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Interposizione fittizia di società: il beneficiario reale non può essere scudo

18 Febbraio, 2026

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L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione torna a confermare che quando una società viene utilizzata con finalità meramente elusive, la sostanza economica prevale sulla qualificazione civilistica dell’interposizione. A stabilirlo sono diverse pronunce recenti che intervengono su una questione delicata: cosa succede quando l’Amministrazione finanziaria contesta una struttura societaria ritenendo che serva solo a schermare il vero beneficiario del reddito?

La risposta della Suprema Corte, nella sentenza n. 9095 del 7 aprile 2025, non lascia spazi a dubbi. Se emerge che l’interposizione è fittizia e che il soggetto interposto non ha consistenza effettiva, conta chi ha realmente conseguito il reddito. Non basta insomma la separazione formale tra società e socio per neutralizzare le pretese del Fisco, quando dietro quella separazione si cela un disegno elusivo.

La distinzione tra interposizione reale e fittizia nel diritto tributario

Bisogna partire da un dato normativo preciso: l’articolo 37, comma 3, del dpr n. 600/1973 stabilisce che nel caso di interposizione fittizia di persona l’imposta deve essere applicata a prescindere dalla qualificazione civilistica. Ciò significa che il Fisco può guardare oltre lo schermo societario e ricostruire la vicenda imponibile sulla base della sostanza economica.

Ma quando si parla di interposizione fittizia? La giurisprudenza chiarisce che si ha interposizione fittizia quando una persona (l’interposto) agisce formalmente per conto proprio, ma in realtà opera nell’interesse e per conto di un’altra (l’interponente). L’interposto non ha autonomia decisionale, non assume rischi economici propri, insomma è solo un prestanome. La vendita conclusa dall’interposto viene considerata come se fosse stata realizzata direttamente dall’interponente, che ne sopporta le conseguenze fiscali.

Diversa è invece l’interposizione reale, dove l’interposto agisce in nome proprio ma per conto di un terzo che rimane nell’ombra. In questo caso l’interposto ha una sua identità fiscale distinta e il rapporto con il terzo beneficiario è regolato da un patto fiduciario. Nella prassi, l’interposizione reale viene spesso utilizzata sfruttando strutture come le holding italiane o estere, oppure trust e fondazioni, per finalità che possono spaziare dalla pianificazione successoria alla protezione patrimoniale.

Il caso portato all’attenzione della Cassazione: holding familiare e controllo effettivo

Il fatto che ha originato la pronuncia della Corte di Cassazione riguardava una vicenda piuttosto classica. Un contribuente, socio di riferimento di una struttura a ristretta base familiare, deteneva una quota di partecipazione di circa il 20% in una società operativa italiana. Nel 2008 quella quota era stata ceduta, almeno secondo la documentazione ufficiale, a una holding di diritto inglese collegata alla famiglia stessa.

L’Amministrazione finanziaria aveva però ritenuto fittizia quella cessione. Secondo il Fisco, la holding non aveva alcuna consistenza economica effettiva e fungeva da mero schermo interposto allo scopo di eludere la tassazione sugli utili extracontabili distribuiti dalla società operativa. In sostanza, veniva contestata una simulazione: la cessione era solo apparente, e il vero beneficiario dei redditi continuava ad essere il socio italiano originario.

La controversia è arrivata fino in Cassazione dopo che i giudici di merito avevano respinto il ricorso del contribuente. E la Suprema Corte ha confermato l’impostazione: quando l’interposizione è fittizia, rileva chi ha effettivamente incassato i proventi, non chi figura formalmente come titolare del diritto.

L’onere della prova e la sovrapposizione tra evasione e abuso del diritto

Punto cruciale della sentenza n. 9095/2025 è il tema dell’onere probatorio. Chi deve dimostrare che l’interposizione è fittizia? Secondo la Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di fornire elementi che facciano emergere la mancanza di consistenza economica del soggetto interposto. Non basta il sospetto o la semplice anomalia: servono indizi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso in questione, l’Agenzia aveva portato prove abbastanza articolate: la tempistica dell’operazione (avvenuta poco prima della distribuzione di utili extracontabili), la natura dei soggetti coinvolti (tutti appartenenti alla stessa famiglia), l’assenza di un’effettiva operatività della holding inglese. Elementi che, messi insieme, hanno permesso ai giudici di ritenere dimostrata la natura fittizia dell’interposizione.

