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Guida Completa alla Rateizzazione della Cartella di Pagamento

23 Maggio, 2024

La rateizzazione delle cartelle di pagamento rappresenta un’opportunità preziosa per i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche temporanee e non riescono a saldare in un’unica soluzione i debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo. Questa guida dettagliata offre una panoramica completa sulla rateizzazione, spiegando in modo chiaro e approfondito tutti gli aspetti di questo strumento, dalle condizioni di accesso alle modalità di richiesta e pagamento, fino alle possibili conseguenze in caso di inadempienza. L’obiettivo principale è fornire ai lettori, anche a coloro che non hanno conoscenze specifiche in materia, una comprensione esauriente della rateizzazione, affinché possano affrontare il processo con consapevolezza e serenità, evitando dubbi o fraintendimenti.

Quando è Possibile Rateizzare?

Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è

La rateizzazione si applica alle somme iscritte a ruolo da parte di enti pubblici come amministrazioni statali, agenzie, enti previdenziali, Comuni e Regioni. Queste somme rappresentano i debiti non pagati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate accerta un’imposta non versata dal contribuente, tale importo viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) per la riscossione coattiva. A questo punto, il contribuente può richiedere la rateizzazione di tale debito.

Sono escluse dalla rateizzazione:

  • Debiti già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta: in questo caso, il debito non può essere rateizzato nuovamente, a meno che non si tratti di una richiesta presentata prima del 15 luglio 2022. In quest’ultimo caso, è possibile richiedere una nuova rateizzazione solo se viene pagata una somma corrispondente alle rate scadute della precedente rateizzazione decaduta.
  • Debiti non dilazionabili: si tratta di debiti che, per loro natura o per specifiche normative, non possono essere rateizzati. Ad esempio, le violazioni di norme doganali o il recupero di aiuti di Stato non sono dilazionabili.
  • Debiti di enti che non hanno delegato ad AdeR il potere di rateizzare: alcuni enti creditori, come alcuni Comuni o Regioni, hanno scelto di gestire autonomamente la rateizzazione dei loro crediti, senza delegare questo potere ad AdeR.
  • Debiti oggetto di misure agevolative decadute: come la “Rottamazione ter” o il “Saldo e stralcio”, per i quali si è determinata l’inefficacia per mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una rata a partire dal 2020.

È importante notare che la decadenza da una precedente rateizzazione non preclude la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi nella rateizzazione decaduta.

Presupposti per accedere alla rateizzazione

Per accedere alla rateizzazione, il contribuente deve dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economica che gli impedisce di pagare il debito in un’unica soluzione. La gravità della situazione economica e l’entità del debito determinano il tipo di documentazione richiesta e il numero massimo di rate concedibili.

  • Dichiarazione di temporanea difficoltà economica: per debiti di importo non superiore a 120.000 euro, il contribuente può semplicemente dichiarare la propria situazione di temporanea difficoltà economica. In questo caso, la rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
  • Comprovata grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica: se il debito complessivo supera i 120.000 euro o il contribuente richiede un numero di rate superiore a 72, dovrà comprovare la propria grave situazione di difficoltà indipendente dalla sua responsabilità. La documentazione richiesta può includere bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE e una relazione di un professionista abilitato che attesti la difficoltà economica. In questo caso, la rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
  • Peggioramento della situazione economica: se, a causa di eventi sopraggiunti, le condizioni patrimoniali e reddituali del contribuente sono peggiorate in modo tale da rendere necessaria una rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso, dovrà comprovare tale peggioramento mediante documentazione contabile aggiornata e una relazione di un professionista abilitato.

È fondamentale che la difficoltà economica sia effettivamente temporanea e non definitiva, come nel caso di soggetti che hanno cessato l’attività o sono sottoposti a procedure concorsuali che impediscono il pagamento anche a rate.

Rateizzazione Ordinaria a 72 Rate

Rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro

Se il debito complessivo da rateizzare non supera i 120.000 euro, il contribuente può richiedere la rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). In questo caso, è sufficiente che il contribuente dichiari di trovarsi in una situazione temporanea di difficoltà economica che gli impedisce di pagare in un’unica soluzione.

