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Dichiarazione enti non commerciali

Dichiarazione enti non commerciali: modello Redditi ENC 2025

21 Ottobre, 2025

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Il modello Redditi ENC rappresenta lo strumento dichiarativo attraverso cui gli enti privi di natura commerciale assolvono agli obblighi fiscali in materia di IRES. Si tratta di soggetti che, pur potendo svolgere attività economiche, non perseguono quale finalità prevalente l’esercizio d’impresa. La presentazione avviene secondo le medesime modalità previste per i modelli Redditi SC e SP, con trasmissione esclusivamente telematica.

La disciplina di riferimento trova fondamento negli articoli 143-150 del TUIR, integrata dalle disposizioni del Provvedimento 17 marzo 2025, n. 131080, nonché dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 (articolo 2 e 4) e dall’articolo 3-bis, comma 4, del D.L. n. 202/2024. Il quadro normativo ha subito rilevanti modifiche che incidono sui termini e sulle modalità di adempimento.

Finalità e destinatari del modello

Gli enti tenuti all’utilizzo della dichiarazione Redditi ENC comprendono principalmente gli enti di natura non commerciale residenti sul territorio italiano. Rientrano in questa categoria sia enti pubblici che privati, purché – e questo è l’aspetto caratterizzante – l’attività commerciale non costituisca l’oggetto esclusivo o prevalente dell’organizzazione. La distinzione, a ben vedere, non è sempre netta nella prassi operativa.

Occorre utilizzare questo specifico modello anche per le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) disciplinate dall’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con l’esclusione però delle società cooperative, incluse quelle sociali, per le quali si applica il modello Redditi SC. Non sono da dimenticare, poi, i soggetti non residenti, siano essi società o enti privi di carattere commerciale, a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione in Italia.

Una particolare menzione merita la figura del curatore di eredità giacente, tenuto alla presentazione qualora il chiamato all’eredità rientri tra i soggetti IRES e la giacenza si protragga oltre il periodo d’imposta in cui si è aperta la successione. Si tratta, come spesso accade in queste fattispecie, di situazioni che richiedono un’attenta valutazione caso per caso.

Modalità di trasmissione telematica

La presentazione del modello può avvenire secondo tre differenti canali. Il primo, e più diretto, consiste nell’invio da parte del dichiarante stesso attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, si può ricorrere a un intermediario abilitato secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Esiste poi una terza possibilità, forse meno nota ma altrettanto valida: la trasmissione tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del medesimo decreto.

La dichiarazione si considera presentata nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate conclude la ricezione dei dati. La prova dell’avvenuta presentazione viene fornita mediante comunicazione telematica che attesta il ricevimento. Nella prassi professionale, si osserva che questa attestazione assume rilievo cruciale in caso di verifiche o contestazioni successive.

Esoneri e casistiche particolari

Secondo gli articoli 143 e 153 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo alcune categorie di proventi. Gli enti non commerciali – siano essi residenti o meno – non devono includere nel calcolo i redditi esenti dall’imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e nemmeno quelli assoggettati a imposta sostitutiva.

Ne consegue che l’esonero dalla presentazione riguarda gli enti che non hanno conseguito alcun reddito, oppure hanno percepito esclusivamente redditi ricadenti nelle categorie sopra indicate. Tuttavia – ed è questo un aspetto che merita particolare attenzione – l’esonero non si applica quando tali enti risultano obbligati alla tenuta delle scritture contabili in base all’articolo 13 del D.P.R. n. 600/1973, anche in assenza di redditi da dichiarare.

Chi deve presentare la dichiarazione:

  • Enti non commerciali con sede in Italia
  • ONLUS (escluse cooperative sociali)
  • Società ed enti non commerciali non residenti
  • Curatori di eredità giacente in specifiche condizioni

Chi può evitare l’adempimento:

  • Enti senza alcun reddito
  • Soggetti con soli redditi esenti
  • Chi percepisce proventi con ritenuta a titolo d’imposta
  • Beneficiari di redditi ad imposta sostitutiva

L’esclusione viene meno, si ribadisce, in presenza dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, circostanza che nella pratica si verifica con relativa frequenza per enti che svolgono attività commerciali anche non prevalenti.

Scadenze e termini modificati

Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi ENC ha subito modifiche significative nel corso degli ultimi periodi d’imposta. Per le dichiarazioni relative all’anno 2022, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovevano rispettare la scadenza del 30 novembre. Per i soggetti con periodo d’imposta “non solare”, invece, il termine cadeva l’ultimo giorno dell’11° mese successivo alla chiusura.

A decorrere dal 2 maggio 2024, la normativa ha introdotto nuovi termini. Per i contribuenti “solari” la scadenza è stata anticipata al 31 ottobre. È opportuno notare che questa data prescinde completamente dall’approvazione del bilancio o del rendiconto, contando unicamente la chiusura effettiva del periodo d’imposta. I soggetti “non solari” devono invece presentare entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 (modificato dal D.Lgs. n. 1/2024 e successivamente dal D.Lgs. n. 108/2024, articolo 2, comma 6, lettera a).

Per effetto dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 13/2024, il modello Redditi ENC 2024 deve essere presentato entro il 15° giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Una particolarità riguarda le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024: la possibilità di presentazione a partire dal 15 aprile è stata posticipata al 30 aprile 2025 dall’articolo 3-bis, comma 4, del D.L. n. 202/2024.

