La disciplina delle dichiarazioni fiscali tardive trova nella normativa IVA una specifica articolazione che merita attenta analisi, soprattutto in relazione alla prossima scadenza del 29 luglio 2025 relativa alla Dichiarazioni IVA tardiva 2024. I contribuenti che non hanno adempiuto all’obbligo dichiarativo entro il termine ordinario del 30 aprile 2025 si trovano ora di fronte a un bivio normativo determinante per le conseguenze sanzionatorie applicabili. Il quadro normativo di riferimento, delineato dall’articolo 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998, stabilisce con chiarezza il discrimine temporale che distingue le dichiarazioni tardive da quelle considerate omesse. Nella prassi applicativa si osserva frequentemente una sottovalutazione di questo aspetto da parte degli operatori.
Regime transitorio per le dichiarazioni IVA tardiva 2024
La finestra temporale di novanta giorni successiva alla scadenza ordinaria rappresenta, secondo l’interpretazione consolidata dell’Amministrazione finanziaria, un periodo di “grazia” durante il quale la dichiarazione conserva piena validità. Questo principio, cristallizzato nella circolare n. 42/E del 2016, trova applicazione non soltanto per le imposte sui redditi e l’IRAP ma si estende – come spesso accade nella giurisprudenza tributaria – anche alle dichiarazioni IVA tardive 2024.
Leggi anche: |
Il meccanismo sanzionatorio prevede l’applicazione di una penalità fissa di 250 euro, importo che può essere ulteriormente ridotto mediante il ricorso al ravvedimento operoso. La disciplina dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/1997 consente infatti di limitare la sanzione a 25 euro – un decimo del minimo edittale – quando la regolarizzazione avviene entro il predetto termine di novanta giorni.
Profili critici della dichiarazione omessa
Diversa e più severa risulta la sorte delle dichiarazioni presentate oltre il termine del 29 luglio 2025. In tale ipotesi, l’ordinamento qualifica la fattispecie come “dichiarazione omessa”, con conseguenze particolarmente gravose sul piano sanzionatorio. L’intervento del Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha infatti inasprimento il quadro punitivo, elevando la sanzione al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo inderogabile di 250 euro.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato con rigore eccessivo questa distinzione temporale, come emerge da alcune pronunce di legittimità che hanno negato l’applicabilità di forme attenuate della responsabilità tributaria. Occorre tuttavia precisare che la dichiarazione omessa conserva efficacia ai fini della riscossione dell’imposta, configurandosi quindi come titolo idoneo per l’attivazione delle procedure esecutive.
Meccanismi di attenuazione della responsabilità
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, prevede una significativa deroga al regime ordinario delle sanzioni per omessa dichiarazione. Quando il contribuente provvede spontaneamente alla presentazione della dichiarazione – pur omessa – prima di aver avuto formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo da parte dell’Amministrazione, la sanzione si riduce al 75% dell’imposta dovuta.
Questa previsione normativa… diciamo che nell’esperienza applicativa si rivela di particolare importanza per quei soggetti che, pur avendo superato il termine dei novanta giorni, intendano comunque regolarizzare la propria posizione. È opportuno notare come la formulazione dell’articolo richieda che la presentazione avvenga “entro i termini di decadenza del potere di accertamento”, introducendo così un ulteriore parametro temporale di valutazione.
Aspetti procedurali e versamenti correlati
La disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni tardive si accompagna necessariamente alla regolarizzazione degli eventuali versamenti carenti. In questa fattispecie trova applicazione la sanzione del 25% prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 per l’omesso o tardivo versamento, circostanza che – a ben vedere – si sarebbe comunque verificata anche in presenza di una dichiarazione presentata tempestivamente.
La prassi amministrativa, consolidatasi attraverso la circolare n. 23/1999 e successivamente confermata dalla circolare n. 42/E/2016, ha chiarito che l’eventuale carenza nei pagamenti configura una violazione autonoma e distinta rispetto al ritardo nella presentazione della dichiarazione. Questo principio comporta l’applicazione cumulativa delle relative sanzioni, salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per entrambe le violazioni.
Criticità ricorrenti nella gestione dei termini
Nella casistica comune si riscontrano frequentemente errori di valutazione circa il dies a quo per il calcolo del termine di novanta giorni. La corretta interpretazione impone di computare tale periodo a partire dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, vale a dire dal 1° maggio 2025. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva ma valida coincide con il 29 luglio 2025.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la prova della tempestiva presentazione telematica. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate rilascia infatti due distinte comunicazioni: una di mera ricezione del file e una successiva di avvenuta elaborazione. Ai fini del rispetto del termine rileva esclusivamente la prima, purché l’elaborazione non evidenzi errori ostativi alla validità della dichiarazione.
Implicazioni operative per gli intermediari
La responsabilità degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica costituisce un ulteriore profilo di criticità. L’articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 prevede infatti sanzioni da 516 a 5.164 euro a carico di tali soggetti in caso di tardiva o omessa trasmissione, importi che possono essere ridotti attraverso il ravvedimento operoso.
La revoca dell’abilitazione rappresenta la conseguenza più severa e può essere disposta in presenza di gravi o ripetute irregolarità. Questo aspetto riveste particolare rilievo considerando che la stragrande maggioranza delle dichiarazioni viene trasmessa attraverso intermediari, rendendo cruciale il coordinamento tra contribuente e professionista incaricato.