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Dematerializzazione quote SRL: la nuova frontiera del diritto societario

27 Settembre, 2025

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L’entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024, n. 21 ha segnato una svolta significativa nel panorama del diritto societario italiano. Il provvedimento, meglio conosciuto come “Legge Capitali”, introduce un meccanismo di gestione accentrata delle partecipazioni che amplia considerevolmente le opportunità operative per le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata.

La riforma si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione del sistema finanziario nazionale, volta a facilitare l’accesso ai mercati dei capitali da parte delle PMI. Un obiettivo che il legislatore persegue attraverso strumenti innovativi di gestione delle partecipazioni sociali.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La Legge 5 marzo 2024, n. 21 (“Legge Capitali”) introduce la gestione accentrata e dematerializzata delle quote di SRL PMI tramite modifiche all’art. 26 D.L. 179/2012.
  • Le quote devono avere valore e diritti identici, potendo così essere emesse “in forma scritturale” secondo il regime del TUF (art. 83-bis).
  • La dematerializzazione è riservata solo alle PMI e richiede standardizzazione e adeguamenti statutari precisi.
  • È compatibile con le quote prive di valore nominale, se rappresentano frazioni uguali del capitale sociale.
  • Il nuovo regime si affianca ai precedenti (art. 2470 c.c., art. 36 D.L. 112/2008 e art. 100-ter TUF per equity crowdfunding).
  • La prassi notarile (massime 214 e 215 Milano) chiarisce che possono essere dematerializzate tutte le categorie di quote, anche prive di distinzioni.
  • Permangono criticità su tutela minoranze, rischio abuso del diritto e responsabilità degli intermediari.
  • Per le PMI si apre la possibilità di accesso ai mercati dei capitali, ma serve un’attenta valutazione strategica e procedurale.

L’evoluzione del quadro normativo di riferimento

L’intervento legislativo opera attraverso una modifica sostanziale dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 179/2012, introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Questi nuovi dispositivi delineano la disciplina della “Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese”, configurando un sistema che si distingue nettamente dai meccanismi preesistenti.

Il nuovo comma 2-bis stabilisce un principio fondamentale: le quote delle società a responsabilità limitata qualificate come PMI, purché dotate di eguale valore e attributive di eguali diritti, “possono esistere in forma scritturale”. Il richiamo diretto all’articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza (TUF) configura l’applicazione del regime di gestione accentrata in modalità dematerializzata.

Secondo quanto previsto dalla disciplina, l’accesso al sistema risulta riservato esclusivamente alle società che possiedono i requisiti per la qualificazione PMI. Tale limitazione deriva dalla circostanza che solo queste entità risultano legittimate all’emissione di quote standardizzate secondo il nuovo framework normativo.

Configurazione tecnica del sistema di dematerializzazione forte

Il regime di dematerializzazione forte delle quote SRL PMI presenta caratteristiche tecniche specifiche che lo distinguono dai sistemi di circolazione tradizionali. La dematerializzazione può interessare esclusivamente quote “aventi eguale valore e conferenti eguali diritti”, configurando quello che la dottrina definisce come sistema di standardizzazione delle partecipazioni.

La standardizzazione rappresenta un elemento cardine del nuovo istituto. Essa richiede che le quote oggetto di dematerializzazione presentino caratteristiche omogenee sia sotto il profilo patrimoniale che amministrativo. Tale omogeneità costituisce presupposto inderogabile per l’accesso al regime di gestione accentrata previsto dal TUF.

Nella prassi operativa, si osserva come la standardizzazione possa presentare profili di complessità tecnica considerevoli. Particolarmente quando la compagine sociale presenta articolazioni complesse o diritti speciali attribuiti a specifiche categorie di soci.

Rapporti con i sistemi di circolazione preesistenti

L’introduzione del nuovo regime non comporta l’abrogazione dei meccanismi di circolazione già operanti nel diritto societario. Il sistema di dematerializzazione forte si affianca, infatti, ai seguenti strumenti preesistenti:

  • Il sistema di circolazione ordinario disciplinato dall’articolo 2470 del Codice Civile
  • Il regime previsto dall’articolo 36, comma 1-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
  • La circolazione intermediata delle partecipazioni dematerializzate (dematerializzazione “impropria”) ex articolo 100-ter TUF, specificamente concepita per le SRL PMI che ricorrono alla sollecitazione del risparmio tramite piattaforme di equity crowdfunding

È opportuno sottolineare come la normativa non configuri il nuovo sistema come alternativo o derogatorio rispetto al regime ordinario. Diversamente da quanto accade per la circolazione intermediata dell’articolo 100-ter TUF, che opera espressamente in deroga alle disposizioni generali.

Interpretazioni della prassi notarile: le massime milanesi

Le recenti massime numeri 214 e 215 emanate dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano forniscono chiarimenti di particolare rilevanza per l’applicazione pratica dell’istituto. Tali orientamenti affrontano aspetti tecnici che la formulazione legislativa lasciava in parte indefiniti.

Principio di non distinzione tra categorie “speciali” e “ordinarie”

La prima delle interpretazioni chiarisce che non sussiste distinzione operativa tra categorie “speciali” e “ordinarie” di quote. Anche le quote ordinarie, nel momento in cui coesistono con altre categorie nella compagine sociale, costituiscono una categoria autonoma dal punto di vista giuridico. Di conseguenza, tutte le categorie presenti possono essere oggetto di dematerializzazione, purché rispettino i requisiti di standardizzazione.

