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Indicazione dell’adesione al concordato preventivo nel Bilancio 2024

6 Maggio, 2025

Le società a responsabilità limitata che hanno scelto di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) si trovano ad affrontare specifiche necessità di rendicontazione nel bilancio 2024. La corretta rappresentazione di questa adesione richiede particolare attenzione nella redazione della documentazione contabile, con risvolti significativi sull’informativa societaria e sulla trasparenza verso i terzi. L’applicazione delle nuove disposizioni comporta un’attenta valutazione degli impatti contabili e fiscali che devono essere adeguatamente rappresentati nei documenti di bilancio.

La nota integrativa come documento strategico di comunicazione

Nella prassi contabile consolidata, la nota integrativa assume un ruolo fondamentale quale strumento di comunicazione delle scelte fiscali operate dalla società. Le imprese che hanno optato per il regime concordatario devono illustrare con particolare cura non solo la decisione assunta, ma anche e soprattutto le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della determinazione del carico tributario.

Il principio contabile OIC 25, nella sua versione aggiornata, impone obblighi informativi particolarmente stringenti. Quando si manifesta una divergenza sostanziale tra l’onere fiscale teorico, calcolato secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa partendo dal risultato civilistico, e quello effettivo, concordato con l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del CPB, le società sono tenute a predisporre una riconciliazione numerica dettagliata. Tale prospetto non può limitarsi a una mera elencazione di cifre ma deve fornire una spiegazione articolata delle motivazioni che hanno condotto allo scostamento, permettendo così a tutti gli stakeholder di comprendere appieno la situazione fiscale dell’impresa.

Nell’esperienza professionale, si è osservato come la qualità di questa informativa possa influenzare significativamente la percezione che i terzi hanno della gestione aziendale. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a indicare genericamente l’adesione al CPB: occorre illustrare l’ammontare e la natura dei crediti tributari che emergono dalla particolare modalità di determinazione del reddito imponibile, specificando con chiarezza le modalità attraverso cui sono state calcolate le imposte correnti e fornendo adeguate informazioni sul trattamento delle imposte differite e anticipate che possono sorgere dal disallineamento tra valori civilistici e fiscali.

Le specificità per i bilanci in forma abbreviata e le micro-imprese

La disciplina relativa ai bilanci abbreviati presenta alcune peculiarità che meritano particolare attenzione. Sebbene la normativa non imponga formalmente l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sul CPB nella nota integrativa semplificata, l’esperienza applicativa e le best practice suggeriscono fortemente di includere almeno gli elementi essenziali di questa disclosure. La ratio di tale approccio risiede nella necessità di garantire un’adeguata trasparenza informativa anche quando si utilizzano schemi semplificati di bilancio.

Per quanto concerne le micro-imprese, la questione si presenta ancora più delicata. Queste entità, infatti, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa secondo quanto previsto dall’articolo 2435-ter del codice civile. Tuttavia, la prassi professionale ha sviluppato soluzioni operative che consentono di conciliare la semplificazione normativa con l’esigenza di trasparenza. Si è consolidata, infatti, la pratica di inserire nelle annotazioni in calce allo stato patrimoniale almeno un riferimento sintetico all’adesione al CPB e ai suoi effetti principali sulla determinazione delle imposte.

Tale soluzione, seppur non espressamente prevista dalla legge, risponde all’esigenza fondamentale di informare correttamente tutti i soggetti interessati circa la posizione fiscale dell’impresa, elemento che assume particolare rilevanza in un contesto di concordato preventivo dove la determinazione del carico tributario segue logiche diverse da quelle ordinarie.

La delicata funzione degli organi di controllo

Il collegio sindacale o l’organo di controllo monocratico, ove presente, si trova investito di responsabilità particolarmente delicate in relazione all’adesione al CPB. La giurisprudenza e la dottrina hanno progressivamente delineato un quadro di riferimento che distingue nettamente tra la verifica procedurale, che rientra pienamente nelle competenze dell’organo di controllo, e la valutazione di merito sulla convenienza della scelta, che appartiene esclusivamente alla sfera gestionale.

