info@studiopizzano.it

Detrazioni fiscali e pagamenti digitali via smartphone: novità dall’Agenzia delle Entrate

20 Giugno, 2025

Le guide dell’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni 2025, pubblicate il 17 giugno scorso, hanno finalmente fatto chiarezza su una questione che assillava da tempo professionisti e contribuenti: i pagamenti effettuati tramite app per smartphone danno diritto alle detrazioni fiscali del 19%. Si tratta di un’evoluzione interpretativa che, a ben vedere, era nell’aria da tempo – considerando la diffusione ormai capillare di questi strumenti di pagamento nella vita quotidiana degli italiani.

Stanco di leggere? Ascolta l’articolo in formato podcast.

1

Tracciabilità dei pagamenti: il quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza resta sempre l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019, che dal primo gennaio 2020 ha subordinato la detrazione degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR alla condizione che il pagamento avvenga con modalità tracciabili. La norma fa riferimento ai versamenti bancari o postali, oppure mediante altri sistemi previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 241/1997.

Ma cosa accade nella prassi? Spesso i contribuenti si trovavano in difficoltà nel comprendere se i pagamenti tramite le nuove piattaforme digitali potessero considerarsi “tracciabili” ai fini della detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha finalmente sciolto questo nodo interpretativo, stabilendo che rientrano pienamente nell’ambito dei pagamenti tracciabili quelli effettuati mediante applicazioni per smartphone collegate a istituti di moneta elettronica autorizzati.

App di pagamento e detrazioni: i criteri di riconoscimento

L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria – che peraltro riprende principi già delineati nell’interpello n. 230 del 29 luglio 2020 – chiarisce definitivamente un aspetto cruciale: non servono necessariamente carte di credito o dispositivi NFC. È sufficiente che il sistema sia collegato a un istituto autorizzato e consenta di identificare chiaramente il flusso di denaro attraverso l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare.

La ratio sottostante rimane sempre la medesima: garantire la tracciabilità delle operazioni per consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i propri controlli. Si tratta, tutto sommato, di una posizione pragmatica che riconosce la realtà dei fatti: una parte consistente delle transazioni quotidiane avviene ormai attraverso questi strumenti digitali.

Documentazione necessaria: le nuove indicazioni operative

Sul versante pratico – quello che più interessa chi si trova quotidianamente a gestire questi aspetti nella propria attività professionale – l’Agenzia ha fornito indicazioni abbastanza flessibili. Per dimostrare la tracciabilità del pagamento sono sufficienti le e-mail di conferma delle transazioni inviate dall’istituto di moneta elettronica o dalla piattaforma utilizzata.

In alternativa, si può ricorrere all’estratto del conto corrente bancario collegato all’istituto di moneta elettronica. È però necessario che tale estratto contenga tutte le informazioni relative al beneficiario del pagamento. Qualora l’estratto non risulti sufficientemente dettagliato, è possibile integrare la documentazione con le ricevute presenti nell’applicazione.

Pagamenti effettuati da terzi: aspetti problematici e soluzioni

Una questione che emerge frequentemente nella casistica applicativa riguarda i pagamenti effettuati da un soggetto diverso dall’intestatario del documento di spesa. Non si tratta di situazioni marginali, anzi: spesso accade che un familiare o un convivente effettui materialmente il pagamento utilizzando il proprio smartphone.

L’Agenzia ha chiarito che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente intestatario del documento indipendentemente da chi effettua materialmente il pagamento. È quindi possibile utilizzare anche un sistema di pagamento tracciabile intestato a un terzo – anche se non fiscalmente a carico – purché l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente che intende usufruire della detrazione.

La prova di questo sostegno? Può bastare anche una semplice dichiarazione del contribuente che attesti di aver rimborsato la spesa al terzo, persino in contanti. Si tratta di un approccio che privilegia la sostanza sulla forma, principio che trova conferma nella giurisprudenza consolidata in materia di oneri detraibili.

Articoli correlati