Il Tribunale dell’Unione europea ha ribaltato l’approccio tradizionale sulla detrazione IVA con una pronuncia dell’11 febbraio 2026 che tocca da vicino anche la prassi italiana. La causa T-689/24, che vedeva contrapposta una società polacca all’amministrazione fiscale locale, apre scenari nuovi per migliaia di operatori economici alle prese con il problema delle fatture ricevute in ritardo.
La questione appariva tecnica, quasi astratta. Invece si rivela centrale per chiunque abbia mai dovuto gestire documenti arrivati dopo la chiusura dell’anno. Quella fattura di dicembre che compare a gennaio può essere detratta subito o bisogna aspettare? La risposta del Tribunale europeo spazza via anni di interpretazioni rigide.
La vicenda che ha portato al rinvio pregiudiziale
Tutto nasce da acquisti di gas ed energia elettrica effettuati da una società polacca nel corso di un determinato periodo d’imposta. Le operazioni erano state regolarmente poste in essere, l’IVA era diventata esigibile secondo i normali meccanismi della direttiva 2006/112/CE, però le fatture erano arrivate nel periodo successivo. Niente di strano, capita quotidianamente.
L’amministrazione tributaria polacca aveva però applicato alla lettera la propria normativa interna: la detrazione poteva essere esercitata solo nell’anno di ricezione materiale della fattura. Non importava che l’operazione fosse stata conclusa prima, non contava che il diritto alla detrazione fosse già sorto. Senza il documento in mano, niente detrazione.
La società si è opposta e la controversia è approdata al Tribunale dell’Unione europea attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. I giudici polacchi volevano sapere se questa rigidità fosse compatibile con i principi europei dell’IVA. La risposta è arrivata l’11 febbraio scorso, netta come raramente accade nelle pronunce comunitarie.
Quando nasce davvero il diritto alla detrazione IVA
Il Tribunale ha costruito il proprio ragionamento su una distinzione che sembra sottile ma che nella pratica fa tutta la differenza. Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, e questo avviene secondo quanto stabilito dall’articolo 167 della direttiva IVA. L’esercizio di questo diritto richiede invece il possesso della fattura, come previsto dall’articolo 178, lettera a).
Due momenti distinti, due passaggi logicamente separati. Il diritto sorge con l’operazione economica, l’esercizio dipende dalla documentazione. Sembra banale ma cambia tutto. Perché se il possesso della fattura è solo una condizione formale per esercitare la detrazione, allora non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita del diritto stesso.
La normativa polacca faceva esattamente questo. Legava il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta ma al periodo di ricezione della fattura, introducendo così una condizione aggiuntiva che la direttiva europea non prevede. I giudici hanno bocciato senza mezzi termini questo approccio.
Neutralità dell’IVA: un principio da applicare davvero
Dietro la decisione del Tribunale c’è un’idea precisa di come debba funzionare il sistema dell’imposta sul valore aggiunto. L’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico che sta nel mezzo della catena produttiva. Per questo il diritto a detrazione non è un favore che lo Stato concede ma un cardine del meccanismo stesso dell’imposta.
Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario. Un’IVA anticipata che non dovrebbe pesare su di lui, che distorce la concorrenza, che viola il principio di neutralità fiscale.
Il Tribunale ha ritenuto questo effetto incompatibile anche con il principio di proporzionalità. Le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di controllo dell’amministrazione. Una regola che costringe a posticipare la detrazione solo perché la fattura è arrivata qualche giorno dopo la chiusura del periodo non serve a combattere le frodi. Serve solo a creare un onere finanziario ingiustificato.
Il possesso della fattura al momento della dichiarazione
Qui sta il punto centrale della pronuncia. Il Tribunale non ha detto che si può detrarre senza fattura, sarebbe assurdo. Ha detto che se al momento di presentare la dichiarazione IVA il contribuente ha la fattura disponibile, allora può esercitare il diritto nel periodo in cui questo è sorto, anche se la fattura è arrivata materialmente nel periodo successivo.
