Il credito d’imposta per l’autotrasporto legato al caro gasolio arriva ora fino ad agosto 2026, dopo una sequenza di proroghe che ha allungato il periodo agevolato e aumentato le risorse stanziate. Con il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, il plafond complessivo sale a 364,1 milioni di euro, condiviso tra le imprese di trasporto merci e quelle di trasporto persone (noleggio autobus con conducente, trasporto pubblico locale, autoservizi interregionali), categoria ammessa al beneficio già dal decreto-legge n. 63/2026 di fine aprile. Per l’autotrasporto merci, il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato il 21 luglio 2026, ha reso operativa la procedura: la domanda si presenta con SPID o CIE del legale rappresentante su una piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, caricando i dati delle fatture di acquisto. Le imprese di trasporto persone attendono invece ancora un decreto attuativo specifico. Il credito riconosciuto potrà essere usato in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza i consueti limiti annuali alle compensazioni. Questo articolo ripercorre l’intera misura, dalle origini alle regole operative più recenti, spiegando chi può accedere al bonus, come si calcola l’importo spettante e quali documenti servono per non trovarsi impreparati quando la piattaforma sarà pienamente attiva.
Il bonus gasolio si allunga fino ad agosto: la cronologia delle proroghe
La misura nasce con l’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, il cosiddetto decreto Carburanti, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. L’obiettivo era compensare, almeno in parte, l’aumento eccezionale del prezzo del gasolio per le imprese di autotrasporto merci, riconoscendo un credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta rispetto ai prezzi di febbraio 2026. Il testo originario copriva gli acquisti di marzo, aprile e maggio, riservato al solo trasporto di merci.
Da quel momento la misura è stata prorogata ed estesa più volte, sempre per far fronte al perdurare dei prezzi elevati del gasolio. Il decreto-legge n. 89/2026 (decreto Carburanti-quater) ha esteso il beneficio agli acquisti di giugno. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (decreto Prezzi petroliferi, noto anche come Caro Petrolio-ter), convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2026, ha allargato per la prima volta il perimetro dei beneficiari anche al trasporto di persone e ha confermato per il 2026 uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro, condiviso tra le due categorie di trasporto. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, ha aggiunto il mese di luglio tra i periodi agevolati e portato il plafond complessivo da 300 a 322 milioni di euro. Da ultimo, il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, ha incluso anche gli acquisti di agosto e ha aumentato ulteriormente le risorse di 42,1 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo a 364,1 milioni, condiviso tra trasporto merci, trasporto persone e noleggio autobus con conducente. Il periodo agevolato copre quindi, ad oggi, l’intero arco da marzo ad agosto 2026, per entrambe le categorie di beneficiari.
Va precisato che il decreto-legge n. 139/2026, come ogni decreto-legge, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia fin dall’origine: la conversione è attesa entro inizio ottobre 2026. Le imprese possono comunque fare affidamento sulle regole attuali, ma è opportuno seguire l’iter parlamentare nel caso emergano modifiche in sede di conversione. Lo stesso decreto-legge n. 139/2026 ha introdotto, in parallelo e come misura distinta, una riduzione dell’accisa sul gasolio di 14 centesimi al litro per il periodo dal 7 al 24 agosto 2026: si tratta di un taglio applicato direttamente al prezzo alla pompa, che non va confuso con il credito d’imposta descritto in questo articolo, riservato alle sole imprese di trasporto.
Chi può accedere al credito: trasporto merci e, da poco, anche persone
Il beneficio originario riguarda le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l’attività di trasporto merci su strada rientrante nell’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1995 (il Testo unico delle accise). In pratica possono accedervi le persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e chi è munito di licenza per l’autotrasporto in conto proprio e iscritto nell’apposito elenco, purché utilizzino veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Rientrano anche le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione europea, se in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Una novità importante, introdotta dall’articolo 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, riguarda il trasporto di persone. Possono infatti beneficiare del credito anche le imprese che esercitano il noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003, a condizione che utilizzino veicoli di categoria ambientale Euro V o Euro VI, oltre agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali che gestiscono il trasporto pubblico locale secondo il decreto legislativo n. 422/1997, alle imprese che esercitano autoservizi interregionali di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 285/2005 e agli autoservizi regionali, locali o regolari in ambito comunitario disciplinati dal regolamento UE n. 1073/2009. Le proroghe successive, che hanno esteso il periodo agevolato a luglio e ad agosto e ampliato lo stanziamento fino a 364,1 milioni di euro, si applicano al plafond complessivo condiviso da entrambe le categorie di beneficiari.