Nella relazione che accompagna il bilancio, questi soggetti devono innanzitutto evidenziare che la società ha aderito al regime concordatario, illustrando sinteticamente le modalità attraverso cui tale decisione è stata assunta. È fondamentale che emergano chiaramente gli elementi che attestano come la scelta sia stata presa con adeguata cognizione di causa, dopo aver valutato tutti gli aspetti rilevanti e acquisito, se del caso, pareri professionali qualificati.

Come spesso accade nella pratica professionale, la linea di demarcazione tra verifica procedurale e valutazione di merito può risultare sottile e richiede particolare attenzione. L’organo di controllo deve astenersi rigorosamente dall’esprimere giudizi sulla convenienza economica della scelta, limitandosi a verificare che il processo decisionale si sia svolto nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni di legge, con particolare riferimento all’informativa fornita agli organi sociali e alla completezza della documentazione esaminata.

Linee guida operative per una corretta redazione

La redazione del bilancio 2024 per le s.r.l. che hanno aderito al CPB richiede l’applicazione di specifiche linee guida operative che devono essere attentamente calibrate in funzione della tipologia di bilancio adottata.

Per quanto riguarda la nota integrativa ordinaria, è essenziale che venga dichiarata espressamente l’adesione al concordato preventivo biennale, fornendo una spiegazione articolata delle motivazioni che hanno condotto a tale scelta. Il documento deve illustrare con precisione le ragioni del disallineamento tra il risultato civilistico emergente dal conto economico e la base imponibile determinata secondo le regole del CPB. La riconciliazione numerica tra il carico fiscale teorico, calcolato applicando le aliquote vigenti al risultato ante imposte, e quello effettivo, derivante dall’applicazione del regime concordatario, rappresenta un elemento imprescindibile dell’informativa. Inoltre, occorre fornire un’analisi dettagliata dei crediti e debiti tributari di importo rilevante, specificando la loro natura e le modalità di determinazione.

I bilanci semplificati, pur beneficiando di alcune agevolazioni in termini di contenuto informativo, non possono prescindere dal segnalare l’opzione esercitata per il CPB. In questi casi, è opportuno fornire almeno una sintesi degli effetti fiscali più significativi, evidenziando in particolare l’impatto sul carico tributario complessivo e sulle principali voci dello stato patrimoniale interessate dal regime concordatario.

Gli organi di controllo, nella loro attività di vigilanza, devono necessariamente menzionare la scelta del CPB nella relazione al bilancio, attestando la correttezza del procedimento decisionale seguito. Tale attestazione deve basarsi su una verifica puntuale della documentazione esaminata dall’organo amministrativo e delle modalità attraverso cui è stata assunta la decisione, senza tuttavia entrare nel merito della convenienza economica della scelta.

Trasparenza informativa e stakeholder relationship

L’adeguata rappresentazione dell’adesione al CPB nel bilancio d’esercizio risponde a precise esigenze di trasparenza informativa che assumono particolare rilevanza nel contesto delle relazioni con gli stakeholder. Le società devono garantire che tutti i soggetti interessati, dai soci ai creditori, dalle banche agli investitori potenziali, possano comprendere appieno le implicazioni fiscali e patrimoniali derivanti dalla scelta effettuata.

Nella casistica comune emergono frequentemente situazioni in cui una disclosure incompleta o superficiale genera perplessità e dubbi nei terzi, compromettendo potenzialmente la fiducia nel sistema informativo aziendale. Per questo motivo, anche quando la normativa non impone specifici obblighi informativi, è sempre opportuno valutare l’inserimento di informazioni aggiuntive che possano contribuire a chiarire la posizione fiscale dell’impresa e le prospettive future in termini di carico tributario.

La corretta applicazione di queste indicazioni operative consente alle s.r.l. di rispondere pienamente agli obblighi di trasparenza, assicurando nel contempo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale successiva all’adesione al CPB. Tale approccio contribuisce inoltre a rafforzare la credibilità dell’impresa nei confronti del mercato e degli operatori economici, elemento sempre più cruciale in un contesto caratterizzato da crescente attenzione alla compliance e alla trasparenza gestionale.

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