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Credito di imposta ZES Unica 2025

Credito ZES unica e cumulo: perché gli aiuti richiesti tagliano il bonus

5 Maggio, 2026

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Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica può coesistere con altri incentivi, ma il meccanismo operativo del modello di comunicazione rischia di comprimere il beneficio più del necessario. Il nodo non riguarda la cumulabilità in astratto, che in linea di principio esiste nel rispetto dei massimali europei: il problema nasce quando il modello impone di indicare anche gli aiuti soltanto richiesti – e non ancora ottenuti – trattandoli come se fossero già acquisiti. A ciò si aggiunge un secondo effetto: quando l’altro incentivo esiste davvero, il software lo sottrae a monte, riducendo la base teorica su cui viene poi applicato il coefficiente di riparto. Nell’esempio numerico presentato nell’articolo, una media impresa che cumula il credito ZES con la Nuova Sabatini perde 7,5 punti percentuali rispetto a un calcolo lineare, senza aver superato alcun massimale europeo. Il credito aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 – pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa, richiedibile dal 15 aprile al 15 maggio 2026 – migliora il risultato complessivo, ma non risolve il nodo strutturale del metodo di calcolo. Per il consulente, il lavoro concreto è mappare preventivamente tutti gli incentivi collegati allo stesso investimento, distinguere con precisione tra aiuti ottenuti, concessi e solo richiesti, e documentare ogni passaggio a tutela del contribuente.

Il nodo nascosto nel modello di comunicazione

La questione non riguarda la cumulabilità in astratto. Quella, in linea generale, esiste. Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica può convivere con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis, purché non venga superata l’intensità massima consentita dalla disciplina europea. Il riferimento normativo è l’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge n. 162/2023, il decreto attuativo del 17 maggio 2024 e, per il 2025, l’art. 1, commi 485 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Per il 2026, la proroga del credito ZES ordinario è disciplinata dall’art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il problema nasce nella fase di calcolo. Le istruzioni e il software di compilazione chiedono all’impresa di indicare non solo le agevolazioni già concesse o ottenute, ma anche quelle soltanto richieste. Nella prassi, questa distinzione non è un dettaglio. Un beneficio richiesto non è ancora un beneficio certo: può essere ridotto, respinto, rinunciato o concesso in misura diversa. Eppure, dentro il modello operativo, quell’importo entra subito nella determinazione del credito ZES. Non resta confinato in una sezione informativa. Produce effetti concreti e immediati.

Quando un aiuto richiesto pesa come se fosse ottenuto

Il meccanismo appare severo perché anticipa una conseguenza che, sul piano economico, potrebbe non verificarsi mai. L’impresa dichiara, ad esempio, di aver presentato domanda per un contributo sullo stesso investimento. Il contributo non è ancora disponibile – magari non è stato neppure istruito – eppure viene considerato nel calcolo del credito ZES unica ai fini del cumulo.

La logica amministrativa è comprensibile: l’Agenzia deve prevenire il rischio che la somma degli aiuti superi l’intensità massima ammessa. La soluzione adottata è però rigida. Finisce per trattare una probabilità come un fatto già compiuto. Il contribuente può trovarsi con un credito ZES ridotto oggi, a fronte di un incentivo alternativo che domani potrebbe non arrivare. La cautela si trasforma in penalizzazione: il modello scarica sull’impresa il rischio dell’istruttoria futura. È una scelta che tutela il plafond e la compatibilità europea, ma non tutela allo stesso modo la neutralità finanziaria del beneficiario.

La formula che penalizza: la sottrazione a monte

C’è poi un secondo passaggio, meno evidente ma forse ancora più pesante. Quando l’altro incentivo esiste davvero, il problema non è più l’anticipo dell’effetto. Il problema è il metodo con cui quell’effetto viene calcolato.

In un sistema lineare, l’altro contributo dovrebbe essere sommato al credito ZES fino al tetto massimo consentito. Se il massimale regionale e dimensionale è pari al 50%, l’impresa dovrebbe poter avvicinarsi a quel 50%, salvo riparti e limiti specifici. Il cumulo, in questa lettura, funziona come integrazione tra misure diverse. Il modello, invece, opera con logica diversa: l’altro aiuto viene sottratto a monte, riducendo la base teorica ZES prima dell’applicazione della percentuale di riparto. Il riparto non colpisce il massimale pieno, ma solo una quota residua già decurtata. Questa impostazione produce un risultato non lineare: l’impresa non subisce soltanto il riparto del credito ZES, ma anche la riduzione preventiva della base su cui il riparto viene calcolato. Due movimenti distinti, che si sommano.

L’esempio numerico con una media impresa

Si consideri una media impresa che realizza un investimento agevolabile nella ZES unica per 1.000.000 di euro. Si ipotizzi un’intensità massima del 50%: il credito ZES teorico, prima di ogni altra variabile, sarebbe pari a 500.000 euro.

La stessa impresa ha ottenuto anche un contributo Nuova Sabatini. Per rendere l’esempio leggibile, si assume un equivalente sovvenzione lordo pari al 10% del costo, quindi 100.000 euro. Non si sta descrivendo il valore nominale della Nuova Sabatini in ogni caso concreto – che dipende dalle regole proprie della misura e dalle condizioni di tasso – ma soltanto la logica di cumulo applicata al modello.

Nel 2025 il credito ZES ordinario è stato ripartito al 60,3811% dell’importo richiesto, come determinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha poi previsto, per i soggetti ammessi che non abbiano cumulato con Transizione 5.0, un credito aggiuntivo del 14,6189%. Sommando le due componenti si arriva al 75% del credito richiesto, purché ricorrano tutte le condizioni previste e non operino esclusioni specifiche.

