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Durc di congruità

Durc di congruità cantiere: chiarimenti per imprese non edili

25 Ottobre, 2025

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Il Ministero del Lavoro torna a pronunciarsi sui confini applicativi della certificazione di congruità, con l’interpello 4/2025 pubblicato il 17 ottobre scorso. La questione riguarda imprese che, pur non operando stabilmente nel comparto edilizio, si trovano a realizzare interventi di questo tipo nell’ambito di appalti più complessi.

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) aveva sollevato dubbi interpretativi: occorre o no iscriversi alle Casse edili quando si eseguono occasionalmente opere in cantiere? E la verifica della manodopera vale per tutti, indipendentemente dal settore di appartenenza? Domande legittime, considerando che la disciplina – introdotta per contrastare irregolarità contributive e dumping contrattuale – aveva generato non poche incertezze operative tra gli operatori.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Il Durc di congruità si richiede per ogni appalto che prevede lavori edili svolti effettivamente in cantiere, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa.
  • Le imprese non edili non hanno obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, ma devono comunque ottenere il Durc di congruità per le specifiche attività edili eseguite in cantiere.
  • Sono escluse dalla verifica le semplici forniture di materiali e attività non riconducibili concretamente all’edilizia (come progettazione o lavorazioni in stabilimento).
  • La Cassa Edile rilascia l’attestazione anche alle imprese non iscritte, che dovranno solo sostenere il costo del servizio senza ulteriori contributi.
  • In assenza di Durc di congruità nei casi previsti, non è possibile la liquidazione del saldo finale dei lavori.

Ambito di applicazione della verifica

La risposta ministeriale parte da un presupposto: la congruità riguarda esclusivamente le attività edili svolte nel cantiere. Punto. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.M. 143/2021, si verifica “l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile”. Tradotto: non rileva il settore economico dell’impresa affidataria, bensì la natura concreta dell’opera eseguita.

Nella prassi questo significa che un’azienda metalmeccanica o elettrotecnica, chiamata a montare impianti all’interno di un edificio in costruzione, dovrà ottenere l’attestazione solo per le lavorazioni effettivamente riconducibili all’edilizia. Restano fuori dal conteggio le mere forniture di materiali, la produzione di manufatti in stabilimento, le attività di progettazione o altre prestazioni che – pur essendo funzionali all’opera complessiva – non si configurano come interventi edili stricto sensu.

Il Ministero richiama l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto, che distingue nettamente tra “valore complessivo dell’opera” (comprensivo di tutte le componenti) e “valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa”. Una separazione non casuale, che delimita l’oggetto della certificazione.

Quando scatta l’obbligo del Durc di congruità cantiere

La verifica si attiva per ogni appalto o subappalto che preveda opere edili effettivamente eseguite in cantiere, indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria applichi o meno il CCNL Edilizia. È questo il punto qualificante dell’interpello.

Si consideri il caso di un’impresa di automazione industriale che, nell’ambito di un contratto più ampio, debba realizzare anche opere murarie accessorie o complementari. Ebbene, per quella specifica porzione di lavori, scatta l’obbligo di richiedere il Durc di congruità. Allo stesso modo, un’azienda di telecomunicazioni che installi cablature strutturali con relative opere edili (tracce, contropareti, ancoraggi permanenti) dovrà sottoporsi alla verifica per quella parte del lavoro.

L’attestazione viene rilasciata dalla Cassa edile o Edilcassa territorialmente competente in base alla localizzazione del cantiere, secondo le tempistiche previste dal D.M. 143/2021: all’ultimo stato avanzamento lavori (SAL) per gli appalti pubblici, prima del saldo finale per quelli privati, qualora si superi il valore soglia stabilito.

Iscrizione alle Casse: obbligo solo per imprese edili

Qui il Ministero opera una distinzione fondamentale. L’obbligo di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa sussiste unicamente per le imprese che svolgono in modo prevalente attività edilizia. Il criterio della prevalenza è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza – si veda l’ordinanza Cassazione n. 9803 del 26 maggio 2020 – e dalla prassi amministrativa (circolare n. 5/2008, interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012).

Per le imprese che invece operano abitualmente in altri comparti produttivi, non scatta l’obbligo di iscriversi, nemmeno qualora realizzino occasionalmente interventi edili. Questo perché l’iscrizione alla Cassa è strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa e al settore specifico in cui opera, come chiarito già con l’interpello 18/2012.

