La questione delle comunicazioni Enea legate all’ecobonus è sempre stata controversa nella prassi professionale. Ora, finalmente, sembra che qualcosa stia cambiando. Le recenti ordinanze della Cassazione – la 12422 e la 12426 del 10 maggio – stanno infatti ridisegnando il panorama interpretativo su un tema che, francamente, ha creato non pochi grattacapi ai professionisti del settore.
La svolta: comunicazione Enea come adempimento statistico
Va detto subito: le ultime pronunce non sono casi isolati. Si inseriscono in un percorso interpretativo avviato con la sentenza 7657/2024 e proseguito con l’ordinanza 8019/2025. Questo filone giurisprudenziale – che sta prendendo sempre più corpo – sostiene che ritardi od omissioni nell’invio della comunicazione Enea non determinano la decadenza dall’agevolazione.
Il ragionamento della Corte è piuttosto lineare, anche se in controtendenza rispetto all’orientamento seguito dall’Agenzia negli ultimi anni. Secondo i giudici di legittimità, la comunicazione avrebbe “fini essenzialmente statistici” e, di conseguenza, non può essere considerata un requisito sostanziale per l’accesso alla detrazione. Questo aspetto è particolarmente evidenziato nell’ordinanza 12422, dove la Cassazione chiarisce che tale comunicazione serve a “consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto” – niente di più.
Interessante notare come nell’ordinanza 12426 i giudici si mostrino ben consapevoli dell’esistenza di precedenti di segno opposto, ma ritengano comunque necessario un cambio di rotta. Non è cosa da poco. Significa che la Corte sta deliberatamente modificando l’indirizzo interpretativo precedente, ritenendolo non condivisibile.
Omesso invio vs ritardo: fa differenza?
L’aspetto più dirompente – direi quasi rivoluzionario – emerge nell’ordinanza 12422/2025. Qui non si parla di un semplice ritardo ma di un vero e proprio omesso invio della comunicazione. Nel caso trattato, il contribuente aveva prodotto tutta la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate per giustificare gli interventi di riqualificazione energetica, mancava solo la comunicazione Enea. Ebbene, secondo la Suprema Corte questo non pregiudica il diritto all’agevolazione, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalle norme.
È un cambio di paradigma non indifferente, considerando che fino a poco tempo fa (pensiamo all’ordinanza 34151/2022) la comunicazione veniva ritenuta un “adempimento inderogabile” per accedere al beneficio fiscale.
Dal requisito essenziale alla formalità statistica: evoluzione del pensiero giuridico
Bisogna riconoscere che su questa materia c’è stata una certa confusione. Prima della sentenza 7657/2024, la Cassazione (cfr. ordinanza 34151/2022) aveva adottato una posizione decisamente restrittiva. L’invio della comunicazione Enea era considerato imprescindibile per fruire dell’agevolazione.
Con la sentenza 7657/2024 si è verificata quella che potremmo definire una “rivoluzione copernicana”. La Corte ha stabilito – con un’affermazione piuttosto netta – che “l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea non costituisce causa di decadenza”. E non si tratta di un’affermazione isolata: questo principio è stato ripreso e ulteriormente sviluppato nelle successive ordinanze.
È interessante approfondire le motivazioni. Secondo il secondo comma dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori – questo in alcuni casi specifici come finestre e infissi. Ma non c’è traccia, nella norma, di una decadenza esplicita legata alla mancata comunicazione. Questo è il punto chiave su cui fa leva la Cassazione: la decadenza “in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina”.
Ricadute pratiche: cosa cambia per i contribuenti?
Gli effetti di questo nuovo orientamento sono tutt’altro che teorici. Nella prassi operativa, i contribuenti che non hanno inviato (o hanno inviato tardivamente) la comunicazione potrebbero comunque beneficiare dell’ecobonus – sempre che, va da sé, rispettino tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Le implicazioni più immediate riguardano i contenziosi in essere. Chi ha ricevuto cartelle di pagamento dall’Agenzia per questi motivi ha ora uno strumento in più – e direi piuttosto efficace – per contestarle. Si tratta di un notevole cambio di prospettiva, anche se… attenzione: la comunicazione Enea resta comunque un adempimento obbligatorio! La sua omissione potrebbe ancora portare a sanzioni amministrative.
A tal proposito, vale la pena ricordare l’istituto della “remissione in bonis”. Questo strumento consente di regolarizzare la propria posizione effettuando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e pagando una sanzione (non proprio simbolica) di 250 euro.
L’Agenzia come reagirà?
Viene spontaneo chiedersi: e ora? Come si comporterà l’Agenzia delle Entrate? Difficile fare previsioni, ma le strade sono sostanzialmente due. Potrebbe adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, modificando la propria prassi operativa. Oppure – e non sarebbe la prima volta – potrebbe persistere nella propria interpretazione.
Nel secondo caso, è facile prevedere un aumento del contenzioso. I contribuenti, forti delle pronunce della Cassazione, saranno più inclini a resistere alle pretese dell’Amministrazione finanziaria. E, visto l’andamento, con buone probabilità di successo.
Un percorso accidentato: dall’incertezza alla chiarezza?
Va ammesso che su questo tema l’incertezza ha regnato sovrana per anni. L’ordinanza 34151/2022 aveva adottato una posizione rigida, mentre la risoluzione 46/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate sembrava andare nella direzione opposta, sostenendo che la mancata trasmissione non comportasse la perdita delle detrazioni.
Le ordinanze 12422 e 12426 del 2025 potrebbero finalmente mettere un punto fermo. Sembra che la Cassazione abbia voluto dire: “basta confusione, ecco la linea da seguire”.
La vicenda, a ben vedere, riflette un principio fondamentale del diritto tributario che spesso si tende a dimenticare: la sostanza deve prevalere sulla forma. Se un contribuente ha effettivamente realizzato interventi di riqualificazione energetica in linea con i requisiti tecnici richiesti, un adempimento formale a scopo statistico non dovrebbe pregiudicare il suo diritto all’agevolazione.
Questo approccio – chiamiamolo “sostanzialista” – sembra garantire maggiore certezza del diritto e tutela più efficace per i contribuenti. Resta comunque il fatto che la comunicazione Enea mantiene la sua importanza per il monitoraggio complessivo dell’efficacia delle politiche di incentivazione fiscale. È uno strumento utile per valutare il risparmio energetico ottenuto, ma non può e non deve diventare un ostacolo burocratico per chi ha legittimamente diritto alle agevolazioni.
In definitiva, le ordinanze 12422 e 12426 del 2025 costituiscono un tassello importante nella costruzione di un quadro normativo più chiaro e coerente. Staremo a vedere se l’Amministrazione finanziaria ne prenderà atto, adeguando di conseguenza le proprie prassi operative.