l’impossibilità di fruire del beneficio.
Il fatto che la bozza di DM sia stata predisposta prima della modifica normativa non significa che le procedure cambieranno in modo sostanziale. Molto probabilmente il testo verrà aggiornato nella parte descrittiva, ma l’impianto operativo dovrebbe restare quello già anticipato. Di certo, con l’eliminazione del vincolo territoriale, cade anche la necessità di prevedere meccanismi di verifica dell’origine dei beni.
Il decreto attuativo: perché era bloccato e quando arriverà
La rimozione del requisito di provenienza UE/SEE era la condizione necessaria per sbloccare la firma del decreto interministeriale. Il ritardo nell’emanazione delle regole operative – che aveva lasciato molte imprese in una situazione di stallo dal 1° gennaio ad oggi – era direttamente imputabile all’incertezza su quella clausola. Non aveva senso normare le procedure di accesso a un’agevolazione il cui perimetro applicativo era ancora contestato.
Adesso l’ostacolo è rimosso. Il decreto attuativo, di competenza congiunta di MIMIT e MEF, dovrebbe arrivare in tempi relativamente brevi. Le imprese che hanno già avviato o pianificato investimenti potranno finalmente avere un quadro operativo completo.
Le questioni aperte che attendono risposta
L’eliminazione del vincolo geografico risolve il problema più urgente, ma lascia sul tavolo diverse questioni che il decreto attuativo dovrà chiarire.
Sul fronte degli scaglioni, come accennato, serve una risposta netta: i limiti di 2,5 milioni, 10 milioni e 20 milioni si applicano anno per anno o all’intero triennio 2026-2028?
Un secondo nodo riguarda il rapporto con il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. L’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano di questa misura. Ma cosa accade per i beni “prenotati” nel 2025 – con comunicazione già presentata per accedere al credito 4.0 – e poi effettivamente acquistati nel primo semestre del 2026 (entro il 30 giugno 2026, termine ultimo per le prenotazioni 2025)? In quali condizioni questi beni possono accedere al nuovo iper-ammortamento? La risposta non è scontata e potrebbe dipendere dalla presenza o meno della comunicazione di prenotazione già trasmessa.
Restano poi aperte le questioni legate ai beni immateriali 4.0 e 5.0 (Allegato V alla L. 199/2025), che presentano profili critici specifici già segnalati dagli operatori nei mesi scorsi. Su questi punti, un chiarimento nel DM attuativo – o quanto meno in una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate – sarebbe quanto mai utile.
Da definire con precisione anche le regole di cumulo con altri incentivi territoriali (ZES, ZLS) e con eventuali contributi GSE, su cui la bozza di DM attuativo lascia spazio a indicazioni specifiche nella comunicazione preventiva.