Esempio: Marco ha ricevuto una cartella di pagamento di 8.000 euro per imposte non versate. Attualmente lavora come dipendente e, a causa di alcune spese mediche impreviste, si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica che non gli permette di saldare il debito in un’unica soluzione. Pertanto, può richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili, semplicemente dichiarando la sua situazione di temporanea difficoltà economica.

Rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120 mila euro

Nel caso in cui il debito complessivo da rateizzare superi i 120.000 euro, il contribuente può comunque richiedere la rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), ma dovrà comprovare la propria temporanea situazione di difficoltà economica mediante:

  • Documentazione contabile: bilanci, dichiarazioni dei redditi e modelli ISEE;
  • Relazione di un professionista abilitato: come un commercialista o un consulente del lavoro, che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente.

Esempio: L’azienda “Alfa S.r.l.” ha ricevuto una cartella di pagamento di 150.000 euro per mancati versamenti di imposte. A causa di una contrazione del fatturato dovuta alla crisi economica, l’azienda si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica che non le permette di saldare il debito in un’unica soluzione. Pertanto, può richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili, ma dovrà produrre la documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi) e una relazione di un commercialista che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

Rateizzazione Straordinaria a 120 Rate

Persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata

Le persone fisiche o le ditte individuali in contabilità semplificata possono richiedere la rateizzazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) se si trovano in una grave situazione di temporanea difficoltà legata alla congiuntura economica, indipendentemente dall’importo del debito da rateizzare.

In questo caso, il contribuente dovrà comprovare la propria grave situazione di difficoltà economica mediante:

  • Indicatori della situazione economica: come la diminuzione del fatturato o del reddito, l’esistenza di debiti scaduti e non pagati, la cessazione dell’attività lavorativa o la perdita del lavoro;
  • Relazione di un professionista abilitato: come un commercialista o un consulente del lavoro, che attesti la grave situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente.

Esempio: Maria è una ditta individuale che svolge attività di ristorazione. A causa della pandemia, il suo ristorante ha subito una forte contrazione del fatturato e ha accumulato debiti tributari per 50.000 euro. Nonostante la ripresa delle attività, Maria si trova in una grave situazione di temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura pandemica. Pertanto, può richiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili, presentando la documentazione contabile che dimostri la diminuzione del fatturato e una relazione del suo commercialista che attesti la grave situazione di difficoltà economica.

Persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria

Le persone giuridiche (società di persone, società di capitali, ecc.) o le ditte individuali in contabilità ordinaria possono richiedere la rateizzazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) solo se il debito complessivo da rateizzare supera i 120.000 euro e si trovano in una grave situazione di temporanea difficoltà legata alla congiuntura economica.

In questo caso, il contribuente dovrà comprovare la propria grave situazione di difficoltà economica mediante:

  • Documentazione contabile: bilanci, dichiarazioni dei redditi e altre documentazioni fiscali;
  • Relazione di un professionista abilitato: come un commercialista o un revisore contabile, che attesti la grave situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente.

Esempio: “Beta S.p.A.” è un’azienda manifatturiera che ha ricevuto una cartella di pagamento di 180.000 euro per mancati versamenti di contributi previdenziali. A causa della crisi economica globale, l’azienda ha subito una forte contrazione delle vendite e si trova in una grave situazione di temporanea difficoltà economica. Poiché il debito supera i 120.000 euro, “Beta S.p.A.” può richiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili, presentando la documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi) e una relazione di un revisore contabile che attesti la grave situazione di difficoltà temporanea.

Proroga del Piano di Rateizzazione

Se, a causa di eventi sopraggiunti, le condizioni patrimoniali e reddituali del contribuente sono peggiorate in modo tale da rendere necessaria una rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso, è possibile richiedere una proroga del piano di rateizzazione.

In questo caso, il contribuente dovrà comprovare il peggioramento della propria situazione economica mediante:

  • Documentazione contabile aggiornata: bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE aggiornati;
  • Relazione di un professionista abilitato: che attesti il peggioramento delle condizioni economiche del contribuente rispetto alla situazione precedente.

