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Deduzione forfetaria autotrasportatori 2025: 48 euro confermati anche per l’anno 2024

24 Giugno, 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato anche per il 2025 la deduzione forfetaria per autotrasportatori a 48 euro per il periodo d’imposta 2024, mantenendo invariata la misura già applicata negli ultimi tre anni. La decisione, presa d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si basa sulle risorse finanziarie disponibili e conferma una stabilità negli importi che, nella prassi professionale, rappresenta un elemento di continuità importante per gli operatori del settore.

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Il quadro normativo di riferimento

L’agevolazione trova la sua base giuridica nell’articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR e riguarda specificamente le deduzioni forfetarie per spese non documentate riconosciute alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi. Si tratta, come spesso accade in questi ambiti normativi, di una disposizione che ha subito nel corso degli anni diverse modifiche negli importi, pur mantenendo inalterata la sua struttura fondamentale.

Il meccanismo, va precisato, rappresenta un’eccezione al principio generale di deducibilità delle spese documentate. Nella giurisprudenza amministrativa si è talvolta interpretato questo strumento come una forma di semplificazione per operatori che, per la natura stessa dell’attività svolta, si trovano a sostenere numerose spese minute difficilmente documentabili in modo puntuale.

Gli importi riconosciuti: 48 euro extra-comunali e 16,8 euro comunali

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfetaria di 48 euro per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. È questo un aspetto che, nell’esperienza applicativa, genera spesso confusione tra i contribuenti meno esperti: non importa quanti viaggi si facciano in una giornata, la deduzione spetta una sola volta.

Per i trasporti all’interno del territorio comunale dove ha sede l’impresa, invece, l’agevolazione fiscale si ottiene per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i trasporti extra-comunali, quindi 16,8 euro. È una distinzione che riflette, ragionevolmente, la minore onerosità dei trasporti locali rispetto a quelli che comportano spostamenti più ampi.

Modalità di compilazione della dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le consuete istruzioni operative per la compilazione del modello Redditi 2025. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

I codici, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale. Si consideri che questa codificazione è rimasta invariata negli anni, facilitando così l’operatività per i professionisti che si occupano della compilazione delle dichiarazioni.

I presupposti soggettivi e oggettivi per l’agevolazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 5 del TUIR, possono beneficiare della deduzione le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi che si trovino in regime di contabilità semplificata o che abbiano optato per tale regime pur avendo i requisiti per la contabilità ordinaria.

Un aspetto spesso trascurato nella pratica professionale riguarda la necessità che i trasporti siano effettuati “personalmente” dall’imprenditore. Nella casistica comune, questo significa che l’agevolazione non spetta per i trasporti effettuati da dipendenti o collaboratori, ma solo quando è lo stesso titolare dell’impresa a guidare il mezzo di trasporto.

È opportuno notare che la deduzione può essere fruita anche dalle società di persone (S.n.c. e S.a.s.), ma sempre con riferimento ai trasporti effettuati personalmente dai soci. Tale interpretazione, consolidata nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, estende il beneficio anche a forme societarie specifiche del settore.

Obblighi documentali: il prospetto dei viaggi

Quanto agli adempimenti documentali, rimane fermo l’obbligo di predisporre e conservare fino alla scadenza del termine per l’accertamento un prospetto contenente specifiche informazioni. Tale documento deve riportare l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata, delle località di destinazione e degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (fatture o lettere di vettura).

Nella giurisprudenza di legittimità si è precisato che l’inosservanza di queste prescrizioni non costituisce mera irregolarità formale, ma rappresenta una condizione necessaria per beneficiare dell’agevolazione. È quindi fondamentale che gli autotrasportatori mantengano una documentazione accurata, anche se semplificata rispetto al regime ordinario.

Il prospetto deve essere conservato unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture e alle lettere di vettura. Questo adempimento, pur apparendo di natura meramente burocratica, riveste in realtà un’importanza strategica in caso di controlli fiscali.

Compatibilità con altre agevolazioni

Un elemento di particolare interesse, che spesso genera quesiti nella pratica professionale, riguarda la possibilità di cumulare questa deduzione forfetaria con altre agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto. L’articolo 66, comma 5 del TUIR prevede infatti anche una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi utilizzato nell’attività d’impresa.

La prassi amministrativa ha chiarito che le due deduzioni sono cumulabili, non sussistendo alcun divieto in tal senso. Questo rappresenta un vantaggio non trascurabile per gli operatori del settore, che possono così beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Esclusioni: regime forfettario e contribuenti minimi

È importante precisare che la deduzione forfetaria non può essere applicata dai contribuenti che adottano il regime forfettario o che erano precedentemente inquadrati nel regime dei contribuenti minimi. La circolare n. 7/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che tale agevolazione non può trovare applicazione in questi regimi speciali.

Tale esclusione si giustifica con la natura stessa di questi regimi, che già prevedono forme di tassazione agevolata e semplificazioni amministrative che renderebbero incompatibile l’applicazione di ulteriori deduzioni forfetarie.

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