Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 27 marzo 2026 il decreto legge n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 della stessa data ed entrato in vigore il 28 marzo. Il provvedimento va ben oltre le correzioni annunciate: ripristina, con decorrenza 1° gennaio 2026, il vecchio regime su dividendi e participation exemption (PEX), eliminando le soglie minime introdotte dalla Legge di bilancio 2026. Sopprime il vincolo europeo per l’iperammortamento – salvo i moduli fotovoltaici da autoconsumo – e rinvia al 1° luglio 2026 il contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE di basso valore. Sul fronte delle coperture, l’imposta di bollo sui conti correnti delle persone giuridiche sale da 100 a 118 euro annui. Non mancano misure su Transizione 5.0, atleti dilettanti, regime impatriati, IVA sulle permute e badwill per i soggetti IAS/IFRS. Resta invece fuori dal testo la norma attesa sui differenziali da bonus edilizi acquistati sul mercato secondario: il Viceministro Leo ha mostrato apertura politica, ma le risorse non sono ancora state trovate.
Dividendi e PEX: il ripristino del regime previgente
La misura più attesa – e più discussa – riguarda il ripristino del regime di esclusione dei dividendi percepiti da soggetti IRES e della participation exemption (PEX) sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. La L. 199/2025 aveva ristretto il perimetro del beneficio, riservandolo alle partecipazioni con una soglia minima del 5% del capitale o con un valore fiscale di almeno 500.000 euro. La logica dichiarata era di concentrare l’agevolazione sulle partecipazioni “significative”, ma nella pratica si sono subito manifestate conseguenze difficili da gestire.
Leo ha portato un esempio concreto: un contribuente che detiene una quota del 6% e cede il 4% in regime PEX si trova, dopo la cessione, con una partecipazione residua
del 2%, sotto la soglia minima. Risultato: la quota restante perde l’accesso al regime agevolato e viene tassata per intero. Un effetto paradossale – la vendita parziale di una partecipazione finisce per penalizzare la quota che si è deciso di tenere. Meccanismi simili emergevano anche sul fronte delle minusvalenze e nelle strutture a cascata tipiche delle holding. Il Viceministro ha parlato di “meccanismi molto intricati” che avrebbero generato incertezza interpretativa, non semplificazione.
Il decreto ripristina quindi, con decorrenza 1° gennaio 2026, il regime previgente: i dividendi tornano a essere esclusi dalla formazione del reddito nella misura del 95% per le società, e la PEX torna ad operare senza i nuovi requisiti dimensionali introdotti dalla manovra. Sul piano tecnico, non si tratta di vera retroattività nel senso giuridico tradizionale: la norma attribuisce efficacia all’inizio del
periodo d’imposta 2026 (1° gennaio), il che è ammissibile trattandosi di una modifica in melius che ripristina un’esenzione. Chi aveva però già ridisegnato le proprie strutture partecipative o ridefinito i piani di distribuzione degli utili sulla base delle nuove regole dovrà ora riesaminare le proprie scelte. Non è previsto alcun meccanismo di gestione delle situazioni intermedie.
Sul piano della copertura finanziaria, il ripristino del regime PEX e dividendi ha un costo stimato di circa 35,2 milioni di euro per il 2026, destinato a salire a circa 45 milioni a regime. Non si tratta di cifre enormi in assoluto, ma la scelta di finanziarle principalmente con l’aumento dell’imposta di bollo (si veda infra) solleva interrogativi sulla congruità della copertura.
Iperammortamento: via il vincolo Made in UE/SEE (con eccezione)
L’altra modifica molto attesa riguarda il nuovo iperammortamento, reintrodotto dalla L. 199/2025 (art. 1, commi 427-436) come erede dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. La norma originaria consentiva di maggiorare il costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali – fino al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro – ma limitava il beneficio ai soli beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo. Un vincolo che aveva bloccato l’operatività della misura quasi fin dall’inizio: il decreto attuativo MIMIT-MEF non era ancora uscito, e molte imprese avevano rinviato le decisioni di investimento.
Le segnalazioni arrivate dalle associazioni di categoria erano numerose. Il settore delle costruzioni lavorava con macchinari prevalentemente di produzione asiatica o americana. L’agricoltura segnalava filiere di fornitura che non conoscono confini europei. La logistica stava aspettando. Con l’articolo 7 del DL 38/2026, la clausola “Made in UE/SEE” viene soppressa per i beni materiali e immateriali ordinari (Allegati IV e V della L. 199/2025): il beneficio si applica ora agli investimenti in beni strumentali indipendentemente dal luogo di fabbricazione.
C’è però un’eccezione che vale la pena segnalare con chiarezza. Per i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonte solare – gli impianti fotovoltaici per autoconsumo – il vincolo di origine non viene rimosso del tutto. Resta il requisito che i moduli siano conformi alle categorie b) e c) dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023 convertito dalla L. n. 11/2024, ovvero moduli prodotti nell’Unione europea con caratteristiche tecnico-prestazionali specifiche iscritti nel Registro ENEA. Si tratta di un segmento già controverso, perché di fatto restringe il mercato a pochissimi operatori. La questione resta aperta e potrebbe essere oggetto di ulteriori interventi in sede di conversione.