Altro profilo delicato riguarda il rapporto tra evasione fiscale e abuso del diritto (o elusione, come dir si voglia). La Cassazione ha precisato che quando viene accertata un’interposizione fittizia non è consentito sovrapporre evasione e abuso: i due piani vanno tenuti distinti. L’evasione implica una violazione diretta di norme impositive, l’abuso riguarda l’uso distorto di schemi leciti per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Nel caso di interposizione fittizia si applica la disciplina dell’articolo 37, comma 3, del dpr 600/1973 senza necessità di invocare contestualmente l’abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

La valutazione unitaria del giudice: motivazione apparente o frammentata?

Un altro principio ribadito dalla sentenza del 27 gennaio 2026, n. 1850, sempre della Cassazione civile, riguarda il modo in cui il giudice deve valutare la sussistenza dell’interposizione fittizia. Non è ammessa una lettura frammentata degli indizi: la Corte ha chiarito che il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e coerente della catena indiziaria, altrimenti la cassazione con rinvio diventa inevitabile per motivazione apparente o contraddittoria.

Questa precisazione serve a evitare che i giudici di merito si limitino a sommare singoli elementi senza verificare se, complessivamente, essi confermano l’ipotesi accusatoria. Occorre insomma un ragionamento che tenga insieme tutti i dati, anche quelli che apparentemente potrebbero deporre in senso contrario. Solo così si può arrivare a una decisione motivata in modo logico e non arbitrario.

La distribuzione occulta di utili: quando scatta la presunzione di competenza ai soci

La questione si complica ulteriormente quando si affronta il tema della distribuzione occulta di utili extracontabili. L’articolo 37, comma 3, del dpr 600/1973 prevede che in caso di contestazione di distribuzione di utili occulti o extracontabili la presunzione sia che tali utili siano stati attribuiti ai soci. E questa presunzione è relativa: il socio può fornire prova contraria dimostrando, per esempio, che quei proventi sono stati reinvestiti o accantonati, oppure che non ne ha mai avuto disponibilità.

La sentenza della Cassazione n. 26473 del 10 ottobre 2024 ha ribadito proprio questo aspetto: la presunzione è legittima ma non assoluta. Il contribuente può superarla offrendo elementi specifici che dimostrino dove siano finiti effettivamente quegli utili. Certo, la prova non è semplice – bisogna documentare in modo puntuale i flussi finanziari, i reinvestimenti, le destinazioni alternative – ma è comunque ammessa.

Nella prassi capita spesso che l’Agenzia contesti distribuzioni occulte quando emergono, magari da un accertamento bancario o da intercettazioni, movimenti di denaro non giustificati tra società e soci. In quei casi, la presunzione scatta quasi automaticamente. Tocca poi al contribuente, se vuole evitare la tassazione, dimostrare che quei flussi non erano utili distribuiti ma, che so, finanziamenti soci, apporti di capitale, operazioni commerciali regolari.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e le implicazioni operative

La Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha dunque affermato alcuni principi che si possono così sintetizzare. Primo: l’articolo 37, comma 3, del dpr 600/1973 consente di prescindere dalla qualificazione civilistica dell’interposizione quando questa è fittizia. Secondo: l’interposizione si considera fittizia quando il soggetto interposto non ha sostanza economica effettiva e agisce solo come schermo formale per conto del vero titolare del reddito. Terzo: in caso di distribuzione di utili extracontabili, scatta la presunzione che tali utili siano andati ai soci, salvo prova contraria specifica da parte del contribuente che dimostri dove siano stati effettivamente destinati.

