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Differenziali da acquisizione di bonus edilizi e principio di onnicomprensività: l’evoluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

2 Luglio, 2025

L’emanazione della risposta a interpello n. 171/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 26 giugno 2025, introduce significative precisazioni interpretative in ordine al trattamento fiscale dei differenziali derivanti dall’acquisizione di crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, nel contesto del riformato principio di onnicomprensività di cui all’articolo 54 del TUIR. La pronuncia amministrativa assume particolare rilevanza in considerazione del mutato quadro normativo conseguente alla riforma del 2024.

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Il quadro normativo di riferimento e l’evoluzione interpretativa

La disciplina del reddito di lavoro autonomo ha subito una significativa trasformazione con l’introduzione del principio di onnicomprensività, che ha sostanzialmente ampliato il perimetro dei componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile professionale. Tale innovazione normativa ha comportato la necessità di un riesame delle posizioni interpretative consolidate, particolarmente in relazione a fattispecie precedentemente considerate estranee all’ambito di tassazione del reddito professionale.

La questione oggetto dell’interpello si inserisce in questo contesto di evoluzione ermeneutica, con specifico riferimento al trattamento dei differenziali positivi derivanti dall’acquisizione di crediti d’imposta edilizi a prezzi inferiori al valore nominale. L’istante, un’associazione professionale tra commercialisti, aveva prospettato la non imponibilità di tali differenziali, argomentando l’assenza di correlazione diretta con l’attività professionale svolta.

L’orientamento precedente e il mutamento di indirizzo

La precedente risposta n. 472/2023 aveva accolto la tesi dell’esclusione dal reddito professionale dei differenziali in questione, fondandosi sulla formulazione antecedente dell’articolo 54 del TUIR. Tale orientamento si basava sul presupposto che i proventi non direttamente riconducibili a prestazioni professionali non dovessero concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Il nuovo assetto normativo determina invece un significativo mutamento di prospettiva. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, precisa che con l’introduzione del principio di onnicomprensività “assumono rilevanza tutte le somme e valori percepiti in relazione all’attività artistica o professionale”, con la conseguenza che tanto il valore nominale del credito utilizzato in compensazione quanto il relativo costo di acquisizione concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Analisi della fattispecie e criteri di imputazione temporale

Configurazione della fattispecie imponibile

La rilevanza fiscale del differenziale positivo si fonda sulla nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR, che ha sostanzialmente superato il criterio della correlazione diretta con le prestazioni professionali per abbracciare una nozione più ampia di “relazione con l’attività artistica o professionale”. Tale approccio comporta l’inclusione nell’imponibile professionale di tutti i benefici economici che, ancorché non derivanti da specifiche prestazioni verso terzi, risultino comunque connessi all’esercizio dell’attività professionale.

Modalità di imputazione temporale e principio di cassa

L’applicazione del principio di cassa alla fattispecie in esame determina una scansione temporale differenziata tra le diverse componenti:

  • Il costo di acquisizione del credito risulta deducibile nell’anno di sostenimento della spesa
  • Il valore nominale del credito rileva per cassa negli anni di utilizzo in compensazione

Tale impostazione garantisce la coerenza temporale tra il sostenimento del costo e il conseguimento del beneficio fiscale, evitando fenomeni di anticipazione impositiva su plusvalenze non ancora effettivamente realizzate.

Implicazioni sistematiche e profili di criticità

Estensione del principio di onnicomprensività

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate evidenzia la portata espansiva del nuovo principio di onnicomprensività, che si estende oltre i tradizionali corrispettivi professionali per abbracciare ogni beneficio economico connesso all’attività professionale. Tale approccio determina un sostanziale ampliamento della base imponibile del reddito di lavoro autonomo, con evidenti riflessi in termini di gettito erariale.

Coordinamento con altre fattispecie analoghe

La soluzione interpretativa adottata pone interrogativi in ordine al trattamento di fattispecie analoghe, quali i differenziali derivanti dall’acquisizione di altri strumenti finanziari o crediti d’imposta. La ratio sottesa alla pronuncia amministrativa sembrerebbe infatti estensibile a tutte le operazioni che generino plusvalenze nell’ambito dell’attività professionale, indipendentemente dalla loro natura specifica.

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