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Differenziale acquisto crediti d’imposta professionisti: possibile qualificazione come reddito diverso

11 Febbraio, 2026

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Durante il convegno annuale Telefisco, tenutosi lo scorso 5 febbraio, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha lanciato un’apertura significativa sulla questione della tassazione dei crediti fiscali acquisiti dai professionisti. Si tratta di un tema delicato, che in questi mesi ha creato non poche incertezze negli studi professionali, soprattutto dopo l’entrata in vigore del nuovo criterio di onnicomprensività previsto dalla riforma fiscale.

La nuova cornice normativa sui crediti fiscali

Con la legge 111/2023, il legislatore ha modificato in modo sostanziale il meccanismo di determinazione del reddito professionale. Praticamente, ogni elemento economico positivo o negativo che deriva dall’esercizio dell’attività finisce adesso per confluire nel calcolo del reddito imponibile. Questa modifica, apparentemente tecnica, ha generato una serie di dubbi applicativi che toccano da vicino chi ha acquisito crediti d’imposta sul mercato, come quelli derivanti dal Superbonus o da altre agevolazioni edilizie.

La normativa precedente lasciava spazi interpretativi più ampi. Adesso invece la situazione appare, almeno formalmente, più rigida.

Come l’Agenzia sta interpretando la riforma

L’Amministrazione finanziaria si è espressa con la risposta a interpello numero 6 del 2026, analizzando un caso concreto che riguarda un’associazione tra dottori commercialisti e avvocati. Questi professionisti avevano acquistato nel corso degli anni diversi pacchetti di crediti da Superbonus, pagandoli meno del valore facciale. La domanda era chiara: questo vantaggio economico, questo differenziale tra quanto pagato e quanto poi utilizzato in compensazione, deve essere tassato?

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, la risposta è affermativa, almeno per i crediti acquisiti dal 2024 in poi. Facciamo un esempio pratico per rendere più chiaro il meccanismo: uno studio professionale compra crediti fiscali per un valore nominale di 50.000€, pagandoli però 38.000€. Nel momento dell’acquisto può dedurre i 38.000€ come costo d’esercizio. Poi, quando userà quei crediti in compensazione nel modello F24, dovrà dichiarare 50.000€ come componente positiva di reddito.

Il differenziale di 12.000€ finisce quindi per essere assoggettato a tassazione ordinaria.

L’articolo 54 del TUIR e il principio di onnicomprensività

Il cuore della questione sta nell’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, modificato dal decreto legislativo 192/2024. Il nuovo testo stabilisce che nella determinazione del reddito di lavoro autonomo concorrono tutte le somme e i valori generalmente percepiti nel periodo d’imposta, anche se sotto forma diversa dal denaro, in relazione all’attività artistica o professionale.

Questa formulazione ampia e generica serve per evitare che componenti economici rilevanti restino fuori dalla base imponibile. Nella prassi però si è creato un problema pratico, perché l’acquisto di crediti fiscali rappresenta un’operazione particolare, che molti professionisti vedono più come una gestione finanziaria che come un’attività tipicamente professionale.

L’Agenzia ha dovuto chiarire anche gli aspetti temporali: il costo sostenuto per comprare i crediti rileva nell’anno in cui viene pagato, mentre il valore nominale emerge progressivamente, man mano che si utilizzano le rate annuali del credito. Questo meccanismo, basato sul principio di cassa che regola i redditi professionali, può generare situazioni in cui costo e ricavo si manifestano in periodi d’imposta differenti.

La posizione di Leo e l’ipotesi del reddito diverso

A Telefisco, però, Maurizio Leo ha prospettato uno scenario diverso. Il viceministro ha riconosciuto che siamo di fronte a un tema complesso, che merita un approfondimento. Ha parlato della possibilità di riqualificare questo tipo di provento, spostandolo dall’ambito del reddito di lavoro autonomo a quello del reddito diverso.

Sarebbe un cambio di prospettiva importante. Secondo quanto emerso dalle sue dichiarazioni, si potrebbe ragionare su un’ipotesi che preveda l’esclusione dal reddito professionale di questo differenziale, oppure – in alternativa – scomputare soltanto la parte che eccede una franchigia dell’80% del valore nominale. Quindi, riprendendo l’esempio precedente, se un credito di 50.000€ viene acquistato a 38.000€, anziché tassare l’intero differenziale di 12.000€, si potrebbe pensare di assoggettare a imposizione solo la quota che supera l’80% del valore, ossia i 2.000€ (dato che l’80% di 50.000€ equivale a 40.000€).

Questo approccio riconoscerebbe, in sostanza, che l’operazione non rientra negli schemi tradizionali dell’attività professionale, ma si configura piuttosto come un investimento finanziario o un’operazione di natura diversa.