Ipotesi di calcolo Metodo lineare Metodo con sottrazione a monte
Investimento agevolabile 1.000.000 € 1.000.000 €
Massimale teorico ZES (50%) 500.000 € 500.000 €
Altro aiuto ottenuto (10%) 100.000 € 100.000 €
Base ZES su cui applicare il riparto 500.000 € 400.000 €
Effetto del coefficiente 75% 375.000 € 300.000 €
Totale agevolazioni 475.000 € (47,5%) 400.000 € (40%)
Differenza – 75.000 € nel secondo metodo – 75.000 € nel secondo metodo

La differenza non dipende da un superamento del massimale. Nel metodo lineare, il totale degli aiuti resta al 47,5%, sotto il limite del 50%. La perdita nasce soltanto dal modo in cui il software organizza la sequenza del calcolo: prima sottrae l’altro aiuto, poi applica il riparto. La riduzione non serve a evitare lo sforamento del tetto europeo. Serve a rispettare una costruzione tecnica del modello che, però, abbassa il beneficio effettivo senza una giustificazione sostanziale correlata al rispetto dei massimali.

La doppia penalizzazione sul beneficio effettivo

Il sistema, letto in questa prospettiva, presenta una doppia penalizzazione. La prima colpisce gli incentivi solo richiesti: il modello li considera subito, anche se l’impresa non li ha ancora acquisiti. La seconda emerge quando l’altro incentivo è effettivamente ottenuto: in quel caso il cumulo non viene gestito come somma fino al tetto massimo, ma come decurtazione preliminare della base ZES.

È un’impostazione prudenziale, ma non neutra. Il contribuente viene spinto verso un risultato più basso rispetto a quello teoricamente compatibile con le intensità massime. Va anche distinta la posizione delle misure che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Per queste agevolazioni il limite tende a essere quello del costo effettivamente sostenuto, e non coincide con la regola degli aiuti di Stato e de minimis. Nella pratica, però, il coordinamento tra misure diverse resta un terreno scivoloso, perché ogni disciplina ha il proprio linguaggio e i propri vincoli tecnici.

Il credito aggiuntivo 2026 non risolve il tema

Il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa – attenua il taglio prodotto dal riparto ordinario. Ma non elimina il nodo del cumulo. Anzi, in alcuni casi lo rende più visibile.

Per accedere al credito aggiuntivo, l’impresa deve aver presentato validamente la comunicazione integrativa ZES unica 2025 tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Deve inoltre rispettare la condizione che i medesimi investimenti non abbiano ottenuto il credito Transizione 5.0 ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 19/2024. La comunicazione per il credito aggiuntivo va trasmessa dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il modello approvato dal provvedimento prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026. Il credito riconosciuto è utilizzabile in compensazione F24 dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, previo rilascio della ricevuta di riconoscimento; oltre 150.000 euro complessivi si applicano le verifiche antimafia.

Un ulteriore aspetto da non trascurare: se dopo la comunicazione integrativa l’impresa ha ottenuto altre agevolazioni che riducono il credito ZES spettante, nella comunicazione per il credito aggiuntivo deve indicare il credito rideterminato in diminuzione. Il sistema, quindi, continua a ruotare attorno alla stessa idea: il cumulo deve essere governato prima dell’utilizzo del credito.

Cosa controllare prima dell’invio

Il lavoro del consulente, a questo punto, non può limitarsi alla compilazione materiale del modello. Serve una mappa degli incentivi collegati allo stesso investimento, con una distinzione netta tra:

  • aiuti ottenuti (già concessi e liquidati);
  • aiuti concessi ma non ancora erogati;
  • aiuti soltanto richiesti, in fase di istruttoria;
  • misure non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

Occorre poi verificare il massimale applicabile. Non basta conoscere la regione: contano la dimensione dell’impresa, la localizzazione della struttura produttiva, la natura del progetto e l’eventuale superamento delle soglie dei grandi progetti di investimento. Anche una variazione dimensionale può incidere, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 168 del 23 giugno 2025, che ha chiarito come la dimensione dell’impresa vada verificata al momento dell’invio della comunicazione integrativa – non della comunicazione originaria – a prescindere da quanto indicato in quest’ultima.

Infine, va documentato il criterio utilizzato. Se un incentivo è stato solo richiesto, è consigliabile conservare evidenza dello stato dell’istruttoria, dell’eventuale incertezza sull’importo e delle successive comunicazioni ricevute dall’amministrazione competente. Non risolve il problema del software, ma permette di ricostruire il percorso e di difendere la correttezza della compilazione in caso di controllo.

Le fonti normative e di prassi

Il quadro poggia sull’art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla legge n. 162/2023, e sul decreto ministeriale 17 maggio 2024. Per il 2025 rilevano l’art. 1, commi 485-491, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025 e il provvedimento prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, che ha fissato al 60,3811% la quota fruibile.

Per il credito aggiuntivo 2026 il riferimento è l’art. 1, commi 448-452, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), attuato dal provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026. Sul piano europeo resta centrale il Regolamento UE n. 651/2014, in particolare l’art. 14 sugli aiuti a finalità regionale.

La lettura operativa, però, non può fermarsi alle fonti. Deve misurare l’effetto numerico della compilazione. Perché nel credito ZES unica il cumulo non è soltanto una regola di compatibilità: è diventato, almeno in questa fase, una variabile che può cambiare davvero il valore del bonus.

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