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Imposta bollo virtuale forfettari: obblighi e modalità operative

2 Ottobre, 2025

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I soggetti che operano attraverso il regime forfettario si trovano oggi di fronte a una realtà normativa ben definita: l’applicazione dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche rappresenta un adempimento obbligatorio, senza possibilità di deroga alcuna. La transizione verso la digitalizzazione dei documenti fiscali ha comportato modifiche sostanziali nella gestione di questo tributo.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche è obbligatoria per i forfettari e sostituisce la marca da bollo cartacea.
  • Si applica ai documenti fiscali di importo ≥ 77,47 euro, con versamento tramite modello F24 e codici tributo specifici per ogni trimestre.
  • Le scadenze di pagamento cambiano in base all’importo e al trimestre: i primi due trimestri possono essere cumulati se l’imposta è ≤ 5.000 €.
  • L’importo addebitato al cliente come bollo è considerato ricavo ai fini del reddito forfettario.
  • Dal 2025 la certificazione unica per i forfettari non è più richiesta, semplificando gli obblighi documentali.
  • La gestione può avvenire tramite servizi online Agenzia Entrate o canali bancari; serve attenzione al monitoraggio e calcolo dell’imposta.

 

La disciplina attuale del bollo sui documenti elettronici

Prima dell’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica, i professionisti e gli imprenditori forfettari potevano scegliere tra due modalità operative distinte. Da un lato, l’applicazione della marca da bollo tradizionale sui documenti cartacei (quella fisica che si acquista nelle rivendite autorizzate). Dall’altro, per chi già utilizzava sistemi digitali, il calcolo e versamento del tributo virtuale.

L’evolversi del quadro normativo ha reso questa scelta superflua. Con l’estensione degli obblighi di emissione digitale dei documenti fiscali, si è consolidata anche la necessità di gestire l’imposta attraverso le procedure virtuali.

Soglia di applicazione e modalità di calcolo

L’imposta di bollo virtuale trova applicazione quando il valore del singolo documento fiscale raggiunge o supera l’importo di 77,47 euro. Questa soglia, stabilita dalla normativa, rappresenta il discrimine tra documenti soggetti al tributo e quelli esenti.

Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando codici tributo specifici per ciascun periodo trimestrale:

  • Codice 2521 per il primo trimestre
  • Codice 2522 per il secondo trimestre
  • Codice 2523 per il terzo trimestre
  • Codice 2524 per il quarto trimestre

Scadenze di versamento: un calendario articolato

Le tempistiche per l’adempimento seguono uno schema differenziato, che tiene conto sia del periodo di riferimento sia dell’entità dell’imposta dovuta.

Per il primo trimestre 2025, la distinzione è netta: importi superiori a 5.000 euro richiedono versamento entro il 3 giugno, mentre quelli inferiori godono di un differimento al 30 settembre. Il secondo trimestre segue la scadenza del 30 settembre senza distinzioni di importo.

Una particolarità emerge per i trimestri successivi. Il cumulo tra primo e secondo trimestre, quando l’importo complessivo resta sotto i 5.000 euro, consente il versamento entro il 30 novembre (posticipato al 1° dicembre per cadenza festiva). Il terzo trimestre mantiene la medesima scadenza del 30 novembre, mentre il quarto trimestre si allinea al 2 marzo dell’anno successivo.

L’impatto reddituale: un aspetto spesso sottovalutato

Una questione di particolare rilevanza nella prassi applicativa riguarda il trattamento reddituale dell’imposta addebitata ai clienti. L’Agenzia delle Entrate, attraverso consolidati orientamenti interpretativi, ha chiarito che l’importo del bollo fatturato assume natura di ricavo.

Secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n. 190/2014, tali somme concorrono alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. L’interpello numero 428 del 2022 ha definitivamente fugato ogni dubbio interpretativo su questo aspetto.

Questa impostazione, pur coerente con la natura del regime forfettario, può generare perplessità tra gli operatori. Il bollo, pur essendo un tributo indiretto, diventa elemento costitutivo del reddito imponibile quando addebitato al cliente.

Riflessi sulla certificazione unica: un quadro in evoluzione

Fino al 2024, la certificazione unica richiedeva specifica evidenza dell’imposta di bollo nel punto 4 del documento. Successivamente, il punto 6 doveva riportare:

  • Codice 24: importi corrisposti a soggetti in regime forfettario
  • Codice 22: erogazioni di redditi esenti o somme non costituenti reddito

Dal 2025, tuttavia, questo adempimento risulta superato. La certificazione unica per i contribuenti forfettari è stata abolita, semplificando il panorama degli obblighi documentali.

Considerazioni operative per la gestione pratica

L’Amministrazione finanziaria ha predisposto servizi online gratuiti per facilitare la compilazione e il versamento del modello F24. Questi strumenti consentono una gestione semiautomatica del tributo, riducendo il margine di errore nei calcoli.

In alternativa, rimane percorribile l’opzione del calcolo autonomo e versamento attraverso i tradizionali canali bancari telematici. Questa modalità richiede maggiore attenzione nella determinazione degli importi e nella scelta dei codici tributo appropriati.

La gestione trimestrale del tributo implica un monitoraggio costante delle fatture emesse, particolarmente per quei soggetti che operano con volumi significativi di documenti prossimi alla soglia di rilevanza.

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