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Fatture Stripe dall’Irlanda: nuovo regime fiscale per i forfettari

16 Settembre, 2025

Il cambiamento strategico di Stripe, che dal 1° luglio 2025 ha trasferito l’emissione delle proprie fatture dalla società italiana SPEL (Stripe Payments Europe Limited) alla controllante irlandese, sta creando una vera e propria rivoluzione silenziosa nel panorama fiscale italiano. Un cambiamento che coinvolge migliaia di contribuenti, dai piccoli e-commerce ai professionisti digitali, costretti ora a ripensare completamente la gestione degli adempimenti IVA. La piattaforma di pagamenti, utilizzata da oltre 100 milioni di aziende nel mondo per processare transazioni digitali, ha comunicato ai propri clienti italiani che le commissioni sui servizi di elaborazione pagamenti non saranno più fatturate dalla filiale italiana, ma direttamente dall’Irlanda. Una decisione che trasforma radicalmente il regime fiscale applicabile, soprattutto per i contribuenti in regime forfettario che rappresentano una fetta significativa della clientela italiana del colosso tecnologico.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 1° luglio 2025 Stripe emette fatture dall’Irlanda, non più dalla filiale italiana.
  • Le commissioni Stripe per i forfettari sono operazioni esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972) e non richiedono autofattura elettronica con reverse charge.
  • È obbligatorio inviare l’esterometro: file XML con codice documento TD17 e natura N4 (operazioni esenti), entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione fattura.
  • I servizi non finanziari (es. Stripe Radar) potrebbero invece richiedere reverse charge con IVA al 22%: attenzione a distinguere le voci in fattura!
  • I forfettari che ricevono servizi dall’estero devono essere iscritti al VIES.
  • Conservare fatture Stripe e ricevute di invio dell’esterometro, in quanto richiesti in caso di controlli dall’Agenzia Entrate.

Il nuovo quadro operativo per i forfettari

La normativa fiscale italiana presenta regole specifiche per la gestione delle fatture estere nei confronti dei contribuenti forfettari. Secondo gli orientamenti consolidati dell’Agenzia delle Entrate, formalizzati nella risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 e nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, i servizi ricevuti da fornitori comunitari comportano sempre l’applicazione dell’IVA in Italia attraverso il meccanismo del reverse charge.

Ma qui sta il primo nodo della questione: le fatture Stripe dall’Irlanda riguardano commissioni per servizi di intermediazione finanziaria, che per loro natura rientrano nel regime delle operazioni esenti IVA. Questo particolare status giuridico modifica completamente l’approccio fiscale richiesto ai contribuenti italiani.

Nella pratica professionale quotidiana, molti forfettari si trovano ora a dover distinguere tra diverse tipologie di servizi erogati da Stripe. Le commissioni per l’elaborazione dei pagamenti (payment processing) costituiscono infatti servizi di intermediazione finanziaria, mentre eventuali servizi tecnologici aggiuntivi potrebbero seguire regimi fiscali differenti.

Aspetti normativi: l’esenzione per l’intermediazione finanziaria

L’articolo 10, comma 1, numero 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce chiaramente l’esenzione IVA per le operazioni di intermediazione finanziaria. Si tratta di una disposizione che trova applicazione anche nei rapporti intracomunitari, come confermato dalla circolare n. 37/E del 29 luglio 2011.

Quest’ultima circolare richiama specificatamente l’esonero dall’obbligo di reverse charge previsto dall’art. 22 del decreto IVA per le operazioni che, pur essendo territorialmente rilevanti in Italia, rientrano nelle categorie esenti elencate nei primi cinque numeri del comma 1 dell’art. 10.

La conseguenza pratica è che i contribuenti forfettari non devono più predisporre autofatture elettroniche con reverse charge per le commissioni Stripe ricevute dall’Irlanda, ma devono comunque assolvere a specifici obblighi di comunicazione.

L’esterometro: il nuovo adempimento obbligatorio

Al posto del reverse charge, entra in gioco l’esterometro, strumento introdotto per monitorare le operazioni con l’estero. I forfettari che ricevono fatture Stripe dall’Irlanda devono predisporre un file XML contenente i dati delle operazioni esenti.