Restano escluse dal beneficio le imprese che si trovavano già in difficoltà finanziaria, secondo la definizione del regolamento UE n. 651/2014, nel periodo precedente il 28 febbraio 2026. Fanno eccezione le micro e piccole imprese, per le quali la Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 ammette una deroga: possono comunque beneficiare del credito, a condizione di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza secondo il diritto nazionale e di non aver ricevuto aiuti pubblici per il salvataggio o la ristrutturazione.
Come si calcola l’importo: il tetto del 70% sulla maggiore spesa
Il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi agevolati, cioè marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, rispetto al prezzo di riferimento di febbraio 2026. Il confronto si basa sui prezzi medi mensili rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), non sui prezzi effettivamente pagati dalla singola impresa: significa che il calcolo utilizza un dato oggettivo e uniforme per tutte le imprese, moltiplicato per i litri di gasolio effettivamente acquistati, come risultano dalle fatture di acquisto del periodo agevolato.
La misura massima riconoscibile è pari al 70% della maggiore spesa così determinata. Va però tenuto presente che l’agevolazione opera entro il limite complessivo dello stanziamento pubblico, oggi fissato a 364,1 milioni di euro: se le domande ammissibili superano questa soglia, il credito riconosciuto a ciascuna impresa viene ridotto in proporzione, secondo un meccanismo di riparto che il MIT applica dopo aver raccolto tutte le istanze. Le imprese non conoscono quindi in anticipo l’importo definitivo che riceveranno, ma solo il tetto massimo teorico calcolabile sulla base della propria maggiore spesa.
| Elemento | Dettaglio aggiornato ad agosto 2026 |
|---|---|
| Periodo agevolato | Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2026 |
| Plafond complessivo | 364,1 milioni di euro (300 iniziali, poi 322, poi 364,1) |
| Percentuale massima | 70% della maggiore spesa rispetto a febbraio 2026 |
| Beneficiari | Autotrasporto merci (veicoli ≥ 7,5 t) e, dall’estate 2026, trasporto persone (noleggio autobus Euro V/VI, TPL, autoservizi) |
| Prezzo di riferimento | Media MASE di febbraio 2026 |
| Canale di domanda | Piattaforma Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accesso SPID/CIE |
| Termine per l’utilizzo del credito | 31 dicembre 2026 |
Il decreto attuativo del MIT: come e dove si presenta la domanda
Le regole operative per accedere al credito sono state definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 23 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026. Il decreto riguarda in particolare le imprese di autotrasporto merci e individua i soggetti beneficiari, i criteri per determinare il contributo spettante, la procedura per presentare la domanda e le modalità di utilizzo del credito una volta riconosciuto.
In base a quanto chiarito dal Ministero, l’accesso alla piattaforma avviene con SPID o CIE del legale rappresentante dell’impresa. Il richiedente deve caricare un file con l’elenco delle fatture di acquisto di gasolio relative al periodo agevolato, indicando per ciascuna il riferimento allo SDI (il Sistema di Interscambio attraverso cui transita la fattura elettronica), l’importo al netto dell’IVA e la quota di carburante per cui si chiede il rimborso. Occorre inoltre indicare i veicoli per cui il gasolio è stato acquistato, con targa e caratteristiche tecniche, in modo che l’amministrazione possa verificare il rispetto dei requisiti di massa e, per il trasporto persone, di categoria ambientale.
È quindi opportuno, anche in attesa che la piattaforma sia pienamente operativa per tutti i mesi agevolati, predisporre fin da ora un prospetto riepilogativo per ciascun mese, con numero e data di ogni fattura, fornitore, litri acquistati, imponibile, targhe dei veicoli interessati e titolo di disponibilità del mezzo (proprietà, leasing, locazione o comodato). La classe ambientale del veicolo si verifica sulla carta di circolazione oppure tramite il Portale dell’Automobilista. Per gli acquisti effettuati con carte carburante, servono anche i report analitici forniti dal gestore, perché la fattura riepilogativa mensile spesso non permette di isolare i litri riferibili a ogni singolo veicolo. Quando la stessa fattura comprende gasolio per veicoli ammessi al beneficio e per altri mezzi o impianti, è necessario un criterio di separazione documentabile, da conservare insieme al resto della pratica.