Le finestre temporali rimangono invariate: l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, con possibile proroga fino al 30 giugno 2027 per i beni “prenotati” (ordine accettato con versamento di acconto pari ad almeno il 20% al fornitore) entro il 31 dicembre 2026. Si precisa che tale meccanismo di prenotazione – differente da quello del portale GSE previsto per Transizione 5.0 – attende ancora piena definizione nel decreto attuativo MIMIT-MEF.
| Scaglione di investimento | Aliquota di maggiorazione | Esempio: base ammortizzabile su 1 M€ |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% | 1.000.000 € – deduzione su 1.800.000 € |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% | Sulla quota eccedente 2,5 M€ |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% | Sulla quota eccedente 10 M€ |
Tassa sui pacchi extra-UE: rinvio al 1° luglio 2026
Anche il rinvio del contributo sulle spedizioni di basso valore era atteso. La L. 199/2025 (art. 1, commi 126-128) aveva istituito un contributo amministrativo di 2 euro per ogni spedizione proveniente da Paesi extra-UE con valore dichiarato inferiore a 150 euro, in vigore dal 1° gennaio 2026. L’obiettivo ufficiale era duplice: recuperare risorse e disincentivare il flusso di piccoli pacchi collegati all’e-commerce globale, fenomeno dominato da piattaforme come Shein e Temu.
Il problema non era la logica della misura, ma la sua applicazione concreta. Riscuotere 2 euro su milioni di spedizioni richiede sistemi informatici dedicati, raccordi tra operatori, vettori e piattaforme digitali, e procedure doganali adeguate. L’Agenzia delle Dogane non aveva ancora completato i propri sistemi. Risultato: nei primi mesi le spedizioni sono state in parte dirottate verso altri Paesi europei per poi raggiungere l’Italia via terra, vanificando sia l’obiettivo fiscale sia quello ambientale.
Il DL 38/2026 stabilisce che il contributo non si applica alle spedizioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2026. Non è tecnicamente uno stop definitivo, è un rinvio tecnico – come conferma il comunicato del governo – per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane. C’è però un secondo motivo, forse ancora più rilevante: dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore a livello europeo un dazio forfetario di 3 euro sulle stesse tipologie di spedizioni. Allineare il contributo nazionale alla disciplina unionale – o direttamente sostituirlo con quest’ultima – diventa quindi un passaggio quasi obbligato, che il legislatore potrà formalizzare in sede di conversione.
Imposta di bollo sui conti correnti aziendali: da 100 a 118 euro
Per coprire – almeno parzialmente – il costo del ripristino del regime dividendi e PEX (stimato in circa 35,2 milioni per il 2026 e 45 milioni a regime), il decreto fiscale 2026 aumenta di 18 euro l’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. Si passa da 100 a 118 euro annui, prelevati tramite le comunicazioni periodiche – estratti conto, rendiconti – che le banche o gli altri gestori inviano alla clientela. Il riferimento normativo è l’art. 13, comma 2-bis, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642/72.
Per le persone fisiche non cambia nulla: l’imposta di bollo resta a 34,20 euro annui (con periodicità annuale). La distinzione tra clientela retail e clientela business è quindi confermata e anzi ampliata. Si consideri, a titolo di esempio, una società a responsabilità limitata con un solo conto corrente: dal prossimo estratto conto utile, l’imposta applicata sarà di 118 euro invece dei 100 euro precedenti. Chi ha più conti correnti intestati alla medesima società pagherà la differenza su ciascuno.
Ritenuta sulle provvigioni: proroga al 1° maggio 2026
Tra le modifiche operative, il decreto fiscale proroga al 1° maggio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove regole sulla ritenuta sulle provvigioni ai sensi dell’art. 25-bis del DPR n. 600/73, per alcune categorie specifiche: agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere. La proroga – annunciata già con il comunicato MEF n. 25/2026 del 27 febbraio – serve a garantire il tempo tecnico per i necessari adeguamenti da parte degli operatori del settore.
IVA sulle operazioni permutative: chiarimento sulla decorrenza
La L. 199/2025 aveva modificato l’art. 13 del DPR n. 633/72, ridefinendo la base imponibile IVA nelle operazioni permutative. Prima della riforma, il criterio era quello del valore normale di ciascun bene o servizio scambiato. Il DL 38/2026 chiarisce che le nuove regole si applicano solo alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti anteriori continua ad applicarsi il criterio del valore normale.
È prevista una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi: non si darà luogo a rimborsi d’imposta né a rettifiche sulle liquidazioni già effettuate.
Transizione 5.0: credito d’imposta del 35% per chi era rimasto escluso
Il decreto introduce un meccanismo di tutela per le imprese che avevano presentato comunicazioni preventive per il credito d’imposta Transizione 5.0 rimanendo escluse dall’agevolazione per esaurimento delle risorse. Per questi soggetti è previsto un credito d’imposta pari al 35% dell’importo originariamente richiesto, utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026 e non computabile né nella base IRES né in quella IRAP.
