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Detrazione IVA ammissibile per importazioni senza proprietà beni

12 Settembre, 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta all’interpello n. 213 del 19 agosto 2025, ha precisato che la detrazione dell’IVA assolta in dogana rimane esercitabile anche quando il soggetto importatore non detiene la proprietà formale della merce. L’elemento determinante diventa l’utilizzo funzionale dei beni nell’ambito dell’attività economica, purché sia dimostrabile il nesso diretto con le operazioni a valle e l’onere tributario rimanga effettivamente a carico del dichiarante. Il documento rappresenta un’occasione per fare chiarezza su un tema che spesso genera incertezze nella prassi applicativa, soprattutto per le imprese che operano in catene di fornitura internazionali complesse.

📋 Cosa sapere in un minuto

Principio Consolidato
La detrazione IVA all’importazione è ammessa anche senza proprietà formale dei beni, secondo la Risposta n. 213/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti Essenziali:

  • Utilizzo funzionale dei beni nell’attività d’impresa
  • Nesso diretto con le operazioni a valle
  • IVA effettivamente a carico dell’importatore
Riferimenti Normativi:
Artt. 19 e 67 D.P.R. n. 633/1972, giurisprudenza CGUE (cause C-132/16, C-621/19)
Documentazione Cruciale:
Contratti, dichiarazioni doganali, prospetto contabile dell’Agenzia delle Dogane, registrazione nel registro IVA acquisti
Casistiche Ammesse:
Consignment stock, prestito d’uso, trasformazioni industriali per conto terzi
⚠️ Attenzione:
L’ammissibilità resta soggetta a verifica della documentazione contrattuale e della reale incidenza del costo IVA sul prezzo finale del prodotto o servizio.

Presupposti normativi del tributo all’importazione

L’imposta sul valore aggiunto si applica alle importazioni di beni secondo quanto stabilito dall’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’operazione. Si tratta di un principio consolidato: anche un privato può realizzare un’operazione imponibile introducendo fisicamente merci da Paesi extra-UE.

L’IVA all’importazione configura un vero e proprio “diritto di confine” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 141/2024. Il momento impositivo coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale, come previsto dall’art. 77, par. 2, del Regolamento UE n. 952/2013.

Meccanismi di determinazione della base imponibile

La base imponibile viene calcolata sommando diversi elementi: il valore doganale della merce (generalmente corrispondente al valore di transazione), i dazi doganali dovuti e le spese accessorie fino al luogo di destinazione finale.

Supponiamo che la società Gamma S.r.l. importi un impianto produttivo dalla Malaysia attraverso clausola CIF Porto di Genova. Le condizioni economiche prevedono un prezzo d’acquisto di 25.000 euro, spese di trasporto marittimo per 1.200 euro, dazio doganale al 3,5% e IVA al 22%.

La determinazione seguirà questo schema: prezzo pagato (25.000 euro) + spese trasporto incluse nel valore doganale (1.200 euro) = valore doganale 26.200 euro. Il dazio doganale ammonterà a 917 euro (3,5% di 26.200). Eventuali spese di trasporto interno aumenteranno ulteriormente la base imponibile IVA.

Fattispecie di esenzione e regimi speciali

L’art. 68 del D.P.R. n. 633/1972 prevede numerose ipotesi di non imponibilità o esenzione. Tra queste si annoverano i beni importati da esportatori abituali con utilizzo del plafond, i campioni gratuiti, i beni destinati alla navigazione in alto mare secondo l’art. 8-bis, nonché le merci importate con regime IOSS per valori fino a 150 euro.

Per specifiche categorie merceologiche – oro non da investimento, semilavorati e rottami non ferrosi, metalli preziosi – l’IVA viene assolta mediante reverse charge anziché in dogana, secondo quanto previsto dall’art. 70, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972.

Il regime dei depositi IVA consente di differire il versamento dell’imposta al momento dell’estrazione della merce. Tuttavia, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-272/13) e dalla Cassazione (sentenza n. 17814/2015), è necessario che i beni entrino fisicamente nel deposito, altrimenti si applicano sanzioni anche in assenza di debito d’imposta.

Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione

La giurisprudenza europea ha stabilito principi consolidati relativamente al diritto alla detrazione IVA. La Corte di Giustizia UE, nella causa C-621/19, ha affermato che la detrazione spetta anche a chi non è proprietario dei beni, purché sussista il requisito dell’inerenza.

Nella prassi professionale si osserva come l’Agenzia delle Entrate abbia gradualmente consolidato questo orientamento. L’Interpello n. 417/2022 ha chiarito che il diritto si esercita annotando nel registro IVA acquisti il “prospetto contabile” fornito dall’Agenzia delle Dogane, documento che sostituisce la bolletta doganale.

È ammessa la detrazione anche nei contratti di consignment stock o nel caso di prestito d’uso, come stabilito dalla Risoluzione n. 96/E/2007.

Il caso affrontato nella Risposta n. 213/2025

La fattispecie sottoposta all’Amministrazione riguardava una società operante nella produzione e commercializzazione di principi attivi farmaceutici. L’impresa intendeva implementare un processo industriale articolato: importazione dalla Cina di materia prima di proprietà di un cliente giapponese, trasformazione tramite terza impresa italiana, commercializzazione del prodotto finito in ambito intracomunitario ed extra-UE.

L’aspetto problematico consisteva nel fatto che la società importatrice non risultava proprietaria del bene, pur sostenendo i costi doganali e di IVA e disponendo dei beni “come se ne fosse proprietaria”.

Orientamenti dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia ha richiamato l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, che consente la detrazione dell’IVA sui beni acquistati o importati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Contemporaneamente ha fatto riferimento all’art. 67 dello stesso Decreto e alle regole doganali (art. 38, D.P.R. n. 43/1973) che stabiliscono la soggettività passiva in capo a chi effettua l’importazione, anche se non proprietario.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-132/16 “Iberdrola”, C-621/19 “Weindel”) definisce il perimetro del diritto alla detrazione, ancorandolo al requisito del nesso diretto tra costi sostenuti e operazioni attive.

Diverse Risposte a interpello e Risoluzioni dell’Agenzia (nn. 6/2019, 509/2021, 410/2022, 44/2023) confermano la detraibilità dell’IVA anche in assenza di proprietà dei beni, purché ricorra l’inerenza economica all’attività d’impresa.

Requisiti per la legittima detrazione

Nel caso specifico, l’Amministrazione ha ritenuto detraibile l’IVA assolta in dogana subordinatamente a due condizioni essenziali:

Primo requisito: i beni importati devono essere utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa del soggetto che li introduce, con conseguente nesso diretto con le operazioni a valle.

Secondo requisito: l’IVA deve rimanere effettivamente a carico dell’importatore, influenzando il prezzo dei beni ceduti o dei servizi prestati.

L’Agenzia specifica che il mancato trasferimento della proprietà non preclude il diritto alla detrazione. Tuttavia, sottolinea come l’analisi concreta dell’operazione – soprattutto in merito alla documentazione contrattuale – sia necessaria per validare il beneficio fiscale.

Aspetti procedurali e documentali

La detrazione IVA importazioni senza proprietà richiede particolare attenzione alla documentazione di supporto. Contratti, dichiarazioni doganali, bilanci e flussi economici devono dimostrare concretamente l’inerenza dell’operazione e la reale incidenza del costo IVA sul prezzo finale.

L’elemento dirimente resta la capacità di provare che il bene sia funzionalmente utilizzato nell’attività dell’impresa e che l’onere IVA non venga trasferito a terzi. Come spesso accade nella casistica comune, la verifica si concentra sui rapporti contrattuali sottostanti e sulla coerenza tra flussi documentali e flussi economici.

Criticità ricorrenti e profili di attenzione

Nella pratica professionale si rilevano aspetti spesso trascurati che possono compromettere l’esercizio del diritto. La documentazione contrattuale deve essere redatta in modo da evidenziare chiaramente i rapporti tra le parti e l’allocazione degli oneri.

Si consideri inoltre che l’ammissibilità della detrazione resta soggetta a verifica della documentazione contrattuale e dei rapporti sottostanti. Gli uffici possono procedere a controlli mirati per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso restrittivo situazioni in cui il collegamento tra importazione e attività d’impresa non risultasse sufficientemente documentato o dove l’onere IVA fosse stato di fatto trasferito a soggetti terzi.

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