Completata l’istruttoria sulle domande presentate, il MIT individua con uno o più decreti le imprese ammesse e l’importo del contributo riconosciuto a ciascuna, tenendo conto dell’eventuale riparto proporzionale legato al limite di spesa. Il Ministero cura inoltre gli adempimenti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, in base all’articolo 52 della legge n. 234/2012, e trasmette infine all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione dell’importo concesso a ciascuna.
Va precisato che il decreto del 23 maggio 2026 appena descritto riguarda, nel testo stesso del provvedimento, le sole imprese di autotrasporto merci su strada. Per il trasporto di persone, introdotto dal decreto-legge n. 63/2026, le modalità attuative (verifica dei requisiti, procedura di domanda, criteri di riparto) sono affidate a un decreto distinto, da adottare a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le imprese di trasporto persone interessate al bonus devono quindi monitorare la pubblicazione di questo secondo decreto prima di poter accedere alla piattaforma con le stesse modalità già operative per l’autotrasporto merci.
L’utilizzo del credito: compensazione in F24 senza i limiti ordinari
Una volta ricevuta la comunicazione dell’importo riconosciuto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIT e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non basta quindi aver presentato la domanda: prima di predisporre l’F24 occorre verificare l’avvenuta concessione, l’importo effettivamente riconosciuto e l’istituzione del relativo codice tributo, per evitare lo scarto del modello.
Una caratteristica che rende il credito particolarmente utile dal punto di vista finanziario è che non si applicano i consueti limiti alle compensazioni: né il tetto di 2 milioni di euro annui previsto in via generale dall’articolo 34 della legge n. 388/2000, né il limite di 250.000 euro annui riservato ai crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, stabilito dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Le imprese con crediti fiscali già consistenti, che spesso si scontrano proprio con questi limiti, possono quindi utilizzare il bonus gasolio senza doverli sommare al resto del proprio plafond di compensazione ordinario.
Effetti fiscali: irrilevanza del credito, cumulo e rispetto delle regole UE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, quindi non rileva ai fini IRPEF o IRES, e non rileva nemmeno ai fini IRAP. È inoltre irrilevante ai fini del calcolo della quota di interessi passivi e delle spese generali deducibili secondo gli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi: un aspetto tecnico ma concreto, perché evita che il beneficio produca effetti indiretti sfavorevoli su altre voci della dichiarazione.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, cioè all’acquisto di gasolio nello stesso periodo, a condizione che il cumulo complessivo, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa. In altre parole, la somma di tutti i benefici ottenuti sulla stessa spesa non può mai superare la spesa stessa. L’intera misura opera comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con gli adempimenti informativi verso la Commissione europea a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Che cosa cambia rispetto alla versione di luglio della misura
Rispetto all’assetto della norma fissato dal decreto-legge n. 133/2026 di fine luglio, che fermava il periodo agevolato a luglio con un plafond di 322 milioni di euro, le novità di agosto riguardano soprattutto due aspetti. Il periodo agevolato si allunga di un ulteriore mese, arrivando ad agosto 2026: chi ha già raccolto la documentazione per marzo-luglio deve semplicemente aggiungere le fatture del mese di agosto, senza modificare l’impostazione del fascicolo. Le risorse stanziate salgono inoltre di 42,1 milioni di euro, per un plafond complessivo di 364,1 milioni, condiviso tra autotrasporto merci e trasporto persone: un incremento che riduce, almeno in parte, il rischio di un riparto proporzionale troppo penalizzante in caso di domande superiori ai fondi disponibili. L’apertura al trasporto di persone, va ricordato, non è una novità di agosto ma risale al decreto-legge n. 63/2026 di fine aprile: quello che cambia ora è che anche questa categoria di beneficiari rientra nel periodo agevolato esteso e nel plafond ampliato.
Nel frattempo, con la pubblicazione del decreto attuativo del MIT per l’autotrasporto merci, sono diventate operative le regole procedurali che a luglio erano ancora in attesa di completamento: oggi si sa con certezza che l’accesso avviene tramite SPID o CIE su piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e quali dati specifici occorre caricare per ogni fattura. Le imprese di autotrasporto merci possono quindi passare dalla fase di semplice raccolta documentale a quella di effettiva predisposizione della domanda. Le imprese di trasporto persone restano invece in attesa del proprio decreto attuativo specifico, non ancora pubblicato alla data di questo articolo. Va infine tenuto presente che l’iter di conversione in legge del decreto-legge n. 139/2026 potrebbe ancora introdurre correzioni di dettaglio nei prossimi mesi.
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