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Decreto OIC 34: resi deducibili soltanto alla restituzione del bene

3 Ottobre, 2025

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Il recente intervento normativo del decreto ministeriale del 27 giugno 2025 ha chiarito una questione procedurale di rilievo per le aziende: la deducibilità dei resi nell’ambito della disciplina sui contratti di vendita con clause di reso. La nuova disposizione stabilisce che i ricavi derivanti da operazioni caratterizzate da clausole di restituzione possono essere dedotti fiscalmente soltanto nel momento in cui avviene l’effettiva restituzione del bene al venditore.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • I ricavi da contratti con clausole di reso sono deducibili solo alla restituzione effettiva del bene.
  • L’art. 4 del decreto ministeriale 27/06/2025 modifica la disciplina dei resi per massa: ora serve maggiore stringenza contabile e fiscale.
  • Le penalità per ritardi possono riguardare importi rilevanti e protrarsi per più esercizi. La deducibilità è parametrata sui dati storici e contrattuali.
  • La base imponibile delle imposte dirette va documentata accuratamente, specialmente per i resi e le penalità.
  • Professionisti e imprese devono adeguare le procedure operative alle nuove regole, considerando impatti su utile d’esercizio e ottimizzazione fiscale.

 

Il nuovo quadro normativo dell’articolo 4

Secondo quanto emerge dall’analisi del decreto, l’articolo 4 ha introdotto modifiche sostanziali nella gestione contabile dei resi per massa. La disciplina precedente consentiva una maggiore flessibilità nell’imputazione temporale delle scritturazioni, ma ora il legislatore ha optato per una maggiore stringenza procedural-fiscale.

Il decreto si riferisce espressamente ai contratti caratterizzati da penali specifiche per ritardi nelle consegne, nonché ai casi in cui le penalità raggiungono importi significativi – fino a 200 euro per le immobilizzazioni materiali – con la particolarità che questi oneri possono protrarsi anche per anni successivi. Una clausola di particolare interesse riguarda gli scenari in cui si verifica l’impossibilità di rispettare le condizioni contrattuali originarie.

Costi di ottenimento del contratto: nuove precisazioni

La società che procede al riconoscimento contabile deve ora considerare diversi aspetti procedurali nella fase di ottenimento. È necessario valutare – nella prassi applicativa – se tutti i contratti stipulati possono essere imputati alle scritture contabili secondo le prescrizioni del comma 3, oppure se esistano limitazioni specifiche in termini di quota imputabile.

Le penalità previste e i resi non risultano inclusi nei parametri dell’articolo 103 del Tuir. Nel caso in cui si proceda alla stima migliore del corrispettivo (tenendo conto dell’esperienza storica o di elaborazioni statistiche), occorre utilizzare metodologie consolidate per l’analisi dei possibili valori di deduzione.

Penali e aspetti contrattuali nel nuovo scenario

L’analisi della giurisprudenza tributaria evidenzia come l’imposizione prevista dall’Oic 34 comporti conseguenze significative nella gestione delle penalità. Secondo il decreto del 27 giugno 2025, stabilisce che la contabilizzazione dei ricavi rilevanti debba essere allineata al principio dell’effective delivery.

Ciò significa che l’impresa deve sterilizzare la penale per tener conto della probabilità di restituzione, operando una valutazione ad importo fisso per ciascun contratto. Specialmente nella categoria dei resi per massa, la società può utilizzare i dati storici sui ritorni per stimare l’importo da dedurre. Le modalità di determinazione sono state precisate nella normativa: la società prevede che possano realizzarsi scenari di reso per un determinato numero di giorni di ritardo.

Valutazione per massa e implicazioni operative

Il principio dell’Oic 34 introduce specifiche modalità per gestire i contratti caratterizzati da elevati volumi di transazioni. Quando il contratto ha soltanto due risultati possibili – il completamento o la restituzione – la società realizza ricavi per importi fissi in base al quale la società procede all’imputazione.

Un esempio concreto: se l’impresa registra una penale di 1.000 euro per cinque anni, con una penale pari a cinque euro per ogni giorno di ritardo, la società deve utilizzare questo parametro per calcolare l’importo delle deduzioni tre volte superiore, operando in diminuzione variabile.

Determinazione della base imponibile: aspetti critici

La disciplina prevista dall’articolo 5 comporta riflessioni complesse per il contribuente. Il calcolo delle imposte si basa su valutazioni automatiche, ma specialmente nell’esercizio dei resi la società deve verificare l’esistenza di elementi determinabili in modo non discrezionale.

Il decreto stabilisce inoltre che la deduzione dei ricavi deve essere supportata da documentazione appropriata, al fine di evitare contestazioni in sede di verifica fiscale. Questo aspetto – già consolidato nella giurisprudenza di legittimità – assume particolare rilievo nelle operazioni di resi per massa dove la quantificazione può risultare complessa.

Prospettive applicative e considerazioni finali

Nella pratica professionale, l’applicazione del decreto ministeriale del 27 giugno 2025 richiede particolare attenzione agli aspetti procedurali. I professionisti del settore dovranno necessariamente adeguare le proprie metodologie operative alle nuove prescrizioni, specialmente per quanto riguarda la tempistica delle imputazioni.

Le implicazioni fiscali del nuovo quadro normativo si estendono oltre la mera contabilizzazione: è necessario considerare gli effetti sulla determinazione dell’utile d’esercizio e, conseguentemente, sulla base imponibile per le imposte dirette. La corretta gestione dei resi per massa diventa così elemento strategico per l’ottimizzazione fiscale d’impresa.

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