Il panorama normativo della fatturazione elettronica sanitaria ha subito una svolta definitiva con l’approvazione del decreto correttivo-bis dello scorso 4 giugno. Una decisione che – va detto – molti operatori del settore attendevano da tempo, stanchi di dover rinnovare ogni anno le proprie procedure amministrative in attesa di chiarimenti normativi che sembravano non arrivare mai.
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Cronologia delle proroghe: una storia di rinvii
Dal 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è stato oggetto di continue proroghe. Si consideri che, inizialmente, il legislatore aveva previsto l’entrata in vigore già dal 1° gennaio 2020, salvo poi rendersi conto delle complessità operative e, soprattutto, delle questioni legate alla privacy dei dati sanitari.
L’ultima proroga – quella introdotta attraverso un emendamento al Decreto Milleproroghe n. 202/2024 e successivamente convertita nella Legge n. 15/2025 – aveva posticipato il termine al 31 dicembre 2025. Nella prassi professionale si osservava come questa incertezza normativa creasse non poche difficoltà organizzative agli studi medici e odontoiatrici.
Il decreto correttivo-bis: fine delle incertezze
Con il decreto correttivo-bis del 4 giugno 2025, il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che erogano prestazioni a persone fisiche diventa permanente e definitivo. La norma, che si inserisce nel più ampio contesto degli adempimenti tributari e del Concordato Preventivo Biennale, elimina finalmente quella incertezza che caratterizzava il settore.
È opportuno notare come la scelta legislativa tenga conto delle specificità del rapporto medico-paziente. I dati sanitari, per loro natura sensibilissimi, richiedono particolare attenzione nella gestione e trasmissione – aspetto che il Sistema di Interscambio, pur nelle sue evoluzioni tecnologiche, non riesce ancora a garantire completamente.
Ambito soggettivo: chi è interessato dal divieto
L’art. 9-bis del D.L. 135/2018 – come modificato dal recente intervento normativo – stabilisce il divieto per tutti gli operatori sanitari con partita IVA. Questo indipendentemente dal regime fiscale adottato (sia esso ordinario, forfettario o di vantaggio) e dalla forma giuridica prescelta.
Il perimetro applicativo risulta piuttosto ampio e comprende:
Professionisti sanitari classici:
- Medici di medicina generale e specialisti
- Odontoiatri e igienisti dentali
- Infermieri e fisioterapisti
- Psicologi e biologi
Altri operatori del settore:
- Tutti i professionisti iscritti agli albi regolati dalla L. 3/2018
- Strutture sanitarie private (RSA, cliniche, laboratori di analisi)
- Società odontoiatriche
- Ottici e ortopedici
Curiosamente, la disciplina presenta alcune peculiarità per quanto riguarda i veterinari. Il divieto si applica ai liberi professionisti veterinari, ma non alle cliniche, ospedali e laboratori veterinari – questi ultimi esclusi perché non disciplinati dall’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992.
Implicazioni operative: tra privacy e semplificazione
Nella prassi, questa scelta normativa comporta il mantenimento del sistema tradizionale di fatturazione cartacea per le prestazioni B2C. Un aspetto spesso trascurato riguarda la coesistenza di due sistemi fatturazione: elettronica per i rapporti B2B (prestazioni rese ad aziende, enti, altri professionisti) e cartacea per i pazienti privati.
La tutela della privacy rimane il principio cardine di questa disciplina. I dati relativi alle prestazioni sanitarie, transitando attraverso il Sistema di Interscambio, potrebbero essere esposti a rischi di intercettazione o utilizzo improprio – criticità ricorrenti che la normativa sulla protezione dei dati personali cerca di minimizzare.
Aspetti fiscali e adempimenti correlati
Occorre precisare che il divieto di fatturazione elettronica non esonera gli operatori sanitari dagli altri adempimenti fiscali. Permane l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni che danno diritto alla detrazione fiscale – un aspetto talvolta fonte di confusione tra i professionisti meno esperti.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato restrittivamente l’ambito di applicazione del divieto, chiarendo che questo non si estende alle prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, dove trova applicazione la disciplina speciale.
Regime sanzionatorio e controlli
L’eventuale violazione del divieto di fatturazione elettronica configura una violazione degli obblighi di fatturazione, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 471/1997. Nella casistica comune, si osserva come l’Agenzia delle Entrate abbia adottato un approccio graduale, privilegiando inizialmente l’attività di sensibilizzazione rispetto a quella sanzionatoria.
È importante e fondamentale sottolineare che il regime sanzionatorio si applica sia in caso di emissione impropria di fattura elettronica verso persone fisiche, sia in caso di mancata emissione della fattura cartacea.