Un esempio pratico può chiarire: un ente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2024 potrà trasmettere il modello Redditi ENC 2025 dal 30 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025. Un ente con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà invece presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026.

Presentazione tardiva e conseguenze

Quando la dichiarazione viene trasmessa oltre i termini previsti, occorre distinguere due scenari. Se il ritardo è contenuto entro 90 giorni, la dichiarazione mantiene validità, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998. Qualora invece si superino i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte risultanti a debito.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini del calcolo dell’IRES dovuta, si applica al reddito complessivo – previa deduzione degli oneri deducibili – l’aliquota proporzionale del 24%. Per determinati soggetti trova applicazione la riduzione del 50% dell’aliquota IRES prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973, valida fino al periodo d’imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo non ancora definito (articolo 1, commi 51-52, della Legge n. 145/2018, come modificato dal D.L. n. 135/2018 convertito).

Dall’IRES lorda è possibile sottrarre, fino a concorrenza dell’imposta stessa, un importo pari al 19% di specifici oneri previsti dall’articolo 15, comma 1, del TUIR (lettere a, g, h, h-bis, i, i-bis, i-quater, i-octies).

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti si compone di diverse categorie reddituali, ovunque prodotte:

Tipologia di reddito Quadro dichiarativo
Redditi fondiari RB e/o RA
Redditi di capitale e diversi RL
Redditi d’impresa RF, RG, RC o RD
Partecipazioni in società di persone RH
Redditi di fonte estera con imposta sostitutiva RM
Plusvalenze con imposta sostitutiva RT

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Gli enti che hanno esercitato attività commerciali – escluse quelle meramente occasionali – devono presentare la dichiarazione anche senza aver prodotto reddito. Non si considerano commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e dietro corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione (articolo 143, comma 1, del TUIR).

Attività istituzionali e raccolte fondi

I fondi raccolti attraverso iniziative pubbliche occasionali non concorrono alla formazione del reddito. Nella prassi applicativa si osserva che devono sussistere tre condizioni simultanee: il carattere occasionale dell’iniziativa, lo svolgimento in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, e l’eventuale offerta di beni di modico valore o servizi (comma 3, lettera a, dell’articolo 143 del TUIR).

Anche i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per attività svolte in regime di convenzione o accreditamento restano esclusi dal reddito, purché si tratti di attività con finalità sociali svolte secondo le finalità istituzionali (lettera b del comma 3, articolo 143 del TUIR). L’agevolazione si estende ai contributi che assumono natura di corrispettivi, nonché a quelli ricevuti dagli Istituti di patronato.

Per gli enti associativi, l’attività svolta verso gli associati non è considerata commerciale quando viene esercitata conformemente alle finalità istituzionali e in assenza di corrispettività specifica. Di conseguenza, quote e contributi associativi non formano reddito imponibile.

Versamento delle imposte dovute

I termini per il versamento dell’IRES variano in funzione dell’approvazione del bilancio o rendiconto. Per gli enti che approvano entro i termini ordinari (4° mese successivo alla chiusura dell’esercizio), i soggetti “solari” devono versare entro il 30 giugno, mentre i “non solari” entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura.

Quando l’approvazione avviene oltre i termini ordinari ma entro 180 giorni, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione del bilancio/rendiconto. Si consideri che questo termine si applica anche ai soggetti IRES non tenuti all’approvazione del bilancio.

È possibile posticipare i versamenti di 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

Se l’ente non approva il bilancio o rendiconto, occorre distinguere. Quando il bilancio doveva essere approvato nel termine di 120 giorni, si applica la regola generale: il versamento va fatto entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dalla mancata approvazione. Se invece il bilancio poteva essere approvato nel maggior termine di 180 giorni, il versamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare.

Rateazione dei versamenti

I versamenti del saldo e dell’eventuale prima rata di acconto possono essere rateizzati in un numero di rate compreso tra 2 e 7, a scelta del contribuente. L’opzione si esercita in occasione del primo versamento tramite modello F24, indicando nello spazio “rateazione” sia la rata che si sta versando sia il numero complessivo di rate prescelto.

Il pagamento deve concludersi entro dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Sugli importi delle rate successive si applicano interessi dello 0,33% in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno effettivo di versamento.

Rata Primo versamento Interessi % Secondo versamento* Interessi %
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84
16 ottobre 1,17 17 novembre 1,17
17 novembre 1,50 16 dicembre 1,50
16 dicembre 1,83

*Importo da rateizzare maggiorato dello 0,40%

I versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza devono essere preventivamente maggiorati dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Compensazione crediti e debiti

Debiti e crediti verso diversi enti impositori (Stato, INPS, regioni, INAIL) possono essere compensati mediante modello F24. I crediti risultanti dal modello Redditi sono utilizzabili in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti superiori a 5.000 euro devono apporre sulla dichiarazione il visto di conformità (articolo 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e circolare n. 28/E del 25 settembre 2014) oppure l’attestazione del revisore incaricato del controllo contabile. Il visto non è richiesto per crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali (si veda la circolare 25 settembre 2014, n. 28/E).

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