Il file deve riportare nel campo “Tipo Documento” il codice TD17, specifico per le autofatture per acquisti di servizi da soggetti non residenti. Nel campo “Natura” va inserito il codice N4, che identifica le operazioni esenti IVA.

La trasmissione al Sistema di Interscambio deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera. Un termine perentorio che richiede un’organizzazione precisa della documentazione amministrativa.

Criticità operative e soluzioni pratiche

Nell’esperienza applicativa emerge spesso una criticità ricorrente: la difficoltà di identificare correttamente la natura delle singole prestazioni fatturate da Stripe. Non tutte le voci presenti nelle fatture irlandesi costituiscono infatti servizi di intermediazione finanziaria esenti.

Si consideri il caso di un forfettario che utilizza servizi aggiuntivi come Stripe Radar (antifrode) o Stripe Atlas (costituzione società). Queste prestazioni potrebbero non rientrare nell’ambito dell’esenzione per l’intermediazione finanziaria e richiedere quindi l’applicazione del reverse charge con IVA al 22%.

La giurisprudenza di merito ha talvolta interpretato in modo restrittivo l’ambito applicativo delle esenzioni per i servizi finanziari, richiedendo che sussista un diretto collegamento con operazioni di natura propriamente bancaria o finanziaria.

Registrazione al VIES: quando è necessaria

Un aspetto spesso trascurato riguarda l’obbligo di registrazione al sistema VIES (VAT Information Exchange System). Secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.L. n. 331/1993, i contribuenti forfettari che ricevono servizi da soggetti comunitari devono iscriversi a questa banca dati europea.

L’iscrizione al VIES diventa obbligatoria anche per i soli acquisti di servizi esenti, rappresentando un adempimento aggiuntivo rispetto al passato quando le fatture arrivavano dalla società italiana.

Il codice identificativo VIES permette alle autorità fiscali europee di monitorare i flussi intracomunitari e verificare la coerenza delle dichiarazioni tra i diversi Stati membri.

Conservazione documentale e controlli fiscali

La documentazione relativa alle fatture Stripe dall’Irlanda assume particolare rilevanza in sede di eventuali controlli fiscali. È necessario conservare non solo le fatture ricevute in formato PDF dalla dashboard Stripe, ma anche l’evidenza dell’invio dell’esterometro al Sistema di Interscambio.

Come spesso accade nella pratica professionale, l’Agenzia delle Entrate può richiedere la dimostrazione puntuale dell’applicazione corretta del regime di esenzione. La mancata conservazione della documentazione probatoria può comportare l’applicazione di sanzioni, anche quando l’operazione risulti sostanzialmente corretta dal punto di vista sostanziale.

Impatti operativi per i professionisti del settore

Il trasferimento della fatturazione Stripe in Irlanda ha generato una serie di questioni pratiche che richiedono un approccio sistemico. Molti commercialisti si trovano a dover rivedere le procedure operative per i clienti forfettari, implementando nuovi controlli per verificare la natura esatta dei servizi fatturati.

La casistica comune evidenzia come alcuni contribuenti abbiano inizialmente continuato ad applicare il reverse charge, non rendendosi conto del cambiamento di regime fiscale. Altri hanno invece omesso completamente gli adempimenti, ritenendo erroneamente che le operazioni esenti non richiedessero alcuna comunicazione.

Prospettive evolutive e considerazioni strategiche

Il caso Stripe rappresenta probabilmente solo l’anticipazione di un fenomeno più ampio. Altre piattaforme digitali potrebbero seguire strategie simili, concentrando la fatturazione in specifici Paesi dell’Unione Europea per ottimizzare la propria struttura fiscale.

Questa tendenza richiederà un adeguamento progressivo delle competenze professionali e degli strumenti operativi utilizzati dai contribuenti italiani. Occorre sviluppare una maggiore sensibilità verso le problematiche fiscali transfrontaliere, anche per operazioni apparentemente semplici come il pagamento di commissioni su transazioni digitali.

La corretta gestione di questi adempimenti diventa fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per mantenere la convenienza economica del regime forfettario, che potrebbe essere compromessa da errori procedurali o da costi aggiuntivi non previsti.

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