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Rimborsi spese regime Forfettario

Rimborsi spese regime Forfettario: cumulo con il reddito in dichiarazione

1 Agosto, 2025

L’introduzione del D.Lgs. 192/2024 ha generato incertezze interpretative circa l’applicabilità ai soggetti in regime forfettario delle nuove disposizioni sui rimborsi spese previste dall’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR. La questione assume particolare rilevanza per la determinazione del reddito imponibile da indicare nella dichiarazione dei redditi e per il computo delle soglie di accesso e permanenza nel regime agevolato. Il legislatore della riforma IRPEF ha stabilito che, per i professionisti in regime ordinario, i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, l’omessa specificazione dell’applicabilità di tale disciplina ai forfettari ha creato un vuoto normativo interpretativo di notevole portata.

Problematiche del cumulo nella determinazione del reddito

Il regime forfettario si caratterizza per l’applicazione di un coefficiente di redditività sui compensi percepiti, determinando un reddito imponibile forfettario su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i soggetti in regime di vantaggio). La questione fondamentale riguarda se i rimborsi spese debbano essere inclusi nella base di calcolo su cui applicare tale coefficiente.

Nella prassi applicativa previgente, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che anche le spese addebitate al cliente concorrono al calcolo dell’ammontare dei ricavi forfettari. Le circolari 5/E del 2021 e la risposta ad interpello 428/2022 avevano definitivamente stabilito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente, comprese quelle relative all’imposta di bollo.

Un esempio chiarisce la portata della questione. Un geometra che fattura 60.000 euro di compensi professionali e 10.000 euro di rimborsi spese (diritti comunali, visure catastali, ecc.) si trova con un fatturato complessivo di 70.000 euro. Secondo l’orientamento previgente, l’intero ammontare concorre alla determinazione del reddito forfettario.

Orientamenti dottrinali in presenza di incertezza normativa

La dottrina tributaria si è divisa in due orientamenti principali. Il primo sostiene l’applicabilità estensiva della riforma anche ai forfettari, basandosi sull’equiparazione già operata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate 58/E del 2001 e 5/E del 2021 nel trattamento contabile-fiscale “lato attivo” dei rimborsi spese tra ordinari e forfettari.

Secondo tale orientamento, dall’1 gennaio 2025 i rimborsi spese analiticamente addebitati non dovrebbero più:

  • concorrere alla formazione del reddito imponibile forfettario
  • essere computati nel limite degli 85.000 euro per la permanenza nel regime

L’orientamento opposto evidenzia invece come la collocazione sistematica della norma nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo ordinario (articolo 54 TUIR) non consenta un’applicazione analogica ai forfettari, che seguono una diversa metodologia di determinazione del reddito disciplinata dalla Legge 190/2014.

Implicazioni per la soglia di accesso e permanenza

Una delle questioni più delicate riguarda il computo dei rimborsi spese ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. L’articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014 fa riferimento a “ricavi o compensi” senza distinguere tra compensi veri e propri e rimborsi spese.

Se si accogliesse l’interpretazione estensiva della riforma, i forfettari vedrebbero sostanzialmente aumentare il proprio “spazio operativo” all’interno del regime. Un professionista che fattura 80.000 euro comprensivi di 15.000 euro di rimborsi spese potrebbe non dover più computare questi ultimi, rimanendo ampiamente sotto la soglia limite.

Tuttavia, tale interpretazione comporterebbe significativi effetti finanziari negativi per l’Erario, in quanto i rimborsi esclusi dal reddito non sarebbero più soggetti all’applicazione del coefficiente di redditività e dell’imposta sostitutiva.

Aspetti dichiarativi e compilazione del quadro LM

Dal punto di vista strettamente operativo, la compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi presenta profili di complessità. Secondo l’orientamento più prudenziale, i rimborsi spese dovrebbero continuare a essere indicati nel rigo LM1, concorrendo alla determinazione del reddito forfettario.

Nella prassi degli studi professionali si osserva come molti commercialisti mantengano un approccio conservativo, inserendo i rimborsi nel computo complessivo in attesa di chiarimenti ufficiali. Tale scelta, seppur comporti un maggior carico fiscale, evita potenziali contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

È opportuno considerare che la separazione tra compensi e rimborsi nella fatturazione elettronica deve essere mantenuta anche ai fini della corretta compilazione della Certificazione Unica da parte dei committenti, che dovranno utilizzare codici diversi per le due componenti.

Coordinamento con la disciplina IVA e previdenziale

La riforma non ha modificato il trattamento IVA dei rimborsi spese, che continua a seguire le regole tradizionali. I rimborsi di spese esenti IVA (come tributi, diritti camerali) non generano debito d’imposta, mentre quelli relativi a spese imponibili seguono il regime dell’operazione principale.

Dal punto di vista previdenziale, l’eventuale esclusione dei rimborsi dalla base imponibile IRPEF potrebbe non estendersi automaticamente alla base contributiva. La gestione separata INPS potrebbe continuare a richiedere il versamento dei contributi sull’intero ammontare fatturato, creando disallineamenti tra base fiscale e previdenziale.

Profili interpretativi della relazione tecnica

La relazione tecnica al D.Lgs. 192/2024 non attribuisce effetti finanziari specifici alla modifica normativa, elemento che alcuni interpreti utilizzano per sostenere l’inapplicabilità ai forfettari. Se la riforma si fosse estesa anche a tale categoria di contribuenti, sarebbe stato necessario quantificare la diminuzione di gettito derivante dall’esclusione dei rimborsi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Tuttavia, l’assenza di una stima degli effetti finanziari potrebbe anche indicare una valutazione del legislatore circa la limitata incidenza quantitativa del fenomeno o la volontà di rimandare ad atti di prassi la definizione degli aspetti applicativi.

Prospettive di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il Ministero dell’Economia, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03535 del 12 febbraio 2025, ha annunciato la pubblicazione di un documento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire l’applicabilità della nuova disciplina ai forfettari.

Tale intervento appare necessario per definire:

  • l’applicabilità della riforma ai soggetti in regime forfettario
  • le modalità di calcolo del reddito forfettario in presenza di rimborsi spese
  • il trattamento dei rimborsi ai fini del limite degli 85.000 euro
  • i profili di coordinamento con la disciplina previdenziale

Raccomandazioni operative per la gestione transitoria

In attesa dei chiarimenti ufficiali, i professionisti in regime forfettario dovrebbero adottare un approccio prudenziale, continuando a computare i rimborsi spese nella determinazione del reddito forfettario e nel calcolo del limite di fatturato.

È consigliabile mantenere una documentazione analitica dei rimborsi spese, distinguendo chiaramente in fattura i compensi professionali dalle spese sostenute per conto del cliente. Tale approccio consente di beneficiare immediatamente di eventuali chiarimenti favorevoli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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