Ne consegue che un’azienda elettrotecnica, metalmeccanica o di altro settore può richiedere (anzi, deve richiedere) il Durc di congruità per le opere edili eventualmente eseguite, senza però dover procedere all’iscrizione presso la Cassa edile di riferimento. Questa separazione tra verifica di congruità e obbligo iscrittivo costituisce, nella sostanza, il cuore dell’interpello ministeriale.

Modalità operative e costi del servizio

Come spesso accade, gli aspetti pratici generano interrogativi. Le Casse edili e le Edilcassa territorialmente competenti sono tenute a rilasciare l’attestazione di congruità anche alle imprese non iscritte, purché queste forniscano i dati relativi al cantiere e alla manodopera impiegata nelle lavorazioni edili.

L’unico onere a carico delle aziende non edili è rappresentato dai costi del servizio che la Cassa può legittimamente richiedere per l’espletamento delle verifiche. Nessuna imposizione di versamenti contributivi ordinari, nessun obbligo di applicare integralmente la contrattazione edile, solo il rimborso delle spese amministrative connesse all’emissione del documento.

Ai sensi dell’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), la certificazione è finalizzata a garantire la congruità della manodopera impiegata rispetto all’ammontare dell’opera. La Cassa competente effettua i controlli sulla base dei dati trasmessi dall’impresa principale attraverso le piattaforme telematiche (ad esempio, Edilconnect o sistemi analoghi), verifica la coerenza tra forza lavoro dichiarata e versamenti contributivi, calcola gli indici percentuali di congruità per categoria d’opera.

Attività escluse dalla verifica

È opportuno notare che non tutte le prestazioni connesse a un appalto edilizio rientrano nella certificazione. Come già accennato, la fornitura di materiali – anche se essenziali alla realizzazione dell’opera – non è soggetta a verifica quando non comporti attività di posa in cantiere. Allo stesso modo, la produzione di elementi prefabbricati, serbatoi, carpenterie metalliche o altri manufatti realizzati in stabilimento ed eventualmente solo assemblati in loco può essere esclusa dal computo della manodopera edile, se la fase di assemblaggio non integra un’attività propriamente riconducibile al settore.

Facciamo un esempio concreto. Un’impresa specializzata nella produzione di infissi fornisce serramenti per un edificio in costruzione. Se l’appalto prevede solo la consegna dei prodotti, senza posa in opera, l’azienda non deve richiedere il Durc di congruità cantiere. Se invece il contratto comprende anche l’installazione e il montaggio con opere murarie accessorie (fissaggi, sigillature, controtelai), allora per quella specifica attività scatta l’obbligo di attestazione.

La casistica è variegata: nella pratica professionale si osserva che molte imprese fornitrici preferiscono separare nettamente i contratti, distinguendo la vendita di beni dalla prestazione di servizi edili, proprio per evitare complicazioni amministrative. Il Ministero, con questo interpello, fornisce un criterio operativo chiaro: conta ciò che viene effettivamente realizzato nel cantiere.

Riferimenti normativi e quadro giuridico

Il sistema della congruità è stato introdotto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L’obiettivo dichiarato è il contrasto al lavoro irregolare e alle forme di elusione contributiva che, nel settore edilizio, hanno storicamente rappresentato un problema significativo.

Gli aspetti applicativi sono disciplinati dal decreto del Ministro del Lavoro 25 giugno 2021, n. 143, che definisce:

  • le percentuali di congruità per categoria di opera
  • le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera
  • le procedure di rilascio dell’attestazione
  • le soglie di valore per l’applicazione dell’obbligo
  • i termini e le competenze territoriali delle Casse

La normativa si inserisce in un contesto più ampio di tutela del lavoro e regolarità contributiva. Non a caso, il DURC ordinario (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il Durc di congruità operano su piani distinti ma complementari: il primo attesta la regolarità dei versamenti, il secondo verifica la congruenza tra costo del lavoro dichiarato e consistenza dell’opera realizzata.

Impatti sulla filiera degli appalti

L’interpello 4/2025 ha ricadute pratiche su tutta la filiera degli appalti edili, pubblici e privati. Il committente, l’appaltatore principale e i subappaltatori devono coordinarsi per garantire che ogni soggetto esecutore di opere edili richieda tempestivamente l’attestazione.

Nella giurisprudenza amministrativa si è talvolta interpretato in modo restrittivo l’ambito di applicazione, generando contenziosi tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici. Questo chiarimento ministeriale dovrebbe ridurre le controversie, delimitando in modo inequivocabile le situazioni in cui la certificazione è obbligatoria.