Perché questa distinzione potrebbe avere senso

Leo ha sottolineato un punto fondamentale: occorre evitare che l’Amministrazione finanziaria possa in futuro contestare formalmente la natura di questi proventi, creando incertezza e possibili contenziosi. Il ragionamento del viceministro si muove in questa direzione: se un professionista acquista crediti fiscali, non sta svolgendo un’attività tipicamente professionale come potrebbe essere una consulenza o una prestazione tecnica. Sta facendo un’operazione di mercato, acquistando un bene immateriale che poi utilizzerà per abbattere il proprio carico fiscale.

La qualificazione come reddito diverso porterebbe con sé alcune conseguenze tecniche, che andrebbero ovviamente definite nei dettagli. Ad esempio, la base imponibile potrebbe essere determinata in modo differente, e potrebbero cambiare anche gli obblighi dichiarativi e le modalità di versamento.

Non si tratta però di una soluzione già codificata: Leo ha parlato esplicitamente di un “tema da affrontare”, sottolineando che serve un intervento normativo chiarificatore. La questione non è ancora risolta e richiede probabilmente un decreto attuativo o una circolare interpretativa dell’Agenzia che recepisca l’indirizzo politico.

Cosa significa per gli studi professionali

Per chi opera nel settore, la situazione attuale impone prudenza. I crediti acquisiti prima del 2024 restano fuori dal perimetro della nuova disciplina, e quindi non generano reddito imponibile nemmeno quando vengono utilizzati negli anni successivi. Questo punto è stato confermato dalla risposta 6/2026 dell’Agenzia, che ha escluso effetti retroattivi.

Dal 2024 in poi, invece, il quadro è diverso. Chi ha comprato crediti deve tenerne conto in dichiarazione dei redditi, gestendo correttamente sia la deduzione del costo che l’imputazione dei proventi secondo il principio di cassa. Questo significa monitorare anno per anno l’utilizzo effettivo in compensazione, calcolando il differenziale imponibile sulla base dei valori nominali progressivamente assorbiti.

C’è poi un aspetto che riguarda anche l’IRAP per le associazioni professionali: secondo l’interpretazione dell’Agenzia, il differenziale concorre alla formazione della base imponibile regionale, perché i componenti reddituali seguono la stessa logica sia ai fini delle imposte dirette che ai fini del tributo regionale.

Gli sviluppi attesi

L’apertura di Leo rappresenta un segnale politico chiaro, ma serve tradurla in norme operative. I professionisti attendono indicazioni più precise, anche perché molti hanno già presentato dichiarazioni seguendo l’orientamento dell’Agenzia, e un eventuale cambio di rotta dovrebbe essere accompagnato da strumenti di correzione o di ravvedimento operoso.

Intanto la discussione resta aperta. Telefisco ha avuto il merito di portare all’attenzione delle istituzioni una questione che tocca migliaia di studi e società tra professionisti, i quali negli ultimi anni hanno investito risorse nell’acquisto di crediti fiscali, spesso anche per sostenere la liquidità in un contesto economico difficile.

L’ipotesi del reddito diverso, se confermata, potrebbe alleggerire il carico fiscale complessivo e semplificare gli adempimenti dichiarativi. Ma tutto dipenderà dalle scelte che il Governo e l’Agenzia faranno nei prossimi mesi, quando si tratterà di mettere nero su bianco le regole definitive.

Quali margini di manovra per l’Amministrazione

Va detto che l’Agenzia delle Entrate ha già fornito una propria lettura, coerente con il testo normativo vigente. Cambiare questa interpretazione richiederebbe un intervento legislativo, oppure una circolare ministeriale che dia un indirizzo diverso rispetto a quanto finora sostenuto.

Leo ha parlato di “particolarità di questo provento”, evidenziando come esso non si inserisca nel perimetro tradizionale del reddito da lavoro autonomo. Questa considerazione potrebbe costituire la base giuridica per giustificare un trattamento differenziato, riconoscendo la natura atipica dell’operazione.

Sul piano tecnico, occorrerebbe stabilire se il reddito diverso in questione debba essere calcolato secondo criteri specifici, oppure se si applichi la disciplina generale già prevista per questa categoria reddituale. E andrebbe chiarito anche il coordinamento con le norme IRAP, che oggi seguono pedissequamente la determinazione del reddito professionale.

Conclusioni operative

Al momento, quindi, chi ha acquistato crediti d’imposta dal 2024 deve attenersi alle indicazioni della risposta 6/2026, dichiarando il differenziale come componente positiva di reddito. Le prospettive indicate da Leo lasciano però aperta la possibilità di modifiche future, che potrebbero ridefinire il quadro applicativo.

Per i professionisti conviene monitorare gli sviluppi normativi e le eventuali circolari interpretative che usciranno nei prossimi mesi. Potrebbe anche essere utile confrontarsi con i propri consulenti fiscali per valutare strategie difensive, nel caso in cui l’orientamento dell’Amministrazione dovesse consolidarsi in senso sfavorevole prima che intervenga un eventuale correttivo normativo.

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