Esempio: L’azienda “Gamma S.r.l.” aveva ottenuto una rateizzazione ordinaria a 72 rate per un debito di 100.000 euro. Tuttavia, a causa di un calo imprevisto delle commesse, l’azienda si è trovata in una situazione di ulteriore difficoltà economica che non le permette di rispettare il piano di rateizzazione iniziale. In questo caso, “Gamma S.r.l.” può richiedere una proroga del piano di rateizzazione, presentando la documentazione contabile aggiornata (bilanci, dichiarazioni dei redditi) e una relazione del commercialista che attesti il peggioramento della situazione economica rispetto a quella iniziale.

Come Chiedere la Rateizzazione

La rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro

Per richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate per debiti non superiori a 120.000 euro, il contribuente deve:

  1. Compilare l’apposito modulo di richiesta di rateizzazione (modello “RV”);
  2. Dichiarare la propria temporanea situazione di difficoltà economica;
  3. Indicare il numero di rate richieste (massimo 72);
  4. Allegare copia del documento di identità e del codice fiscale;
  5. Inviare la richiesta tramite uno dei seguenti canali:
    • Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
    • Raccomandata A/R all’indirizzo della sede di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
    • Consegna diretta presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È importante ricordare che la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della notifica dell’atto di pignoramento o dell’avvio di altre procedure cautelari o esecutive.

La rateizzazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro

Per richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate per debiti superiori a 120.000 euro, il contribuente deve seguire la stessa procedura di cui sopra, ma deve anche allegare:

  • Documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE);
  • Relazione di un professionista abilitato che attesti la temporanea situazione di difficoltà economica.

La rateizzazione straordinaria

Per richiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate, il contribuente deve:

  • Compilare l’apposito modulo di richiesta di rateizzazione (modello “RV”);
  • Indicare il numero di rate richieste (massimo 120);
  • Allegare copia del documento di identità e del codice fiscale;
  • Allegare la documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE, ecc.);
  • Allegare la relazione di un professionista abilitato che attesti la grave situazione di temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura economica;
  • Inviare la richiesta tramite uno dei canali indicati precedentemente (PEC, raccomandata A/R, consegna diretta).

La rateizzazione in proroga ordinaria o straordinaria

Per richiedere una proroga del piano di rateizzazione precedentemente concesso, il contribuente deve:

  • Compilare l’apposito modulo di richiesta di proroga (modello “RV”);
  • Indicare il numero di rate richieste (massimo 72 per la proroga ordinaria, massimo 120 per la proroga straordinaria);
  • Allegare copia del documento di identità e del codice fiscale;
  • Allegare la documentazione contabile aggiornata (bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE) che dimostri il peggioramento della situazione economica;
  • Allegare la relazione di un professionista abilitato che attesti il peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla situazione precedente;
  • Inviare la richiesta tramite uno dei canali indicati (PEC, raccomandata A/R, consegna diretta).

È importante ricordare che la richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento delle rate residue del piano di rateizzazione precedente.

Il Pagamento delle Rate

Una volta accolta la richiesta di rateizzazione, il contribuente riceverà un piano di ammortamento con l’indicazione dell’importo delle singole rate e delle relative scadenze.

Modalità di pagamento

Le rate possono essere pagate tramite:

  • Bollettini precompilati inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Addebito diretto sul conto corrente (SEPA Direct Debit);
  • Sportelli bancari, utilizzando i bollettini RAV;
  • Online, tramite il servizio “Paga con PagoPa” sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • È consigliabile attivare l’addebito diretto sul conto corrente per evitare ritardi o dimenticanze nei pagamenti.

Scadenze delle rate

Le rate hanno solitamente cadenza mensile e scadono l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Ad esempio, se la rateizzazione è stata concessa a marzo 2023, la prima rata scadrà il 30 aprile 2023, la seconda il 31 maggio 2023 e così via.

