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Dichiarazione IRAP enti sportivi: la compilazione del quadro IE per enti e associazioni in regime forfetario

22 Maggio, 2025

Gli enti non commerciali e le diverse tipologie di associazioni che utilizzano regimi forfetari ai fini IRES devono prestare particolare attenzione alla compilazione della sezione III del quadro IE nel modello IRAP 2025. Questa parte del modello – che comprende i righi da IE34 a IE37 – richiede una compilazione accurata per determinare correttamente il valore della produzione. Vediamo insieme come procedere, evitando errori comuni e ottimizzando gli aspetti fiscali per questi soggetti.

Quali soggetti devono compilare la sezione III

La normativa identifica specifiche categorie di soggetti tenuti alla compilazione di questa sezione. Si tratta principalmente di:

  • Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco che hanno scelto il regime agevolato della Legge 398/1991
  • Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo che svolgono attività di assistenza fiscale (secondo l’art. 78 della Legge 413/1991)
  • Soggetti che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 145 del TUIR
  • Soggetti che esercitano “altre attività agricole” di cui all’art. 56-bis del TUIR, le cosiddette attività connesse

È bene ricordare che, nella pratica quotidiana, non sempre è immediato comprendere se l’ente rientra in una di queste categorie, soprattutto per le realtà che svolgono attività miste. In caso di dubbio, è sempre consigliabile un’analisi puntuale della situazione specifica.

Il regime forfetario per gli enti non commerciali: le regole dell’art. 145 TUIR

Merita un’attenzione particolare il regime forfetario disciplinato dall’art. 145 del TUIR. Questo regime – applicabile agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata – permette di determinare il reddito d’impresa in modo forfetario, salvo quanto specificamente previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco.

Ma come funziona concretamente? Il meccanismo è abbastanza semplice: si applica all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un “coefficiente di redditività” che varia in base alla tipologia di attività svolta e alla fascia di ricavi. A questo importo va poi aggiunto l’ammontare dei componenti positivi di reddito.

I coefficienti sono articolati come segue:

Per le attività di prestazioni di servizi:

  • 15% fino a 15.493,70 euro
  • 25% per ricavi da 15.493,71 euro a 185.924,48 euro

Per le altre attività:

  • 10% fino a 25.822,84 euro
  • 15% per ricavi da 25.822,85 euro a 516.456,90 euro

Nella casistica comune si pone spesso il problema dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività. In questo caso, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. E se manca una distinta annotazione dei ricavi? La norma stabilisce che si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la durata del regime: questo si estende automaticamente di anno in anno, purché non vengano superati i limiti indicati. L’opzione per il regime agevolato viene esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata. La sua validità perdura fino a quando non viene revocata e, comunque, per un triennio. Anche la revoca dell’opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Come si determina il valore della produzione ai fini IRAP

Ecco un punto cruciale che a volte genera confusione: per i soggetti che compilano la sezione III del quadro IE, il valore della produzione ai fini IRAP non coincide semplicemente con il reddito d’impresa forfetario. Il legislatore ha previsto che tale valore si determini aumentando il reddito d’impresa forfetario dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro, nonché degli interessi passivi.

Nell’esperienza applicativa, questo meccanismo di calcolo risulta particolarmente penalizzante per gli enti con personale dipendente o collaboratori, poiché le relative retribuzioni e compensi concorrono a formare la base imponibile IRAP.

Guida operativa alla compilazione dei righi da IE34 a IE37

Passiamo ora all’aspetto pratico. La compilazione della sezione III richiede attenzione ai seguenti righi:

Rigo IE34: Reddito d’impresa determinato forfetariamente

Qui va indicato il reddito d’impresa determinato forfetariamente per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Un dettaglio importante che spesso sfugge: per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario ex art. 145 TUIR, i dividendi e gli altri proventi finanziari (indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi) non concorrono a formare il valore della produzione.

Rigo IE35: Retribuzioni e compensi

In questo rigo va indicato l’ammontare:

  • delle retribuzioni per il personale dipendente
  • dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi
  • dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (compresi quelli a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR)

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo non uniforme quali compensi vadano inclusi in questo rigo. Vale la pena sottolineare un’importante novità: i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile, in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120/2023.

Un aspetto che richiede attenzione – e che nella pratica è fonte di errori – riguarda i soggetti impiegati anche in attività istituzionali: in questa sezione deve essere indicata solo la quota riferibile alle attività commerciali, calcolata secondo il rapporto di cui all’art. 10, comma 2.

Rigo IE36: Interessi passivi

In questo rigo vanno indicati gli interessi passivi di competenza del periodo d’imposta, compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Nella prassi professionale si osserva che talvolta questo dato viene sottovalutato, dimenticando di includere gli interessi impliciti nei leasing.

Rigo IE37: Valore della produzione

Questo rigo rappresenta il totale, calcolato come somma algebrica: IE34 + IE35 + IE36.

Aspetti critici e casi particolari

Chi si occupa quotidianamente di questi adempimenti sa che ci sono alcune situazioni che richiedono particolare attenzione. Ad esempio, come gestire il caso di un ente che svolge più attività con coefficienti diversi? O ancora, come comportarsi quando un’associazione supera i limiti previsti per il regime forfetario nel corso dell’anno?

La risposta a queste domande non è sempre immediata e richiede una valutazione caso per caso. È consigliabile, nei casi più complessi, consultare circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista specializzato.

Esempio pratico di compilazione

Proviamo a fare un esempio concreto. Immaginiamo un’associazione culturale che ha optato per il regime forfetario ex art. 145 TUIR, con ricavi da prestazioni di servizi pari a 100.000 euro e che ha sostenuto retribuzioni per 30.000 euro e interessi passivi per 2.000 euro.

Il reddito forfetario sarà: 100.000 × 25% = 25.000 euro (da indicare nel rigo IE34) Le retribuzioni: 30.000 euro (da indicare nel rigo IE35) Gli interessi passivi: 2.000 euro (da indicare nel rigo IE36) Il valore della produzione sarà quindi: 25.000 + 30.000 + 2.000 = 57.000 euro (rigo IE37)

Come si vede, la base imponibile IRAP risulta significativamente più elevata rispetto al reddito forfetario, proprio per effetto dell’inclusione delle retribuzioni e degli interessi passivi.

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