Sul piano pratico, queste indicazioni comportano conseguenze rilevanti. Da un lato, l’Amministrazione finanziaria ha uno strumento piuttosto efficace per colpire operazioni elusive realizzate attraverso società interposta, soprattutto quando queste società non hanno una reale operatività. Dall’altro, il contribuente deve prestare massima attenzione alla documentazione che giustifica strutture societarie complesse: non basta che sulla carta tutto sia formalmente corretto, serve anche che la sostanza economica corrisponda alla forma giuridica.

Pensiamo a un caso tipico: una holding estera che detiene partecipazioni in società italiane ma che non ha dipendenti, non ha sede operativa, non svolge attività se non quella di detenere le quote. Se quella holding viene utilizzata per incassare dividendi o plusvalenze, il Fisco potrebbe contestare che si tratta di interposizione fittizia e tassare direttamente il socio persona fisica che controlla la holding. Per evitare questo rischio, bisognerebbe dimostrare che la holding ha una sua ragion d’essere economica: gestione centralizzata di partecipazioni, attività di coordinamento, funzioni amministrative e finanziarie, insomma una vita propria.

Elemento da verificare Interposizione fittizia Interposizione reale
Autonomia decisionale interposto Assente Presente
Assunzione rischio economico Non assume rischi propri Assume rischi in proprio
Finalità fiscale prevalente Elusione o evasione Pianificazione lecita
Sostanza economica Inesistente o marginale Effettiva operatività
Onere probatorio Spetta al Fisco dimostrare finzione Spetta al contribuente dimostrare validità

Le ricadute su altre fattispecie: società di comodo e transfer pricing

Vale la pena segnalare che la problematica dell’interposizione fittizia si intreccia spesso con altre contestazioni del Fisco, come quella relativa alle società di comodo o quella del transfer pricing. Una società può essere non operativa (di comodo) e al tempo stesso fungere da schermo interposto: in questo caso il contribuente si trova a dover fronteggiare sia la disciplina antielusiva specifica (articolo 30 della legge n. 724/1994 per le società di comodo) sia quella generale dell’interposizione fittizia.

Analogamente, nelle operazioni infragruppo, quando vengono contestati prezzi di trasferimento non congrui, può emergere anche il tema della sostanza economica delle entità coinvolte. Se una controllata estera viene ritenuta priva di sostanza, il Fisco italiano potrebbe contestare sia la congruità dei prezzi (transfer pricing) sia la fittizia interposizione della controllata stessa, andando a tassare direttamente in capo alla società italiana i redditi che formalmente risultano conseguiti all’estero.

Queste sovrapposizioni rendono particolarmente insidiosa la difesa del contribuente, che deve spesso articolare una strategia processuale su più fronti. Non basta contestare la non operatività della società o la congruità dei prezzi: bisogna anche dimostrare che quella società ha una ragion d’essere economica reale, altrimenti si rischia che venga considerata un mero schermo.

Recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali: verso una stretta ulteriore?

Nel 2025 il legislatore ha introdotto ulteriori criteri per valutare la sostanza economica delle entità giuridiche, soprattutto quelle estere, recependo indicazioni OCSE e direttive europee sulla trasparenza fiscale. La normativa sulla exit tax, quella sui controlled foreign companies (Cfc), e le regole antielusive previste dalla direttiva Atad hanno contribuito a creare un quadro sempre più stringente.

In questo contesto, le pronunce della Cassazione sull’interposizione fittizia assumono un rilievo ancora maggiore. Non si tratta più solo di applicare l’articolo 37 del dpr 600/1973, ma di interpretarlo alla luce di un sistema normativo che ormai guarda con sospetto qualsiasi struttura priva di sostanza. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, poi, ha più volte ribadito che gli Stati membri possono contrastare costruzioni artificiose finalizzate a ottenere vantaggi fiscali indebiti, anche quando formalmente rispettano le norme nazionali.

Insomma, il contribuente che intende utilizzare strutture societarie complesse deve essere consapevole che la forma giuridica scelta non è più sufficiente. Serve documentare in modo puntuale la sostanza economica, tenere una contabilità ordinata, dimostrare che le scelte operate hanno una logica imprenditoriale e non solo fiscale. Altrimenti il rischio è che tutto venga riqualificato, con conseguenze pesanti in termini di maggiori imposte, sanzioni e interessi.

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