Interessi di dilazione

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi di dilazione, calcolati al tasso di interesse legale vigente al momento della presentazione della richiesta di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati sull’importo residuo del debito e sono riscossi ratealmente insieme alle rate del capitale.

Importo minimo delle rate

L’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 100 euro. Se l’importo di una rata risulta inferiore a 100 euro, verrà automaticamente ragguagliato a 100 euro.

Conseguenze in caso di inadempienza

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile.

A questo punto, Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure di riscossione coattiva, come il pignoramento dei beni o delle somme di denaro presso terzi (stipendi, conti correnti, ecc.).

È importante ricordare che, in caso di decadenza dalla rateizzazione, il debito residuo non può più essere rateizzato nuovamente, a meno che non si tratti di una richiesta presentata prima del 15 luglio 2022 o di debiti diversi da quelli già ricompresi nella rateizzazione decaduta.

Casi Particolari

Rateizzazione per soggetti sottoposti a procedure concorsuali

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali, come fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, possono richiedere la rateizzazione solo in determinate circostanze e con particolari limitazioni.

  • Fallimento: il curatore fallimentare può richiedere la rateizzazione dei debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.
  • Concordato preventivo: il debitore o il commissario giudiziale possono richiedere la rateizzazione dei debiti tributari sorti prima della presentazione della domanda di concordato, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.
  • Liquidazione coatta amministrativa: il commissario liquidatore può richiedere la rateizzazione dei debiti tributari sorti prima dell’apertura della procedura, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.

In tutti questi casi, la rateizzazione non può superare la durata massima della procedura concorsuale stessa e può essere revocata in caso di chiusura anticipata della procedura.

Rateizzazione per soggetti sottoposti a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

I soggetti sottoposti a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, possono richiedere la rateizzazione dei debiti tributari sorti prima dell’apertura della procedura, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.

In questi casi, la rateizzazione non può superare la durata massima della procedura di composizione della crisi e può essere revocata in caso di chiusura anticipata della procedura.

Rateizzazione per soggetti sottoposti a procedure esecutive immobiliari

I soggetti sottoposti a procedure esecutive immobiliari possono richiedere la rateizzazione dei debiti tributari sorti prima dell’avvio della procedura esecutiva, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.

In questi casi, la rateizzazione non può superare la durata massima della procedura esecutiva immobiliare e può essere revocata in caso di chiusura anticipata della procedura.

Rateizzazione per Enti Pubblici

Gli enti pubblici, come Comuni, Province, Regioni e altri enti locali, possono richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, purché siano rispettate le condizioni previste per la rateizzazione ordinaria o straordinaria.

In questi casi, la rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili per la rateizzazione ordinaria o fino a 120 rate mensili per la rateizzazione straordinaria.

Gli enti pubblici devono presentare la richiesta di rateizzazione seguendo la stessa procedura prevista per i soggetti privati, allegando la documentazione contabile e la relazione di un professionista abilitato che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

Aspetti Fiscali della Rateizzazione

È importante comprendere gli aspetti fiscali legati alla rateizzazione delle cartelle di pagamento, soprattutto in relazione alla deducibilità degli interessi di dilazione e delle eventuali sanzioni.

Deducibilità degli interessi di dilazione

Gli interessi di dilazione pagati sulle somme rateizzate sono generalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, sia per le persone fisiche che per le società ed enti.

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, gli interessi sono deducibili nell’esercizio di competenza, ovvero nell’anno in cui sono stati effettivamente pagati.

Per le società di capitali e gli enti commerciali, gli interessi di dilazione sono deducibili secondo le regole generali di competenza e di imputazione temporale previste per i costi e gli oneri di gestione.

Deducibilità delle sanzioni

Le sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle contenute nelle cartelle di pagamento, non sono generalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, sia per le persone fisiche che per le società ed enti.

Tuttavia, in casi particolari, le sanzioni possono essere deducibili se sono state applicate in relazione a violazioni non penalmente rilevanti e non hanno natura di pena privata afflittiva. Ad esempio, le sanzioni per violazioni formali o per errori di calcolo potrebbero essere deducibili.

