Il Ministero del Lavoro chiude la porta a un’interpretazione più flessibile della regola dello scostamento non grave. Con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, viene precisato che la soglia dei 150 euro vale per l’intero ammontare del debito verso gli enti previdenziali. Contributi non versati, sanzioni civili e interessi vanno conteggiati insieme. Se l’importo complessivo supera quel limite, niente documento di regolarità contributiva.
La questione nasce da un quesito dell’Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario (ANPIT). L’associazione chiedeva se fosse possibile ottenere il DURC quando rimangono da pagare solo le sanzioni, con i contributi già versati. Una situazione che potrebbe apparire meno grave. Nella prassi quotidiana capita spesso: l’impresa regolarizza l’omissione contributiva, ma rimane scoperto il debito per gli accessori. La risposta ministeriale, però, non lascia spazio a interpretazioni alternative.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Normativa di riferimento: Interpello Ministero del Lavoro n. 3 del 13 ottobre 2025, art. 3 c.3 D.M. 30/01/2015
- Principio: Il DURC è negato per debiti superiori a 150 euro verso INPS, INAIL o Casse Edili, anche se solo per sanzioni/interessi
- Calcolo: Soglia di 150 euro comprensiva di contributi, sanzioni civili e interessi
- Regola giuridica: Le sanzioni civili sono sempre accessoriate alle omissioni contributive e non scorporabili
- Applicazione: Il limite di 150 euro è riferito a ogni ente verificatore, non cumulabile tra enti diversi
- Eccezione: DURC rilasciato se esiste ed è rispettato un piano di rateizzazione concesso
La soglia dei 150 euro include ogni tipo di debito
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, il DURC può essere rilasciato anche quando esiste una differenza tra somme dovute e somme versate. Ma solo se questa differenza resta entro certi limiti. L’articolo 3, comma 3, del DM individua la soglia: 150 euro per ciascun ente verificatore (INPS, INAIL, casse edili per il settore delle costruzioni).
Il testo normativo specifica che tale importo è “comprensivo degli eventuali accessori di legge”. Significa che non si può scorporare. Nella verifica vanno sommati contributi omessi, sanzioni civili e interessi di mora. Il totale non deve superare i 150 euro.
L’esempio chiarisce meglio il meccanismo. Un’impresa ha versato tutti i contributi dovuti all’INPS con qualche giorno di ritardo. L’ente ha applicato le sanzioni previste: 180 euro. Il contributo principale è stato saldato, ma restano da pagare le sanzioni. Può ottenere il DURC? No. Perché i 180 euro eccedono la soglia ammessa. Se invece le sanzioni ammontassero a 140 euro, l’attestazione verrebbe rilasciata regolarmente.
Le sanzioni come accessorio dell’omissione contributiva
Il Ministero del Lavoro spiega perché non è possibile considerare le sanzioni in modo separato. Si tratta di una questione di natura giuridica, come spesso accade in questi casi. Le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive. Come tali, ne presuppongono l’esistenza. Non possono essere considerate un debito autonomo.
La funzione delle sanzioni civili è duplice. Da un lato rafforzano l’obbligazione contributiva, dall’altro risarciscono il danno causato all’ente previdenziale dal ritardato o mancato pagamento. Trovano automatica applicazione quando i contributi non vengono versati nei termini.
Si consideri questo aspetto: le sanzioni consistono in una somma predeterminata dalla legge. Il credito sorge automaticamente alla scadenza del termine per il pagamento. Rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato versamento. Gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, posti in essere per i crediti contributivi, si estendono anche al credito per sanzioni.
Quando il DURC viene comunque rilasciato
Nella disciplina del documento unico di regolarità contributiva esistono alcune deroghe. Il decreto ministeriale del 2015 le elenca all’articolo 3. Si tratta di fattispecie specifiche in presenza delle quali l’attestazione può essere rilasciata nonostante esistano irregolarità.
Tra queste rientra lo scostamento non grave. È l’ultima ipotesi contemplata dalla norma. Occorre che la differenza tra somme dovute e versate, calcolata per ciascuno degli enti chiamati alla verifica, non superi i 150 euro comprensivi di accessori.
Un’altra deroga riguarda le rateizzazioni concesse. Se l’impresa ha ottenuto un piano di dilazione del debito da INPS, INAIL, casse edili o agenti della riscossione, e sta rispettando il piano, può ottenere il DURC. Questo vale anche quando il debito complessivo eccede di molto la soglia dei 150 euro.
Esempio pratico di rateizzazione. Un’impresa edile deve all’INPS 12.000 euro tra contributi, sanzioni e interessi. Ha richiesto e ottenuto un piano di rateizzazione in 24 rate mensili. Sta pagando regolarmente le rate. In questo caso il DURC viene rilasciato, nonostante il debito residuo superi ampiamente i 150 euro. La regolarità contributiva è attestata sulla base dell’adempimento del piano di rientro.