La misura non convince del tutto: Confindustria ha segnalato che il taglio rispetto al credito atteso è del 65%, e che restano esclusi gli investimenti in impianti fotovoltaici ad alta efficienza iscritti nel registro ENEA che le imprese avevano acquistato proprio su sollecitazione della normativa previgente. Il Governo ha annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con le categorie produttive per valutare eventuali integrazioni in sede di conversione.
Atleti dilettanti: soglia di esenzione a 300 euro
Il decreto ripristina la soglia di esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi corrisposti agli sportivi dilettanti, riproponendo nella sostanza la disposizione dell’art. 14, comma 2-quater, del DL n. 215/2023. Ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del DLgs. n. 36/2021, le somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del DL 38/2026 (28 marzo 2026) fino al 31 dicembre 2026 non sono soggette alla ritenuta dell’art. 30, comma 2, del DPR n. 600/73, a condizione che il totale delle somme
attribuite dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto nel periodo non superi 300 euro.
Se l’importo complessivo supera tale soglia, l’intera somma – non solo l’eccedenza – è assoggettata a ritenuta.
Regime impatriati: aggiornamento normativo e divieto di cumulo
Il decreto aggiorna i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, armonizzando la disciplina tra il DLgs. n. 147/2015 e il DLgs. n. 209/2023. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2027. Viene anche esclusa – per chi aderisce al nuovo regime impatriati – la possibilità di cumulare il beneficio con la flat tax sui redditi esteri prevista per i soggetti con patrimoni rilevanti.
Badwill per soggetti IAS/IFRS: dilazione in cinque esercizi
Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, il decreto stabilisce che nelle operazioni di cessione d’azienda la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni trasferiti – il cosiddetto badwill o avviamento negativo – concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione non nell’esercizio di competenza, ma in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Un dato da non sottovalutare: la norma ha efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il che significa che riguarda già l’esercizio 2024 per i soggetti con anno coincidente con l’anno solare, con effetti sulle dichiarazioni dei redditi relative a tale esercizio.
Altre disposizioni minori
Il decreto contiene anche alcune disposizioni di minore impatto mediatico ma di interesse pratico. Viene prevista un’esenzione, fino al 31 dicembre 2028, degli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti – misura che interessa il settore bancario e i fondi di garanzia.
Sul fronte della riscossione, il testo introduce nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione in specifiche fattispecie. Viene poi autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro per garantire la continuità della Carta europea della disabilità nel 2026, e di 500.000 euro annui per le spese processuali dell’Avvocatura dello Stato.
Cosa non c’è: i differenziali da bonus edilizi restano in attesa
Non ha trovato spazio nel decreto la norma relativa alla tassazione dei differenziali da bonus edilizi acquistati dai professionisti sul mercato secondario. La questione era stata sollevata al convegno di Torino dal presidente dell’Ordine dei commercialisti, Salvatore Regalbuto, che ha criticato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendola estranea alla logica economica dell’operazione, che ha natura finanziaria.
Leo ha mostrato apertura, indicando come preferibile una norma che qualifichi espressamente il differenziale come reddito diverso, tassabile al momento della compensazione. Le risorse per coprirlo non sono state ancora trovate. Non è escluso che la questione torni in sede di conversione del decreto.
Riepilogo delle misure del DL 38/2026
| Misura | Contenuto | Decorrenza |
|---|---|---|
| Dividendi e PEX | Ripristino esclusione 95% e PEX senza soglie minime | Dal 1° gennaio 2026 |
| Iperammortamento | Soppresso il vincolo Made in UE/SEE per beni ordinari (art. 7 DL 38/2026) | Dal 1° gennaio 2026 |
| Tassa pacchi extra-UE | Rinvio del contributo di 2 euro; non si applica alle spedizioni ante 1° luglio 2026 | Dal 1° luglio 2026 |
| Imposta di bollo c/c aziendali | Aumento da 100 a 118 euro annui per persone giuridiche | Dal 28 marzo 2026 |
| Ritenuta provvigioni | Proroga esonero per agenzie viaggio, agenti marittimi e aerei, commissionari petroliferi | Dal 1° maggio 2026 |
| IVA permutative | Nuovo regime IVA per contratti stipulati/rinnovati dal 1° gennaio 2026; salvaguardia comportamenti pregressi | Dal 1° gennaio 2026 |
| Transizione 5.0 insoddisfatta | Credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, in compensazione F24 | Utilizzo entro 31 dicembre 2026 |
| Atleti dilettanti | Soglia di esenzione da ritenuta: 300 euro complessivi (intero importo soggetto a ritenuta se superata) | Dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 |
| Regime impatriati | Aggiornamento riferimenti normativi DLgs. 147/2015 e 209/2023; divieto di cumulo con flat tax esteri | Dal periodo d’imposta 2027 |
| Badwill soggetti IAS/IFRS | Dilazione in 5 esercizi della differenza negativa da cessione d’azienda | Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 |