Estensione soggettiva della dematerializzazione

La seconda interpretazione stabilisce che la dematerializzazione può estendersi a tutte le categorie di quote presenti nella società. Non sussiste l’obbligo di mantenere almeno una quota in forma non dematerializzata, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato da parte della dottrina.

Applicabilità in assenza di categorie distinte

La prassi notarile chiarisce inoltre che l’istituto opera anche quando la società non presenta categorie distinte di quote. Lo statuto può prevedere la dematerializzazione per tutte le partecipazioni indistintamente, purché queste rispettino i criteri di omogeneità richiesti dalla disciplina.

Quote prive di valore nominale

Un aspetto di particolare interesse tecnico riguarda l’applicabilità della dematerializzazione forte delle quote SRL PMI alle partecipazioni prive di valore nominale. La prassi notarile milanese chiarisce che tale possibilità sussiste, a condizione che le quote rappresentino frazioni uguali del capitale sociale, secondo quanto stabilito dall’articolo 2346, secondo comma, del Codice Civile.

Aspetti procedurali e operativi nella prassi professionale

L’implementazione del nuovo regime presenta profili di complessità tecnica che richiedono valutazioni preliminari accurate. La necessità di coniugare i requisiti per la qualificazione PMI con la standardizzazione delle quote determina un percorso procedurale articolato.

Adeguamenti statutari

Nella casistica operativa emerge l’esigenza di adeguamenti statutari specifici per l’implementazione del regime di dematerializzazione. Tali modifiche devono contemplare sia gli aspetti formali che quelli sostanziali della trasformazione, includendo:

  • La definizione precisa delle categorie di quote oggetto di dematerializzazione
  • L’identificazione degli intermediari autorizzati per la gestione accentrata
  • Le modalità di trasferimento dal regime cartaceo a quello dematerializzato
  • I diritti dei soci durante la fase di transizione

Profili di risk management

L’applicazione pratica del regime richiede un’attenta valutazione dei profili di rischio associati alla dematerializzazione. Particolare attenzione deve essere rivolta alla gestione della fase transitoria e alla tutela dei diritti dei soci minoritari.

Coordinamento con la disciplina fiscale

Un aspetto spesso trascurato riguarda il coordinamento del nuovo regime con la disciplina fiscale applicabile alle PMI. La dematerializzazione delle quote può infatti incidere su specifici aspetti fiscali, dalla tassazione dei trasferimenti alla disciplina delle plusvalenze.

Scenari applicativi e casistica operativa

L’analisi della casistica operativa rivela l’emergere di scenari applicativi differenziati, ciascuno caratterizzato da specifiche criticità tecniche.

Scenario 1: Società con capitale frazionato Nelle società caratterizzate da elevato frazionamento del capitale sociale, la standardizzazione delle quote può presentare complessità tecniche significative. La necessità di garantire l’omogeneità delle partecipazioni può richiedere operazioni di ricomposizione del capitale.

Scenario 2: Compagini sociali articolate Quando la compagine sociale presenta diritti speciali o clausole statutarie particolari, l’implementazione del regime richiede un’analisi approfondita della compatibilità tra tali previsioni e i requisiti di standardizzazione.

Scenario 3: Prospettive di quotazione Per le società che contemplano prospettive di quotazione sui mercati regolamentati, la dematerializzazione può rappresentare uno strumento preparatorio di particolare utilità strategica.

Profili critici e questioni interpretative irrisolte

Nonostante i chiarimenti forniti dalla prassi notarile, permangono alcuni profili di incertezza interpretativa che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto modo di affrontare.

Coordinamento con la disciplina dell’abuso del diritto

Un primo aspetto critico riguarda il coordinamento del nuovo regime con la disciplina generale dell’abuso del diritto societario. La dematerializzazione potrebbe infatti essere utilizzata in modo elusivo per aggirare specifiche limitazioni previste dalla disciplina ordinaria.

Tutela dei soci di minoranza

La transizione al regime dematerializzato solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei soci di minoranza, particolarmente in presenza di operazioni di concentrazione o di modifiche significative dell’assetto proprietario.

Responsabilità degli intermediari

La disciplina non fornisce chiarimenti specifici sulla responsabilità degli intermediari autorizzati nella gestione delle quote dematerializzate, configurando un’area di potenziale incertezza giuridica.

Implicazioni strategiche per le PMI

L’introduzione del regime di dematerializzazione forte configura opportunità strategiche significative per le piccole e medie imprese. La possibilità di accedere a meccanismi di gestione accentrata tradizionalmente riservati alle società quotate può facilitare processi di crescita dimensionale e di apertura ai mercati finanziari.

Tuttavia, l’implementazione del nuovo strumento richiede valutazioni strategiche ponderate, che tengano conto sia delle opportunità che dei vincoli operativi associati al regime di dematerializzazione.

La dematerializzazione forte delle quote SRL PMI rappresenta, in definitiva, un tassello significativo nella strategia di modernizzazione del diritto societario italiano, destinato ad assumere crescente rilevanza nella prassi operativa delle piccole e medie imprese.

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