Il Dipartimento per lo Sport ha ufficializzato l’apertura della procedura telematica per l’acquisizione del credito d’imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive riferite al terzo trimestre 2023, con decorrenza dal 5 giugno 2025 ore 12:00 fino al 5 agosto 2025 ore 23:59. L’apertura della finestra temporale per la presentazione delle istanze testimonia la sistematica implementazione di una misura agevolativa che, pur originariamente concepita come strumento emergenziale anti-pandemico, ha acquisito caratteri di stabilità nel panorama delle agevolazioni fiscali nazionali.
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Quadro normativo di riferimento e genesi dell’istituto
Il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive trova la sua genesi normativa nell’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, nell’ambito delle misure di sostegno economico adottate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
La disciplina ha successivamente conosciuto un articolato iter evolutivo attraverso molteplici interventi normativi: l’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81. Ulteriormente, la legge di bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, estendendo il credito d’imposta agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023.
La specifica disciplina del terzo trimestre 2023 è stata successivamente implementata attraverso il D.L. n. 75/2023, che ha previsto un ulteriore stanziamento finanziario di 1 milione di euro per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dall’incremento dei costi energetici conseguenti al conflitto russo-ucraino.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
I destinatari della misura agevolativa sono identificati in tre categorie di soggetti: lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali. Tali soggetti devono aver effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprensive delle sponsorizzazioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti sportivi.
I soggetti sportivi destinatari delle sponsorizzazioni devono essere ricompresi nelle seguenti tipologie:
- Leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- Società sportive professionistiche;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI).
I requisiti di accesso per i soggetti sportivi destinatari delle sponsorizzazioni contemplano criteri sia qualitativi che quantitativi. Dal punto di vista qualitativo, è richiesto che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che certifichino lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Il parametro quantitativo è rappresentato dal requisito reddituale: i ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Parametri economici e temporali dell’agevolazione
L’accesso al credito d’imposta è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di investimento: l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
Il credito d’imposta è quantificato nella misura del 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023. La misura dell’agevolazione è soggetta a un tetto massimo individuale: il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000,00 euro per ogni soggetto richiedente.
Modalità di pagamento e principio di tracciabilità
La disciplina impone stringenti vincoli relativi alle modalità di esecuzione dei pagamenti. L’incentivo spetta a coloro i quali abbiano effettuato il pagamento delle sponsorizzazioni sportive tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante, specificatamente individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bollettini postali.
Il principio di cassa assume rilevanza determinante: per usufruire del credito d’imposta è richiesto che i pagamenti relativi all’anno 2023 vengano effettuati nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2023. I pagamenti eseguiti oltre tale data, infatti, non potranno essere presi in considerazione.
Natura contrattuale e disciplina delle esclusioni
L’investimento deve riguardare spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione, sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive. Tale requisito implica la necessaria sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra sponsor e soggetto sportivo beneficiario.
Il legislatore ha espressamente previsto specifiche esclusioni dall’ambito applicativo dell’agevolazione: sono espressamente escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Procedura di riconoscimento e iter amministrativo
La presentazione delle istanze deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023-3/. L’Amministrazione ha specificato che non saranno considerate domande pervenute con modalità difformi o al di fuori dei termini stabiliti.
L’iter istruttorio prevede un termine massimo di novanta giorni dalla scadenza per l’invio delle istanze. Il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvederà alla concessione del credito di imposta e comunicherà l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco.
La piattaforma telematica integra un sistema di monitoraggio che consente agli utenti di seguire lo stato di lavorazione dell’istanza fino all’eventuale inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. È inoltre previsto un meccanismo di interlocuzione attraverso un campo note per eventuali richieste di integrazione documentale.
Modalità di utilizzo e adempimenti dichiarativi
Il bonus per le sponsorizzazioni sportive può essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi. L’utilizzo in compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con impiego del codice tributo 6954.
Dal punto di vista dichiarativo, coloro che usufruiranno di tale credito d’imposta, dovranno indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo.
Limiti finanziari e meccanismo di riparto proporzionale
La dotazione finanziaria specifica per il terzo trimestre 2023 è stata fissata in 1 milione di euro. Nel caso di capienza insufficiente delle risorse rispetto alle richieste pervenute, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante, senza considerazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Profili di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato
Le agevolazioni fiscali sono concesse in conformità con i regolamenti UE sugli aiuti “de minimis”, garantendo la compatibilità dell’intervento agevolativo con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale inquadramento comporta l’applicazione dei limiti quantitativi previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.