Per i committenti pubblici, occorre predisporre i capitolati d’appalto in modo da specificare chiaramente quali lavorazioni rientrino nel perimetro della congruità e quali ne siano escluse. Per gli appaltatori, è necessario programmare per tempo la raccolta dei dati da trasmettere alle Casse, coordinandosi con eventuali subappaltatori o subfornitori che eseguano opere edili.

Un aspetto spesso trascurato: il mancato rilascio dell’attestazione di congruità, ove dovuta, impedisce la liquidazione del saldo finale nei lavori privati e dell’ultimo SAL in quelli pubblici. Si tratta quindi di un adempimento con effetti diretti sulla conclusione contrattuale e sul pagamento delle somme dovute.

Aspetti procedurali e tempistiche

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. 143/2021, la richiesta di attestazione deve essere presentata dall’impresa principale alla Cassa edile o Edilcassa competente per territorio. La Cassa ha 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche e rilasciare il documento, termine che può essere sospeso una sola volta per un massimo di 15 giorni qualora siano necessari ulteriori chiarimenti o regolarizzazioni.

Le imprese non edili che si trovano per la prima volta a dover richiedere il Durc di congruità cantiere potrebbero incontrare difficoltà operative: non sempre conoscono i riferimenti della Cassa territorialmente competente, non dispongono delle credenziali per accedere alle piattaforme telematiche, non hanno familiarità con la modulistica richiesta. In questi casi è consigliabile rivolgersi con anticipo alle associazioni di categoria o ai consulenti del lavoro per ottenere supporto procedurale.

La documentazione da fornire include, tra l’altro: i dati identificativi del cantiere, il valore complessivo dell’opera, il valore specifico delle lavorazioni edili, l’elenco dei lavoratori impiegati con relative qualifiche, i contratti di subappalto eventualmente stipulati. L’accuratezza nella compilazione è fondamentale, poiché errori o omissioni possono comportare richieste di integrazione che allungano i tempi di rilascio.

Coordinamento con altre disposizioni

La disciplina della congruità si intreccia con altre previsioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva e tracciabilità dei pagamenti. Ad esempio, l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) richiede al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, valutazione che spesso si intreccia con i controlli sulla congruità della manodopera.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, successivamente modificato dal D.Lgs. 36/2023), nei lavori pubblici l’aggiudicatario deve presentare una dichiarazione sull’organico medio annuo distinto per qualifica, con indicazione degli estremi delle denunce contributive. Questi dati confluiscono poi nella verifica di congruità effettuata dalla Cassa edile.

Per quanto concerne i lavori privati, il collegamento più evidente è con l’articolo 4 del D.L. 34/2019 (convertito in L. 58/2019), che ha introdotto obblighi di tracciabilità per i pagamenti relativi a prestazioni d’opera e cessioni di beni superiori a 500 euro nell’ambito dei cantieri. Anche in questo caso, la finalità è garantire emersione del lavoro nero e regolarità contributiva.

Criticità ricorrenti e soluzioni operative

Nell’esperienza applicativa emergono alcune criticità ricorrenti. La prima riguarda la delimitazione delle attività edili rispetto ad altre lavorazioni specialistiche. Non sempre è agevole stabilire se un intervento rientri o meno nel settore edile ai sensi del D.M. 143/2021. Il decreto ministeriale, all’articolo 2, comma 2, individua le opere edili facendo riferimento ai codici CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti) e alle categorie SOA, ma i confini possono risultare sfumati in presenza di lavori multidisciplinari.

Un secondo nodo riguarda le tempistiche di rilascio dell’attestazione. Benché il decreto fissi termini precisi, nella pratica si registrano talvolta ritardi dovuti al carico di lavoro delle Casse o alla necessità di acquisire chiarimenti dalle imprese. È consigliabile presentare la richiesta con anticipo rispetto alla scadenza del SAL o al saldo, in modo da avere margine per eventuali integrazioni.

Terzo aspetto: il coordinamento tra impresa principale e subappaltatori. L’obbligo di richiedere l’attestazione grava formalmente sull’impresa affidataria, che deve però raccogliere dati anche dai subappaltatori che eseguono opere edili. Questa attività di coordinamento va pianificata contrattualmente, specificando chi trasmette quali informazioni e in quali tempi.