Registrazione contabile della rateizzazione

Per le imprese e gli enti commerciali, la rateizzazione delle cartelle di pagamento deve essere correttamente registrata in contabilità, distinguendo la quota capitale dalla quota interessi.

La quota capitale, rappresentata dall’importo originario del debito, dovrà essere imputata alla voce di debito verso l’Erario o verso gli enti previdenziali, a seconda della natura del debito.

La quota interessi, rappresentata dagli interessi di dilazione, dovrà essere imputata alle apposite voci di costo per interessi passivi di gestione.

È importante tenere una contabilità accurata delle rate pagate e di quelle residue, per evitare errori o omissioni nella deduzione degli interessi di dilazione e nella corretta rappresentazione dei debiti tributari in bilancio.

Rateizzazione e Compensazione dei Crediti

In alcuni casi, è possibile compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario o degli enti previdenziali con i debiti iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, anziché procedere alla rateizzazione.

La compensazione può essere effettuata tramite modello F24, indicando i codici tributo dei crediti e dei debiti da compensare. È importante verificare la presenza di eventuali vincoli o limitazioni alla compensazione, in relazione alla natura dei crediti e dei debiti.

In alternativa, è possibile presentare una richiesta di compensazione direttamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la documentazione comprovante l’esistenza del credito.

La compensazione può essere parziale o totale, a seconda dell’importo dei crediti vantati dal contribuente. In caso di compensazione parziale, è possibile richiedere la rateizzazione del debito residuo, seguendo le procedure ordinarie.

Conclusione

La rateizzazione delle cartelle di pagamento rappresenta un’opportunità preziosa per i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche temporanee. Seguendo attentamente le istruzioni e rispettando le scadenze delle rate, è possibile evitare l’avvio di procedure di riscossione coattiva e regolarizzare la propria posizione debitoria in modo graduale. È fondamentale, tuttavia, comprendere che la rateizzazione è una soluzione temporanea e che la situazione di difficoltà economica deve essere effettivamente transitoria per poter beneficiare di questo strumento. In caso di dubbi o necessità di assistenza, è sempre consigliabile consultare un professionista abilitato.


Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti per richiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate?

R: Per richiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili, il contribuente deve trovarsi in una grave situazione di temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura economica. Le persone fisiche o le ditte individuali in contabilità semplificata possono richiedere questa rateizzazione indipendentemente dall’importo del debito, mentre le persone giuridiche o le ditte individuali in contabilità ordinaria possono richiederla solo se il debito complessivo supera i 120.000 euro.

D: Cosa devo allegare alla richiesta di rateizzazione straordinaria?

R: Alla richiesta di rateizzazione straordinaria, il contribuente deve allegare la documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi, modelli ISEE, ecc.) e una relazione di un professionista abilitato che attesti la grave situazione di temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura economica.

D: Posso chiedere la proroga del piano di rateizzazione se la mia situazione economica peggiora?

R: Sì, è possibile richiedere una proroga del piano di rateizzazione se, a causa di eventi sopraggiunti, le condizioni patrimoniali e reddituali del contribuente sono peggiorate in modo tale da rendere necessaria una rimodulazione del piano. In questo caso, il contribuente dovrà presentare la documentazione contabile aggiornata e una relazione di un professionista abilitato che attesti il peggioramento della situazione economica.

D: Cosa succede se non pago due rate consecutive?

R: In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure di riscossione coattiva, come il pignoramento dei beni o delle somme di denaro presso terzi.

D: Gli interessi di dilazione pagati sulle somme rateizzate sono deducibili?

R: Sì, gli interessi di dilazione pagati sulle somme rateizzate sono generalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, sia per le persone fisiche che per le società ed enti, secondo le regole di competenza e di imputazione temporale previste dalla normativa fiscale.

D: È possibile compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario con i debiti iscritti a ruolo?

R: Sì, in alcuni casi è possibile compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario o degli enti previdenziali con i debiti iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, anziché procedere alla rateizzazione. La compensazione può essere effettuata tramite modello F24 o tramite richiesta diretta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la documentazione comprovante l’esistenza del credito.

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