La logica è chiara: quello che conta è avere la documentazione quando si dichiara, non quando si riceve. Se presento la dichiarazione 2025 ad aprile 2026 e nel frattempo mi è arrivata la fattura di dicembre 2025, posso detrarre nel 2025. Il diritto era già nato, la fattura ora c’è, la dichiarazione non è ancora stata presentata. Tutti i presupposti sostanziali e formali risultano integrati.
E in Italia come funziona adesso
La questione tocca da vicino anche il nostro ordinamento. L’articolo 19 del DPR 633/1972 subordina l’esercizio della detrazione al possesso della fattura o della bolletta doganale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 1/2018 che il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni – esigibilità dell’imposta e possesso della fattura – e può essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui tali condizioni si sono verificate.
Fin qui sembra allineato con quanto detto dal Tribunale europeo. Il problema nasce con la prassi applicativa. Se la fattura di dicembre 2025 arriva a gennaio 2026, molti operatori ritengono di doverla registrare nel 2026 e di poter detrarre solo in quell’anno, anche se la dichiarazione 2025 verrà presentata ad aprile o maggio 2026, quando la fattura sarà già disponibile.
Questa interpretazione restrittiva rischia di non reggere più alla luce della sentenza del Tribunale UE. Se il diritto è sorto nel 2025 e la fattura è disponibile al momento della dichiarazione 2025, la detrazione dovrebbe poter essere esercitata per il 2025, esattamente come stabilito dai giudici europei per il caso polacco.
La legge delega e le prospettive di riforma
Non è un caso che la legge delega fiscale preveda un intervento di revisione della disciplina IVA proprio per adeguarla ai principi comunitari. Fino a qualche mese fa sembrava destinata a restare nelle intenzioni del legislatore. La pronuncia dell’11 febbraio potrebbe invece fungere da acceleratore.
L’articolo 19 del DPR 633/1972 necessita di un chiarimento, forse anche di una riscrittura. La modifica dovrebbe probabilmente precisare che il possesso della fattura rilevante per l’esercizio della detrazione è quello al momento della presentazione della dichiarazione, non quello al momento della chiusura del periodo d’imposta.
Certo, resta il tema dei controlli. L’amministrazione finanziaria deve comunque poter verificare la legittimità delle detrazioni operate. Ma questo non può tradursi in una negazione del diritto in assenza di un requisito meramente formale come il possesso della fattura in un determinato giorno dell’anno.
Operazioni a cavallo d’anno: il nodo pratico
Chi lavora quotidianamente con l’IVA sa bene che il possesso tempestivo della fattura non è sempre garantito. Le ragioni possono essere molteplici: ritardi nella trasmissione da parte del fornitore, problemi tecnici con lo SDI, errori nell’indirizzo telematico, ritardi fisiologici nelle operazioni transfrontaliere.
Situazioni che, pur non modificando la sostanza dell’operazione economica, rischiano di precludere un diritto fondamentale come quello alla detrazione. La sentenza europea riconosce questa discrepanza e mette nero su bianco quello che la dottrina fiscale sostiene da tempo: il diritto alla detrazione non può dipendere da una variabile del tutto estranea alla volontà del contribuente.
Se l’acquisto è stato effettuato, se l’IVA è stata assolta, se l’operazione è documentabile e la fattura arriva prima della presentazione della dichiarazione, il diritto è sorto e può essere esercitato. Punto.
Riferimenti normativi della direttiva IVA
Il Tribunale ha fatto leva principalmente su due disposizioni della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 167 stabilisce che il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile. L’articolo 178, lettera a), prevede che per esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente alla normativa.
Due articoli che vanno letti insieme ma che disciplinano momenti diversi. La nascita del diritto da un lato, le condizioni per il suo esercizio dall’altro. Una lettura integrata che la normativa polacca non rispettava e che anche la prassi italiana sembra talvolta dimenticare.
Principio di neutralità e onere finanziario indebito
Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa. Deve gravare sul consumatore finale attraverso un meccanismo di rivalsa e detrazione che mantiene neutro il passaggio attraverso gli operatori economici intermedi.