Prospettive future e possibili evoluzioni normative

L’interpello 4/2025 si inserisce in un percorso di progressivo affinamento della disciplina sulla congruità. Non è escluso che, nelle prossime modifiche normative, il legislatore estenda il sistema di verifica anche ad altri settori caratterizzati da elevata incidenza della manodopera (ad esempio, logistica, movimentazione merci, servizi di pulizia industriale).

Alcune organizzazioni sindacali e associazioni datoriali hanno proposto l’introduzione di indici di congruità differenziati per provincia, per tener conto delle specificità territoriali nei costi della manodopera. Al momento, il D.M. 143/2021 prevede percentuali nazionali per categoria d’opera, ma non è escluso che future integrazioni possano affinare il sistema.

Un’altra possibile evoluzione riguarda la digitalizzazione delle procedure. L’interconnessione tra piattaforme delle Casse edili, INPS, INAIL e stazioni appaltanti potrebbe semplificare notevolmente gli adempimenti, riducendo oneri amministrativi per le imprese e accelerando i tempi di rilascio delle attestazioni.

Riepilogo operativo

Per le imprese edili: obbligo di iscrizione alla Cassa edile territorialmente competente e richiesta del Durc di congruità per tutti i lavori edili eseguiti in appalto o subappalto, pubblici o privati, sopra le soglie di valore previste dal D.M. 143/2021.

Per le imprese non edili che eseguono occasionalmente opere in cantiere: obbligo di richiedere il Durc di congruità limitatamente alle lavorazioni edili effettivamente svolte in cantiere, senza necessità di iscriversi alla Cassa edile. Onere di corrispondere i costi del servizio richiesti dalla Cassa per l’espletamento delle verifiche.

Per i committenti: verifica preventiva che le imprese esecutrici (sia l’appaltatore principale sia eventuali subappaltatori) abbiano richiesto il Durc di congruità per le opere edili. Coordinamento con il direttore dei lavori per il controllo della documentazione prima della liquidazione dei SAL o del saldo finale.

Quadro sinottico degli obblighi

La seguente tabella sintetizza gli adempimenti previsti dall’interpello 4/2025 in relazione alla tipologia di impresa e all’attività svolta:

Tipologia impresa Attività prevalente Obbligo iscrizione Cassa edile Obbligo Durc di congruità Ambito verifica Costi a carico
Impresa edile Attività edilizia prevalente – Iscrizione obbligatoria alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente – Per tutti i lavori edili in appalto/subappalto Tutte le opere edili realizzate nel cantiere, incluse attività complementari e annesse Contributi ordinari + versamenti previsti dal CCNL Edilizia
Impresa non edile (es. metalmeccanica, elettrotecnica) Attività diversa dall’edilizia No – Nessun obbligo di iscrizione, anche in caso di opere edili occasionali – Solo per le lavorazioni edili effettivamente svolte in cantiere Esclusivamente gli interventi configurabili come settore edile (ex art. 2, c. 2, D.M. 143/2021) Solo costi del servizio per rilascio attestazione
Impresa fornitrice Fornitura materiali senza posa No No – Esclusa se non vi è attività di posa in cantiere Non applicabile Non applicabile
Impresa fornitrice con posa Fornitura + installazione con opere edili accessorie No (se non edile) – Solo per la componente di posa e opere murarie Limitata alle attività di installazione e opere edili accessorie Solo costi del servizio
Lavoratore autonomo Prestazione occasionale in cantiere edile No – Ma può essere richiesta l’iscrizione se opera prevalentemente in edilizia – Se coinvolto nell’esecuzione di opere edili Attività edili svolte nel cantiere Variabile secondo regolamento Cassa territoriale

Note operative:

  1. Il criterio della prevalenza si determina in base all’attività concretamente e abitualmente svolta dall’impresa, non dal CCNL applicato o dal codice ATECO (cfr. Cass., ord. n. 9803/2020).
  2. Ai fini della verifica di congruità, si considerano opere edili quelle rientranti nelle categorie individuate dall’art. 2, comma 2, D.M. 143/2021, con riferimento ai codici CPV e alle categorie SOA.
  3. Le attività escluse dal computo della manodopera includono: produzione di manufatti in stabilimento, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, mere forniture senza posa, attività di manutenzione ordinaria non qualificabili come edili.
  4. Le tempistiche di richiesta dell’attestazione sono: ultimo SAL per lavori pubblici; prima del saldo finale per lavori privati (art. 4, D.M. 143/2021).
  5. La competenza territoriale della Cassa edile si determina in base alla localizzazione del cantiere, non della sede legale dell’impresa (art. 3, comma 3, D.M. 143/2021).

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