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garanzia VIES

Il nodo della garanzia VIES: dubbi di legittimità e sospensione cautelare

30 Luglio, 2025

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato del 22 luglio 2025, si accende il dibattito sulla legittimità degli obblighi di garanzia per i soggetti extracomunitari con rappresentante fiscale VIES. Il contenzioso amministrativo ha posto in discussione l’intera architettura normativa, sollevando interrogativi sulla conformità costituzionale e comunitaria delle nuove misure. L’introduzione di queste garanzie discende dall’art. 4 del D.Lgs. n. 13/2024 e dal successivo decreto ministeriale, che hanno imposto nuovi obblighi ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi. Tuttavia, la questione si presenta articolata e in rapida evoluzione.

La riforma degli obblighi di garanzia per l’archivio VIES

La normativa attuale stabilisce che i soggetti non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, che intendono operare attraverso un rappresentante fiscale nominato secondo l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare specifiche garanzie per accedere o mantenere l’iscrizione all’archivio VIES.

Il provvedimento n. 178713/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 14 aprile 2025, ha dettagliato le modalità operative. Nella prassi, le tempistiche risultano stringenti: i soggetti già inclusi nel sistema hanno avuto sessanta giorni dalla pubblicazione per adempiere, mentre per i nuovi iscritti la garanzia va prestata preventivamente.

Il valore della garanzia si attesta sui 50.000 euro per un periodo minimo di 36 mesi, importo che secondo i ricorrenti risulterebbe discriminatorio rispetto alla varietà dei modelli di business operati dagli operatori extracomunitari.

Il contenzioso amministrativo e le argomentazioni dei ricorrenti

Diverse aziende cinesi operanti nel settore e-commerce hanno presentato ricorso congiunto al TAR del Lazio, quindi al Consiglio di Stato. La loro tesi poggia su due principali argomentazioni.

La prima riguarda la natura discriminatoria dell’obbligo. Nelle vendite mediante piattaforme elettroniche disciplinate dall’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, il rischio di evasione sarebbe già mitigato dal fatto che l’operatore della piattaforma opera come “fornitore presunto” nel modello B2B2C, assumendosi la responsabilità del versamento dell’IVA. La garanzia forfettaria di 50.000 euro non terrebbe conto dei diversi volumi d’affari, penalizzando gli operatori più piccoli e costituendo una barriera all’ingresso del mercato italiano.

Il secondo ordine di motivi attiene all’ambito di applicazione. L’introduzione delle garanzie nasce dall’esigenza di contrastare gli abusi del “regime 42” (art. 67 del D.P.R. n. 633/1972), che consente l’esenzione IVA all’importazione. Tuttavia, nel modello B2B2C già esistono specifiche tutele contro i comportamenti fraudolenti, rendendo superflua l’ulteriore garanzia.

La decisione del Consiglio di Stato e gli effetti procedurali

Il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 maggio 2025, aveva respinto l’istanza cautelare, non ravvisando il requisito del periculum in mora. Successivamente, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione con ordinanza del 27 giugno 2025, accogliendo l’appello e disponendo la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.

Tale pronuncia comporta il rinvio al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, attesa in tempi brevi. La particolarità della procedura ex art. 55, comma 10, del C.p.a. conferisce efficacia immediata alla decisione di sospensione.

Scenari operativi per i soggetti interessati

L’assenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate genera disorientamento negli operatori. Nella prassi professionale si osserva come la situazione richieda un approccio prudenziale.

Considerata la specificità del contenzioso, che coinvolge particolari modelli di business nel settore e-commerce, l’eventuale disapplicazione dell’obbligo potrebbe limitarsi a categorie specifiche di contribuenti. Per altre fattispecie, il mantenimento dell’obbligo di garanzia appare probabile.

L’approccio più consigliabile per minimizzare i rischi di cancellazione dal VIES rimane quello di procedere comunque con la presentazione della garanzia. Nella fattispecie molto specifica oggetto del contenzioso, i contribuenti che operano in particolari regimi IVA tutelati (come il “fornitore presunto”) potrebbero beneficiare dell’eventuale disapplicazione.

Per coloro che non riuscissero a presentare la garanzia e ricevessero il provvedimento di cancellazione, sussistono elementi validi per opporsi richiamando la decisione del Consiglio di Stato.

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