Quando questo meccanismo si inceppa, quando la detrazione viene posticipata per ragioni formali, l’impresa si trova a sopportare un onere finanziario che non dovrebbe esistere. Deve anticipare somme all’erario che recupererà solo mesi dopo, perdendo liquidità, pagando interessi bancari se si indebita, perdendo opportunità di investimento.
Il Tribunale ha visto in questo effetto una violazione del principio di neutralità. E ha ritenuto che una normativa nazionale che produce sistematicamente questo risultato non possa essere giustificata da generiche esigenze di controllo.
Cosa cambia per i contribuenti italiani
La pronuncia del Tribunale UE non è immediatamente vincolante per l’Italia nel senso che non modifica automaticamente la normativa interna. Però crea un precedente interpretativo che i giudici nazionali dovranno considerare. E soprattutto mette in luce una potenziale incompatibilità tra la prassi applicativa italiana e i principi europei.
Un contribuente che si veda negare la detrazione IVA per il solo fatto che la fattura è arrivata nel periodo successivo, pur essendo disponibile al momento della dichiarazione, potrebbe contestare l’applicazione della normativa interna facendo leva sui principi affermati nella causa T-689/24.
La strada non è semplice, richiede un contenzioso, passa probabilmente per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ma il principio è chiaro e la giurisprudenza europea sta costruendo un orientamento consolidato in questa direzione.
Gli effetti sul recupero delle detrazioni non esercitate
Una questione collegata riguarda il recupero delle detrazioni non esercitate tempestivamente. Secondo la normativa italiana, se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura ma ha omesso di esercitare il diritto alla detrazione, può ricorrere alla dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza stabiliti dall’articolo 57 del decreto IVA.
La sentenza europea potrebbe avere riflessi anche su questo aspetto. Se il diritto alla detrazione può essere esercitato nel periodo di competenza anche con fattura ricevuta nel periodo successivo, purché disponibile al momento della dichiarazione, allora l’omesso esercizio potrebbe essere recuperato senza dover necessariamente ricorrere alla dichiarazione integrativa.
Si tratta di una lettura che deve ancora trovare conferma nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa. Però la logica della pronuncia europea spinge in questa direzione.
Il contesto europeo e le altre pronunce rilevanti
La sentenza del Tribunale UE dell’11 febbraio 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. La Corte di Giustizia è intervenuta più volte per censurare interpretazioni nazionali eccessivamente rigide in materia di IVA, sempre ribadendo che il principio di neutralità deve prevalere su formalismi procedurali.
Casi come Terra Baubedarf-Handel (causa C-152/02), che aveva già affrontato il tema delle fatture a cavallo d’anno, o come Vădan (causa C-664/16), che aveva trattato dell’onere della prova in assenza di fatture, hanno costruito un quadro interpretativo preciso.
I giudici europei sono impegnati a garantire che le normative nazionali non creino ostacoli indebiti all’esercizio di diritti che trovano la loro fonte direttamente nel diritto dell’Unione. Un orientamento che inevitabilmente si riflette anche sull’ordinamento italiano.
Verso una nuova disciplina della detrazione
La pronuncia dell’11 febbraio rappresenta quindi un’occasione per ripensare alcuni aspetti della nostra disciplina IVA. Il legislatore italiano ha ora uno stimolo in più per procedere con quella revisione del DPR 633/1972 che la legge delega aveva già prefigurato.
Una modifica ben calibrata potrebbe ridurre il contenzioso, rendere più agevole la vita dei contribuenti senza compromettere le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. Basterebbe chiarire che il possesso della fattura rilevante ai fini della detrazione è quello al momento della presentazione della dichiarazione.
Il diritto europeo offre la base giuridica, la sentenza T-689/24 fornisce il precedente interpretativo, la legge delega indica la strada normativa. Mancano solo la volontà politica e la capacità tecnica di tradurre questi elementi in una riforma concreta ed efficace.