Validità e modalità di verifica del documento
Il DURC ha una validità temporale di 120 giorni dalla data di emissione. Trascorso questo periodo, se l’impresa necessita di una nuova attestazione, deve fare richiesta. Il sistema di verifica è automatizzato attraverso la piattaforma “DURC On Line”.
La verifica riguarda i pagamenti dovuti in relazione ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi. Devono risultare regolari i versamenti scaduti entro l’ultimo giorno del secondo mese antecedente la richiesta. Se l’impresa richiede il DURC il 15 ottobre, vengono verificati i pagamenti con scadenza fino al 30 agosto.
Questo documento è fondamentale per accedere a benefici normativi e contributivi. Senza attestazione di regolarità, l’impresa non può fruire di agevolazioni, bonus assunzione, sgravi contributivi. Nella prassi è richiesto anche per partecipare a gare d’appalto pubbliche, per ottenere certificazioni di qualità, per l’iscrizione a determinati albi professionali.
L’interpretazione ministeriale e gli effetti operativi
La posizione espressa nell’interpello n. 3/2025 conferma l’orientamento già seguito dagli enti nella gestione delle richieste. La procedura automatizzata del DURC On Line tiene conto della soglia dei 150 euro calcolando insieme contributi, sanzioni e interessi.
L’ANPIT aveva proposto una lettura diversa della norma. Secondo l’associazione, quando il debito è costituito esclusivamente da accessori (senza omissioni contributive ancora aperte), la situazione sarebbe meno grave. L’ente previdenziale potrebbe rilasciare il DURC e recuperare le somme attraverso gli strumenti coattivi previsti dall’ordinamento.
Il Ministero respinge questa tesi definendola “priva di fondamento”. La formulazione testuale dell’articolo 3, comma 3, del DM 30 gennaio 2015 non permette interpretazioni alternative. Quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche degli eventuali accessori di legge. Non distingue tra tipologie di debito.
Nella pratica professionale si osserva che questa interpretazione restrittiva può creare difficoltà operative. Un’impresa che ha versato tutti i contributi ma è in ritardo con il pagamento di sanzioni o interessi si trova nella stessa posizione di chi non ha versato i contributi. Entrambe non ottengono il DURC se il debito supera i 150 euro.
Aspetti procedurali da considerare per le imprese
Per le imprese è fondamentale monitorare costantemente la propria posizione contributiva. Un piccolo debito per sanzioni, magari legato a versamenti effettuati con pochi giorni di ritardo, può bloccare il rilascio del documento. Con conseguenze anche significative.
Si può ricorrere alla rateizzazione. È uno strumento che consente di mantenere la regolarità contributiva anche in presenza di debiti consistenti. Occorre presentare domanda all’ente creditore (INPS, INAIL o cassa edile). Se la richiesta viene accolta e il piano di rientro rispettato, il DURC viene rilasciato regolarmente.
Un’altra strada è il pagamento immediato delle somme dovute. Nei casi in cui il debito complessivo non sia troppo elevato, può essere la soluzione più rapida. Una volta effettuato il versamento, l’ente aggiorna la posizione contributiva. Il DURC può essere richiesto dopo pochi giorni.
Tabella riepilogativa delle soglie
Tipologia debito | Importo massimo per DURC | Note |
---|---|---|
Contributi + sanzioni + interessi INPS | 150 euro | Per singolo ente |
Contributi + sanzioni + interessi INAIL | 150 euro | Per singolo ente |
Contributi + sanzioni + interessi Cassa Edile | 150 euro | Solo settore edilizia |
Solo sanzioni o interessi | 150 euro | Non si scorporano dal totale |
È opportuno notare che la verifica è autonoma per ciascun ente. Un’impresa potrebbe avere 140 euro di debito verso l’INPS e 140 euro verso l’INAIL. In questo caso il DURC verrebbe rilasciato, perché per ogni ente la soglia dei 150 euro non è superata. Il calcolo non è cumulativo tra enti diversi.
Riferimenti normativi e fonti interpretative
La disciplina del DURC trova la propria fonte principale nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Questo provvedimento ha dettato le regole per il procedimento di adozione del documento unico di regolarità contributiva. Ha superato il sistema precedente, frammentato e poco uniforme.
L’articolo 3 del decreto elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata. Contempla diverse deroghe: rateizzazioni in corso, sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali, procedure concorsuali, e appunto lo scostamento non grave.
L’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce l’interpretazione ufficiale. Costituisce una fonte di riferimento per gli operatori. Nella prassi amministrativa gli enti previdenziali adottano gli orientamenti espressi negli interpelli ministeriali.
Va ricordato che il sistema del DURC On Line consente la verifica automatica della regolarità. L’impresa o il professionista che la assiste possono verificare in tempo reale la propria posizione. Questo strumento ha semplificato notevolmente le procedure rispetto al passato, quando occorreva richiedere certificazioni separate a ciascun ente.